Memorandum.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
ART. 82 1. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
ART. 130 Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
ART. 143 1.Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d’ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell’ammissione al patrocinio, sono pagate dall’erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:
a) gli onorari e le spese spettanti all’avvocato, al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;
d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell’ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.
La Corte di Appello di Roma – sezione minorenni è stata chiamata a decidere sul ricorso proposto avverso la liquidazione del compenso del curatore speciale del minore.
Una delle ragioni sulle quali si fonda la opposizione è rappresentata dalla applicazione dell’art. 130 T.U. n.115/02 così riducendo della metà gli onorari e i diritti esposti nei rispettivi valori medi, mentre l’art. 143 t.u. cit. stabilisce la misura del compenso richiamando la norma generale dell’art. 82 t.u. cit. senza richiamare altre norme applicabili come l’art. 130 t.u., applicabile alla materia civile, amministrativa, tributaria e contabile e volontaria giurisdizione e che viene espressamente richiamato dall’art. 141 t.u. che riguarda in modo specifico il processo tributario.
La Corte ritiene che il mancato riferimento nella fattispecie in esame all’art. 130 t.u. costituisca una circostanza non significativa in quanto tale disposizione è di carattere generale e riguardante appunto i processi civili, amministrativi, contabili e tributari.
L’opponente sostiene che la collocazione autonoma dell’art. 143 t.u. ed il semplice rimando all’art. 82 t.u. per la liquidazione del compenso, possono far ritenere che il legislatore abbia voluto regolare tali processi alla stessa stregua del processo penale che, appunto, non prevede il dimezzamento del compenso come avviene nella materia civile, amministrativa, contabile, tributaria e di volontaria giurisdizione.
La materia riguardante l’art. 143 t.u., quindi, assurgerebbe al medesimo rango della materia penale potendo far leva sulle stesse argomentazioni che la Corte Costituzionale ha utilizzato per giustificare il privilegio riconosciuto alla sede penale rispetto alle altre (ordinanza n. 350/2005).
La Corte non accoglie tale interpretazione e precisa che la ragione per la quale l’art. 141 t.u. per i processo tributari rimanda espressamente all’art. 130 t.u., risiede nella esigenza di far comprendere nella schiera dei destinatari delle liquidazioni anche le figure professionali ivi previste distinte dall’avvocato.
Il testo del decreto (vedi pdf in allegato)
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