La notificazione al difensore tramite p.e.c. è perfezionata se la consegna del messaggio sia imputabile al destinatario, ma non quando si verifica un errore tecnico che impedisce la consegna.
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Indice
1. La questione
Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, parzialmente annullava un decreto di sequestro probatorio emesso in relazione al reato di usura e limitatamente ad una somma di danaro, mentre era mantenuto il vincolo con riferimento ad altri beni in sequestro.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato che deduceva violazione di legge per il mancato avviso al difensore di fiducia del ricorrente della data dell’udienza di trattazione dell’istanza di riesame, che non era stato recapitato al difensore, in quanto l’avviso a mezzo pec era stato rifiutato dal sistema, senza che venisse effettuata nei termini altra notifica regolare, nonostante la comunicazione di mancata consegna la consentisse.
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2. Il perfezionamento della notificazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione in quanto se è vero che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, formatasi su casi (solo) analoghi a quello in esame, in tema di notificazione al difensore tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione dell’atto mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata sia imputabile al destinatario. (Fattispecie in cui la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza pubblica innanzi alla Corte di Cassazione, correttamente inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata fornito dal difensore, era risultata impossibile perché rifiutata dal sistema) (Sez. 5, n. 41697 del 13/05/2019), tuttavia, nel caso di specie, dalla lettura dell’avviso in atti – che segnalava un “errore 5.0.1 N. spa” con la successiva indicazione che “presso il gestore ricevente si è verificato un errore tecnico che impedisce la consegna, il messaggio è stato rifiutato dal sistema” – non era possibile, per la Corte di legittimità, attribuire con certezza tale errore al destinatario, anche in assenza di specifiche deduzioni o dimostrazioni in tal senso della parte pubblica.
Tal che se ne faceva conseguire come si fosse verificata la violazione delle prerogative difensive indicate dal ricorrente, attraverso la mancata, regolare, citazione del difensore per l’udienza di trattazione della richiesta di riesame, che avrebbe dovuto avere nuovamente luogo in sede di rinvio previa rinnovazione dell’avviso.
Il Supremo Consesso, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, annullava l’ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen..
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse apportando diversi chiarimenti in materia di notificazione al difensore tramite posta elettronica certificata.
Difatti, si afferma in tale pronuncia che, se siffatta notificazione deve considerarsi perfezionata laddove la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata sia imputabile al destinatario, invece, nel caso in cui tale mancata consegna sia dipesa da un errore tecnico, non si può pervenire alla medesima conclusione.
Tale provvedimento, quindi, ben può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la validità, o meno, delle notificazione eseguita al difensore a mezzo p.e.c..
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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