Perfezionamento della notificazione al difensore tramite pec

Allegati

La notificazione al difensore tramite p.e.c. è perfezionata se la consegna del messaggio sia imputabile al destinatario, ma non quando si verifica un errore tecnico che impedisce la consegna.

Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

Corte di Cassazione – Sez. II Pen. – Sentenza n. 38652 del 21-09-2023

cassazione-38652-2023.pdf 107 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

1. La questione

Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, parzialmente annullava un decreto di sequestro probatorio emesso in relazione al reato di usura e limitatamente ad una somma di danaro, mentre era mantenuto il vincolo con riferimento ad altri beni in sequestro.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato che deduceva violazione di legge per il mancato avviso al difensore di fiducia del ricorrente della data dell’udienza di trattazione dell’istanza di riesame, che non era stato recapitato al difensore, in quanto l’avviso a mezzo pec era stato rifiutato dal sistema, senza che venisse effettuata nei termini altra notifica regolare, nonostante la comunicazione di mancata consegna la consentisse.

Potrebbe interessarti: Notificazioni via pec: i casi di nullità

2. Il perfezionamento della notificazione

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione in quanto se è vero che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, formatasi su casi (solo) analoghi a quello in esame, in tema di notificazione al difensore tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione dell’atto mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata sia imputabile al destinatario. (Fattispecie in cui la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza pubblica innanzi alla Corte di Cassazione, correttamente inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata fornito dal difensore, era risultata impossibile perché rifiutata dal sistema) (Sez. 5, n. 41697 del 13/05/2019), tuttavia, nel caso di specie, dalla lettura dell’avviso in atti – che segnalava un “errore 5.0.1 N. spa” con la successiva indicazione che “presso il gestore ricevente si è verificato un errore tecnico che impedisce la consegna, il messaggio è stato rifiutato dal sistema” – non era possibile, per la Corte di legittimità, attribuire con certezza tale errore al destinatario, anche in assenza di specifiche deduzioni o dimostrazioni in tal senso della parte pubblica.
Tal che se ne faceva conseguire come si fosse verificata la violazione delle prerogative difensive indicate dal ricorrente, attraverso la mancata, regolare, citazione del difensore per l’udienza di trattazione della richiesta di riesame, che avrebbe dovuto avere nuovamente luogo in sede di rinvio previa rinnovazione dell’avviso.
Il Supremo Consesso, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, annullava l’ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen..

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse apportando diversi chiarimenti in materia di notificazione al difensore tramite posta elettronica certificata.
Difatti, si afferma in tale pronuncia che, se siffatta notificazione deve considerarsi perfezionata laddove la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata sia imputabile al destinatario, invece, nel caso in cui tale mancata consegna sia dipesa da un errore tecnico, non si può pervenire alla medesima conclusione.
Tale provvedimento, quindi, ben può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la validità, o meno, delle notificazione eseguita al difensore a mezzo p.e.c..
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

Volume consigliato per approfondire


Il testo è corredato da tabelle riepilogative e richiami giurisprudenziali e da un’area online in cui verranno pubblicati contenuti aggiuntivi legati a eventuali novità dei mesi successivi alla pubblicazione.

FORMATO CARTACEO

Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia

Nel presente volume viene esaminata una delle fasi salienti del processo penale, il dibattimento, alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla Riforma Cartabia con l’intento di razionalizzare i tempi del processo di primo grado e di restituire ad esso standards più elevati di efficienza, come la calendarizzazione delle udienze, la ridefinizione della richiesta di prova e la nuova disciplina della rinnovazione della istruzione dibattimentale.L’opera, che contempla anche richiami alla nuovissima disciplina relativa al Portale deposito atti penali (PDP), è stata concepita come uno strumento di rapida e agile consultazione a supporto dell’attività dell’avvocato.Oltre a quelle previste dal codice di rito penale, la trattazione passa in rassegna tutte le ipotesi in cui si svolge il dibattimento, come il procedimento innanzi al giudice di pace, il processo penale minorile e  quello previsto in materia di responsabilità degli enti.Il testo è corredato da tabelle riepilogative e richiami giurisprudenziali e da un’area online in cui verranno pubblicati contenuti aggiuntivi legati a eventuali novità dei mesi successivi alla pubblicazione.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB) e giornalista pubblicista. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2023

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento