Perizia richiesta dall’imputato: motivazione del rifiuto

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La sentenza di condanna, che si fonda su un risultato probatorio incerto, deve dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta dell’imputato di perizia, essa non venga disposta.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 603)

Corte di Cassazione -u003cstrongu003esez. III pen.- sentenza n.15444 del 15-03-2023 u003c/strongu003e

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Bari confermava una sentenza del Tribunale di Foggia, appellata dall’imputato, con cui questi era stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 515 e 516, c.p..
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di mancata assunzione di prova decisiva in violazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la difesa del ricorrente si doleva del rigetto della richiesta di integrazione probatoria art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo detta richiesta, ad avviso del legale, una prova decisiva che avrebbe potuto determinare un risultato finale difforme.
Di conseguenza, a fronte di ciò, sempre secondo l’impugnante, sarebbe stata censurabile la motivazione dei giudici di merito che aveva escluso la possibilità della perizia solo perché l’imputato avrebbe potuto chiedere di effettuare le analisi di revisione nel termine di gg. 15 in sede amministrativa, ciò non escludendo infatti la possibilità di chiedere in sede penale l’espletamento di una perizia, come necessario per tutelare il diritto di difesa, che sarebbe stato violato non avendo potuto partecipare il ricorrente all’accertamento iniziale in loco.
La perizia, per il difensore, pertanto, avrebbe potuto superare il ragionevole dubbio circa la difformità del prodotto, emergente dai differenti esiti delle analisi condotte dai quattro laboratori che analizzarono il prodotto.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato.
In particolare, gli Ermellini reputavano come l’esistenza di un’oggettiva, difformità, emersa nel corso del processo di primo grado, ben avrebbe giustificato l’espletamento della richiesta perizia che, a sua volta, si rendeva necessaria per l’appunto proprio per la difforme risultanza degli accertamenti analitici.
Alla luce di tale discrasia probatoria, a sostegno dell’annullamento del provvedimento impugnato, di conseguenza, era enunciato il seguente principio di diritto: “La sentenza di condanna che si fondi su un risultato probatorio incerto (come nel caso di specie, in cui gli esiti delle analisi svolte su campioni del medesimo prodotto, hanno dato esiti diversi presso laboratori ufficiali) deve dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta dell’imputato di perizia, gli esiti delle analisi al reo sfavorevoli vengano ritenuti esaustivi e incontrovertibili giacché la regola di giudizio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” impone al giudice l’adozione di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria”.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi precisato che la sentenza di condanna, che si fonda su un risultato probatorio incerto, deve dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta dell’imputato di perizia, essa non venga disposta.
Si afferma difatti in tale pronuncia, come appena visto, il principio di diritto secondo il quale la sentenza di condanna, che si fonda su un risultato probatorio incerto, deve dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta dell’imputato di perizia, gli esiti delle analisi al reo sfavorevoli vengano ritenuti esaustivi e incontrovertibili giacché la regola di giudizio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” impone al giudice l’adozione di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria.
Orbene, fermo restando che tale principio è del tutto condivisibile in quanto in linea con quanto statuito dall’art. 533, co. 1, primo periodo, cod. proc. pen. il quale, come è noto, dispone che il “giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”, tale pronuncia può essere presa nella dovuta considerazione laddove non siano fornite codeste ragioni sebbene, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, sia emerso un risultato probatorio incerto.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, quindi, per la ragione appena esposta, non può che essere che positivo.

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