I permessi per mandato amministrativo nella regione siciliana per il personale della Polizia di Stato

La materia è disciplinata dall’articolo 53 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), nonché dall’art. 20 della Legge Regione Sicilia 23 dicembre 2000, n. 30 (integrata e modificata, da ultimo, dalla Legge Regionale 11 agosto 2016, n. 17) in quanto, come noto, l’ordinamento degli Enti Locali della regione Sicilia è soggetto alla potestà legislativa esclusiva regionale, come si evince dal combinato disposto degli articoli 117 della Costituzione e 14 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana, e come ribadito dalla Circolare n. 1 del 13.01.2011, emanata dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Al riguardo, è opportuno attenzionare quanto segue.

Il permesso retribuito per l’intera giornata lavorativa spetta solo ed esclusivamente al personale dipendente componente dei consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni, dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, nonché ai componenti delle commissioni consiliari previste dai regolamenti e statuti dei comuni capoluogo e delle province, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi collegiali. L’assenza dal servizio, inoltre, è giustificata fino alle ore 8 del giorno successivo alla seduta consiliare, qualora la medesima si sia svolta in orario serale. Infine, nel caso in cui i lavori de quibus si protraggano oltre l’una, il personale ha diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva (art. 20, comma I, Legge Regione Sicilia n. 30 del 23.12.2000).

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Per la partecipazione alle commissioni consiliari previste dai regolamenti e dagli statuti dei comuni, i consiglieri hanno invece diritto di assentarsi dal servizio per partecipare a ciascuna seduta per un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della seduta, nonché per il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro (art. 20, comma I, Legge Regione Sicilia n. 30 del 23.12.2000).

La partecipazione degli amministratori e dei componenti degli organi elettivi degli enti locali alle riunioni di giunta, di commissioni consiliari, di commissioni comunali previste per legge (es. commissione comunale elettorale, commissione comunale per il commercio) nonché di tutte le altre fattispecie tipizzate dall’ordinamento (es. commissione elettorale circondariale, commissione mandamentale per la scelta dei giudici popolari) diverse dalla partecipazione alle riunioni indicate al capoverso precedente (ossia quelle previste dai regolamenti e dagli statuti comunali), comporta invece il diritto di assentarsi dal servizio limitatamente alla loro effettiva durata, unitamente al tempo precedente pari a due ore prima dell’inizio della riunione, e successivo alla fine della stessa per il tempo strettamente necessario per ritornare al posto di lavoro. (art. 20, comma III, Legge Regione Sicilia n. 30 del 23.12.2000).

Tanto detto, con riferimento all’ambito applicativo della normativa in esame, è opportuno attenzionare che la illustrata distinzione tra il diritto di assentarsi per l’intera giornata, attiene esclusivamente all’espletamento del mandato amministrativo presso gli enti locali della regione Sicilia, e limitatamente alla partecipazione alle sedute consiliari e delle commissioni istituite dai regolamenti e dagli statuti comunali.

Inoltre, i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi anzidetti, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, nonché ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato. (art. 20, commi IV e VI, Legge Regione Sicilia n. 30 del 23.12.2000).

Al personale dipendente che eserciti il mandato amministrativo presso enti locali ubicati nelle regioni a statuto ordinario si applica, invece, l’art. 79, comma I, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) come novellato dalla  Legge  14 settembre 2011, n. 148, ai sensi del quale è riconosciuto ai componenti dei consigli degli enti locali, il diritto di assentarsi dal servizio solamente per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento, anziché per l’intera giornata come statuito dalla surrichiamata normativa regionale.

Il comma III del medesimo articolo 79 del T.U.E.L., relativamente a tutte le riunioni diverse dalle sedute dei consigli comunali e dalle altre fattispecie disciplinate dal comma I dello stesso, attribuisce al dipendente il diritto di  assentarsi dal servizio per la loro effettiva durata e per il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

Quanto agli ulteriori permessi orari, gli stessi sono limitati a 24 ore mensili (contro le 36 ore della regione Sicilia) elevabili a 48 ore per i sindaci e gli altri amministratori locali indicati nel IV comma dal prefato art. 79 T.U.E.L, nonché ad ulteriori 24 ore mensili di permessi non retribuiti.

Trascendendo da ognuna delle superiori distinzioni, si evidenzia che, ai fini della giustificazione dell’assenza dal servizio per la partecipazione ad ognuna delle tipologie di riunioni normativamente previste, la richiesta del relativo permesso per mandato amministrativo dovrà necessariamente essere corredata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma VI, del succitato T.U.E.L. (estendibile, per analogia, alla normativa regionale siciliana in argomento), dall’attestazione dell’ente presso  cui si  espleta  il mandato medesimo, dalla quale risulti l’effettiva partecipazione del dipendente alla seduta nonché l’ora di convocazione e di termine della stessa.

Ad ogni buon conto, la necessaria attestazione dell’ente è altresì richiesta da apposita e specifica disposizione della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che il dipendente deve produrre al Responsabile dell’Ufficio di P.S. di appartenenza al fine di giustificare il permesso fruito.

Avv. Schepis Fabio

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