Indice
- Autotutela amministrativa in materia edilizia (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 1/6/2022 n. 4470)
- Conseguente stato abusività dell’opera (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 13/5/2022 n. 3783)
1. Autotutela amministrativa in materia edilizia
I provvedimenti di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, sono attratti nell’alveo normativo dell’art. 21-nonies della L. 241/1990[1] che attribuisce all’Amministrazione un coefficiente di discrezionalità che si esprime attraverso la valutazione dell’interesse pubblico in comparazione con l’affidamento del destinatario dell’atto.
I presupposti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi sono costituiti dall’originaria illegittimità del provvedimento, dall’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari.
In materia di edilizia, il potere di autotutela deve essere esercitato dall’Amministrazione competente entro un termine ragionevole e supportato dall’esternazione delle concrete ragioni di un interesse pubblico, attuale e concreto, che inducono alla rimozione del titolo edilizio, tanto più quando il privato, in ragione del tempo trascorso, ha riposto, con la realizzazione del progetto, un ragionevole affidamento sulla regolarità dell’autorizzazione edilizia.
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2. Conseguente stato abusività dell’opera
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire (anche in sanatoria) rende abusive le opere edilizie realizzate, di talché il comune, stante l’efficacia conformativa del giudicato, è tenuto a darvi esecuzione adottando i provvedimenti consequenziali.
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Note
[1] Si riporta l’art. 21-nonies, primo comma, L. 241/1990 da ultimo modificato dall’art. 63, comma 1, L. 108/2021
- Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
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