Permesso di soggiorno: diniego di rinnovo (Cons. Stato n. 2074/2012)

 

Massima

Nel caso in cui il raggiungimento della maggiore età del minore, che ha fatto ingresso in Italia prima dell’entrata in vigore della modifica legislativa del 2009, intervenga prima che siano trascorsi due anni, non può pretendersi che egli abbia già concluso il percorso biennale di integrazione.

E’ sufficiente la dimostrazione che, in quella data, l’interessato fosse nelle condizioni di essere ammesso allo svolgimento del programma e che lo stesso sia stato effettuato.

 

 

Nella decisione in commento dell’11 aprile 2012, n. 2074 il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che, come già affermato in precedenza sempre dal CDS (1), la nuova disciplina del 2009 è andata ad incidere su situazioni di fatto già in atto, derivanti dall’ingresso dei minori stranieri in Italia.

Ed infatti, nella ipotesi in cui il raggiungimento della maggiore età del minore che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima della entrata in vigore della normativa, intervenga prima che sia trascorso un biennio, non può pretendersi che egli abbia già concluso il percorso biennale di integrazione.

Non è nemmeno necessario dimostrare la permanenza (2) nel territorio nazionale, dal momento che tale requisito non era prescritto, per i minori sottoposti a tutela, entrati prima della riforma del 2009.

Nella decisione in commento si legge  “D’altronde, diversamente opinando, si verrebbe a fornire una lettura illogica delle disposizioni in esame, poiché si renderebbe impossibile nei casi come quello dell’odierno appellante la fruizione del percorso di conversione del permesso, atteso che il minore, al momento di entrata in vigore delle norma, non era ancora maggiorenne e, una volta raggiunta la maggiore età subito dopo, verrebbe a trovarsi nella oggettiva impossibilità di soddisfare i requisiti richiesti dalla norma, ossia di avere effettuato un percorso formativo biennale e di trovarsi sul territorio nazionale da almeno tre anni”.  

Da ciò ne consegue la fondatezza dell’appello nella parte in cui lamenta l’errata applicazione dell’articolo 32 della legge n. 286 del 1998, così come modificato dalla legge del 2009, n. 94, con conseguente riforma della sentenza di primo grado ed annullamento del provvedimento impugnato.

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti; già Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”

 

 

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(1) Consiglio di Stato, sez. III, 4 luglio 2011, n. 3987.
(2) Almeno triennale.

Sentenza collegata

37333-1.pdf 103kB

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