Cittadino straniero sposato con un’italiana: matrimonio fittizio. Inequivocabili due elementi: l’assenza dell’uomo dalla residenza coniugale e i molti chilometri di distanza tra lui e la moglie.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. VI, con l’ordinanza n. 10392 depositata il 19 maggio 2016.
Da un lato «l’ingresso e il soggiorno irregolari» in Italia, dall’altro «la mancanza del requisito della convivenza con il coniuge italiano» hanno fatto emergere il finto matrimonio.
Corretta la decisione della Questura di non concedere il «rinnovo del permesso di soggiorno».
Gli Ermellini hanno, dunque, confermato «l’assenza di autenticità del vincolo coniugale».
Già gli «agenti della Questura» hanno messo in luce una prova importante, verificando l’assenza dell’uomo dalla «residenza coniugale».
Ma prova decisiva è stata considerata la distanza. Lei viveva «in provincia di Cosenza» mentre lui «dimorava in provincia di Rovigo»: ciò «smentisce l’esistenza di affectio coniugalis», che «avrebbe logicamente comportato il trasferimento della famiglia nel luogo di lavoro del coniuge».
Pertanto, alla luce della «mancata convivenza effettiva tra moglie e marito» e della «assenza di autenticità del vincolo coniugale», è stato confermato «il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari».
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