Chi è persona estranea al reato, nei cui confronti non può essere disposta la confisca?

Scarica PDF Stampa
In materia di confisca, la restituzione del bene può avvenire solo lì dove gli elementi di conoscenza disponibili portino alla qualificazione della sua posizione in termini di “persona estranea” al reato ossia una condizione di effettiva “distanza” dalla condotta illecita, con possibile rilievo anche di atteggiamenti antidoverosi di tipo colposo.

(Annullamento con rinvio)

(Orientamento confermato)

(Normativa di riferimento: C.p. art. 240)

Il fatto

Il Tribunale di Milano, in procedura incidentale di riesame reale, con ordinanza emessa in data 22 dicembre 2017, confermava il sequestro preventivo di un immobile (provvedimento GIP del 6 ottobre 2017), in danno di V.A.T., indagato per l’ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 bis.

L’immobile risultava essere in proprietà della E. C. srl e secondo l’accusa al suo interno trovavano alloggio numerosi cittadini di nazionalità cinese in condizioni di degrado, al costo di 10 Euro al giorno per un mero giaciglio.

In sede di accesso da parte della polizia locale, si accertava, secondo quanto esposto nel provvedimento, la creazione di un vero e proprio dormitorio attraverso la messa in opera di paretine in cartongesso in un locale dalla ampiezza complessiva di circa 170 metri quadrati, per più di venti posti letto.

Tra i cinesi presenti all’atto del sopralluogo, sette erano privi di permesso di soggiorno.

Le condizioni di igiene e di sicurezza erano molto precarie.

La società E. C., intestataria dell’immobile, risultava detenuta ed interamente amministrata da V. Tiziano, e l’immobile risultava locato formalmente nell’anno 2008 per Euro 1500 mensili a tal A.W..

Costui, peraltro, risultava emigrato per Reggio Emilia nell’anno 2012 ed i cinesi trovati sul posto avevano affermato che alla riscossione del denaro provvedeva una donna, tal Z.H., o in alternativa il di lei fratello.

La società E. C. srl, inoltre, risultava  aver acquistato l’immobile, subentrando anche nel contratto di locazione, il 9 febbraio 2015 (circa 8 mesi prima del sopralluogo) e durante le trattative per l’acquisto era dato per certo (dichiarazione del mediatore R.L.) che l’indagato abbia visionato l’immobile in questione.

Secondo il Tribunale, pure a fronte delle contestazioni dell’indagato (che sosteneva di aver acquistato l’immobile al fine di ristrutturarlo e rivenderlo, senza aver contezza della presenza di immigrati irregolari, con immediata disdetta del contratto di locazione dopo il sopralluogo della polizia locale) il sequestro andava confermato.

Ed invero, quanto al fumus il Tribunale evidenziava come l’appartamento in questione fosse pacificamente adibito a dormitorio di cittadini cinesi ben prima dell’acquisto da parte della società del V. e costui veniva posto al corrente dal mediatore immobiliare R.L., soggetto della cui attendibilità non vi era serio motivo di dubitare, anche in ragione del fatto che era del tutto verosimile che il V., avendo chiesto l’erogazione di un mutuo, si fosse recato sul posto e aveva preso contezza della situazione, con evidente violazione del divieto di sublocazione emergente dal contratto originario.

Secondo il R., il precedente proprietario aveva fatto un esposto alla P.S. per segnalare la situazione, venutasi a determinare per volontà dell’affittuario e una copia di tale esposto veniva consegnata al V. durante le trattative per l’acquisto.

L’attivazione del V., si afferma in questo provvedimento, era posteriore al sopralluogo, che segue di diversi mesi la conclusione del contratto.

Se ne deduceva come il V. avesse piena contezza delle modalità di sfruttamento dell’immobile e della presenza di numerosi stranieri al suo interno, alcuni privi del permesso di soggiorno.

Le condizioni di estrema precarietà igienica e di sicurezza rendevano inoltre sproporzionato il prezzo del canone corrisposto e ciò concretizzava la condizione in fatto (ingiusto profitto) per l’applicazione della previsione incriminatrice.

In ciò veniva ritenuta irrilevante la presentazione di un progetto di ristrutturazione, dato che l’esistenza del fumus comportava la prevedibilità della confisca obbligatoria (salva l’appartenenza a persona estranea al reato).

Motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione – in proprio e nella qualità di amministratore della società – V.A.T..

Dopo ampia premessa in fatto, il ricorrente deduceva al primo motivo erronea applicazione della disposizione incriminatrice, sotto il profilo dell’elemento oggettivo del reato.

Si affermava come sarebbe mancato del tutto il fumus atteso che l’attività veniva svolta dalla cittadina cinese, mandataria del soggetto che aveva la condizione di affittuario.

Dunque il V. sarebbe, al più, un concorrente fermo restando che del concorso, ad avviso del ricorrente, sarebbero mancati i presupposti oggettivi stante il fatto che gli occupanti avevano contatti solo con la cittadina cinese; la stessa coindagata aveva affermato di non dividere con alcuno il ricavato; il V. percepiva solo il canone di locazione e non altro profitto.

In altre parole non vi sarebbe stata la prova della interferenza gestionale del V., il che escludeva che potesse applicarsi nei suoi confronti la previsione di legge del “dare alloggio“.

Al secondo motivo si deduceva l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, quanto al dolo specifico dell’ingiusto profitto e consapevolezza della clandestinità atteso che non sarebbe stata logica la deduzione del Tribunale quanto agli indicatori di consapevolezza soggettiva circa la presenza di soggetti clandestini mentre, al più, il V. poteva essere al corrente di sub-locazioni, ma resta il fatto che il canone da lui percepito era in linea con i valori di mercato così come la persona che occupava l’immobile – Z.H. – era titolare di permesso di soggiorno ed era parente del conduttore mentre la disdetta veniva fatta appena si è posti a conoscenza dell’utilizzo illecito.

Si riteneva inoltre carente la valutazione dei denunziati profili di inattendibilità di R.L., che si reiterano affermandosi in particolare che A., precedente proprietario, non avrebbe confermato la circostanza dell’esposto; inoltre la banca aveva regolarmente erogato il mutuo.

A detta del ricorrente, pertanto, si sarebbe realizzata una illegittima presunzione di ricorrenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

Valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione 

La Cassazione accoglieva il ricorso proposto alla stregua delle seguenti considerazioni.

Ad avviso del Collegio vi era prima di tutto un erroneo inquadramento iniziale della fattispecie, che si rifletteva tanto sulla decisione del Tribunale che su taluni profili del ricorso dato che, in fatto, non era posto in dubbio da alcuno che la cittadina cinese mandataria dell’affittuario avesse posto in essere  una condotta che consentiva di ritenere integrato il presupposto del fumus boni juris circa la sussistenza, in concreto, della fattispecie incriminatrice a carico di costei atteso che se la disposizione azionata in fase cautelare incrimina essenzialmente la condotta di chi, consapevolmente ed al fine di trarne profitto, dà alloggio ad uno straniero privo del permesso di soggiorno, era incontestato come tale condotta fosse stata tenuta, quantomeno sotto il profilo di concreti indizi a carico, dalla signora Z.H..

Ciò posto, gli ermellini osservavano come la medesima disposizione di legge (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 bis) preveda la confisca obbligatoria dell’immobile “salvo che appartenga a persona estranea al reato” evidenziandosi a questo proposito che, con tale previsione di legge,

il mantenimento del provvedimento di sequestro preventivo in tanto può dirsi legittimo, rispetto al V. (ed alla società proprietaria dell’immobile) in quanto costui, al di là dei profili concorsuali, non sia da qualificarsi come “persona estranea al reato“.

Orbene, proprio su tale precipuo aspetto giuridico, i giudici di Piazza Cavour osservavano come detto tema non risultasse trattato in modo congruo nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato, che si direzionava verso il V. in modo del tutto diverso, ritenendolo concorrente nel reato commesso dalla Z.H. e quindi, stimavano il sostegno logico e giuridico alla decisione, in ordine a tale profilo giuridico, meramente apparente.

Chiarito ciò, i giudici di legittimità ordinaria sgombravano il campo da qualsivoglia dubbio in ordine alla impossibilità di decidere nel caso di specie pur essendo stato invocato, come motivo di ricorso, come tra l’altro richiesto dal codice di rito penale, la sola violazione di legge mettendo in risalto come la limitazione legislativa dei motivi di ricorso per cassazione alla violazione di legge (art. 325 c.p.p.) non rende insindacabile l’apparato argomentativo posto a fondamento della decisione, posto che per costante orientamento interpretativo la violazione di legge ricomprende i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (tra le molte Sez. 2 n. 18951 del 14.3.2017, rv 269656).

Dopo questo chiarimento di ordine procedurale, la Suprema Corte evidenziava come nella decisione impugnata – così come evidenziato nel ricorso – mancassero reali argomenti di chiarificazione di alcuni passaggi logici essenziali al fine di ritenere il V. raggiunto da elementi indizianti in punto di concorso nel reato atteso che la giurisprudenza elaborata sempre in sede di legittimità, in tema di qualificazione dello standard dimostrativo necessario al fine di ritenere integrato il presupposto applicativo del sequestro preventivo, aveva più volte affermato che il Tribunale del riesame in materia di sequestro, pur non dovendo verificare la concreta fondatezza dell’accusa ha il dovere di operare un controllo non meramente cartolare in rapporto al fumus del reato ipotizzato (Sez. 1 n. 21736 del 11.5.2007, rv 236474; Sez. 6 n. 16153 del 6.2.2014, rv 259337) ed in riferimento al caso concreto oggetto dell’incidente cautelare ed anche a proposito dell’eventuale difetto dell’elemento soggettivo, purchè di immediato rilievo, rilevando altresì come fosse stato dunque recepito – in tali arresti – il contenuto della decisione Corte Cost. n.153 del 2007, lì dove era stata affermata la necessità di realizzare, sul tema del controllo giurisdizionale, in punto di ricorrenza del fumus commissi delicti, una verifica non meramente cartolare includente l’esame dei dati indizianti in punto di ricorrenza dell’elemento psicologico del reato.

Declinando tale principio di diritto al caso sottoposto al suo vaglio giudiziale, la Cassazione rilevava come tale verifica fosse stata realizzata (con fondatezza, in particolare, del secondo motivo di ricorso) in modo incompleto e non comprensibile, lì dove il percorso argomentativo lasciava intendere che, al più, il V. fosse al corrente dell’attività di sub-locazione posta in essere da chi “conduceva” di fatto l’immobile, e ciò proprio perché da tale consapevolezza non poteva automaticamente estendersi alla conoscenza dell’unico dato realmente rilevante ai fini della integrazione della previsione incriminatrice, rappresentato dalla condizione di clandestinità di taluno degli occupanti ravvisandosi proprio in tale passaggio argomentativo la mera apparenza motivazionale.

Tuttavia, sempre ad avviso del Supremo Consesso, detta lacuna motivazionale non risolveva la quaestio iuris relativa al mantenimento o meno del vincolo reale, atteso che la restituzione del bene può avvenire solo lì dove gli elementi di conoscenza disponibili portino alla qualificazione della sua posizione in termini di “persona estranea” al reato ossia una condizione di effettiva “distanza” dalla condotta illecita, con possibile rilievo anche di atteggiamenti antidoverosi di tipo colposo  richiamandosi, a sostegno di questo assunto, la sentenza  n. 29586 emessa dalla Sez. III della Corte di Cassazione il 17.2.2017 secondo cui è persona estranea al reato – nei cui confronti non può essere disposta la confisca, ai sensi dell’art. 240 c.p., commi 2 e 3 – il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere – con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – l’utilizzo del bene per fini illeciti.

Conclusioni

La sentenza in questione si palesa condivisibile in quanto frutto di un articolato e ben ponderato ragionamento giuridico.

La condizione di persona estranea al reato, come tale, non consente di norma l’adozione di un provvedimento ablatorio a carico di costui stante quanto sancito dall’art. 240, c. 3, c.p., ma tale condizione non può essere accertata in via presuntiva essendo per contro necessario che emergano elementi atti ad accertare l’estraneità al reato ossia una situazione di effettiva “distanza” dalla condotta illecita, con possibile rilievo anche di atteggiamenti antidoverosi di tipo colposo.

Non è dunque sufficiente dedurre genericamente di essere estraneo al fatto-reato contestato ad altri, per poter escludere l’adozione della confisca, essendo invece fondamentale dimostrare tale effettiva estraneità.

Volume consigliato

Sentenza collegata

60408-1.pdf 192kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento