- Gli elementi di fatto e di diritto e la questione pregiudiziale
- La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
1. Gli elementi di fatto e di diritto e la questione pregiudiziale
Con la recente sentenza del 19 maggio 2022 (causa C-33/21) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, si è pronunciata nell’ambito di alcune controversie tra l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (Italia) e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Italia), da un lato, e la Ryanair DAC, avente sede in Irlanda, dall’altro, in merito al rifiuto di quest’ultima di sottoscrivere un’assicurazione presso detti istituti per il suo personale itinerante assegnato all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo).
Sia il Tribunale di Bergamo che la Corte d’appello di Brescia hanno ritenuto infondate le pretese di INPS ed INAIL volte ad ottenere l’accertamento dell’obbligo di Ryanair di assicurare -secondo la legislazione italiana- 219 dipendenti di stanza presso l’aeroporto di Orio al Serio quale personale viaggiante. In particolare, la Corte d’appello di Brescia ha accertato che tutti i dipendenti in esame erano stati assunti con contratto di lavoro irlandese, in concreto gestito da direttive ricevute dall’Irlanda ed ha inoltre constatato che la prestazione lavorativa di tali dipendenti veniva eseguita, in termini temporali, per 45 minuti al giorno su territorio italiano e, per il resto della giornata, su aeromobili di nazionalità irlandese; ha altresì ritenuto che sul territorio italiano Ryanair non avesse quella <succursale> o <rappresentanza permanente> richiesta dalla normativa europea per fissare l’obbligo assicurativo in Italia. Avverso tale pronuncia sia l’INPS che l’INAIL hanno proposto ricorso per cassazione, dinanzi al giudice del rinvio (la Corte Suprema di Cassazione). La questione controversa attiene, quindi, all’identificazione della legislazione di sicurezza sociale applicabile in relazione a lavoratori dipendenti da società con sede in Irlanda e componenti di equipaggio di voli, anche internazionali, con base di servizio presso l’aeroporto di Orio al Serio. Il giudice del rinvio nutre dubbi sull’interpretazione della nozione di «persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede», ai sensi del Regolamento CEE 1408/71 (articolo 14, punto 2, lettera a), ii). Il luogo di occupazione prevalente andrebbe plausibilmente interpretato, ad avviso della Corte di Cassazione, come il luogo in cui avviene la parte pregnante dell’attività di lavoro, escludendo quella resa a bordo dell’aereo. La finalità della disposizione pare da ravvisarsi, quanto all’individuazione della legge di sicurezza sociale applicabile, nella necessità di far prevalere, sul criterio di collegamento riferito al luogo ove il datore di lavoro ha la propria sede, quello del luogo ove effettivamente si realizzano gli aspetti essenziali della prestazione lavorativa, soluzione che meglio garantisce l’effettivo controllo da parte degli enti preposti sul rispetto delle misure di sicurezza sociale, la loro piena operatività e la migliore fruizione delle prestazioni sociali da parte degli interessati.
La Corte Suprema di Cassazione ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
“Se la nozione di “persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede”, contenuta nell’art. 14 punto2, lett. a), ii, può interpretarsi analogamente a quella che (in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile, giurisdizionale e di materia di contratti individuali di lavoro (Regolamento (CE) n. 44/2001) l’articolo 19, punto 2, lettera a), definisce come il “luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività”, sempre nel settore dell’aviazione e del personale di volo (Regolamento (CEE) n. 3922/91), secondo quanto espresso dalla giurisprudenza della CGUE riportata in motivazione”.
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2. La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
La Corte di Giustizia, pronunciandosi sul dubbio interpretativo sollevato dalla Corte Suprema di Cassazione ha così statuito:
“L’articolo 14, punto 2, lettera a), i), del regolamento (CEE) n.1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n.118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 31/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, l’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento (CE) n.883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quale modificato dal regolamento (CE) n.988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e successivamente dal regolamento (UE) n.465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, nonché l’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n.465/2012, devono essere interpretati nel senso che la normativa previdenziale applicabile al personale di volo di una compagnia aerea, stabilita in uno Stato membro, che non è coperto da certificati E101 e che lavora per un periodo di 45 minuti al giorno in un locale destinato ad accogliere l’equipaggio, denominato «crew room», di cui tale compagnia aerea dispone nel territorio di un altro Stato membro nel quale detto personale di volo risiede, e che, per il tempo lavorativo restante, si trova a bordo degli aeromobili di detta compagnia aerea, è la legislazione di quest’ultimo Stato membro”.
Precisa la Corte di Giustizia europea che “dall’ordinanza di rinvio risulta che, durante i periodi di cui trattasi, la Ryanair disponeva, presso l’aeroporto di Orio al Serio, di un locale destinato ad accogliere l’equipaggio, che serviva a gestire e a organizzare il turno di ruolo delle prestazioni del suo personale. Tale locale era dotato di computer, telefoni, telefax e scaffalature per la conservazione dei documenti relativi al personale e ai voli, era utilizzato da tutto il personale della Ryanair per le attività precedenti e successive a ciascun turno (check in e check out ai fini della verifica del cartellino in entrata e in uscita, riunione operativa e resoconto finale), nonché per comunicare con il personale che si trovava presso la sede della Ryanair a Dublino (Irlanda)”. Alla luce degli elementi che precedono, il locale destinato ad accogliere l’equipaggio della Ryanair, situato presso l’aeroporto di Orio al Serio, costituisce una succursale o una rappresentanza permanente, ai sensi del regolamento n. 1408/71, in cui i lavoratori in questione erano occupati durante i periodi considerati, di modo che, per la parte di tali periodi in cui il regolamento era in vigore, i lavoratori di cui trattasi erano soggetti, conformemente a tale disposizione, alla legislazione previdenziale italiana. Spetterà al giudice del rinvio verificare se, durante i periodi di cui trattasi, i lavoratori interessati abbiano o meno svolto una parte sostanziale della loro attività nello Stato membro in cui risiedono, vale a dire in Italia. In caso affermativo essi, conformemente al regolamento n. 883/2004, quale modificato nel 2009, dovranno essere considerati soggetti, a partire dal 1º maggio 2010, data di entrata in vigore di detto regolamento, alla legislazione previdenziale italiana. In caso di risposta negativa, occorrerà applicare l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.883/2004, il quale prevede che, se la persona che esercita un’attività subordinata in due o più Stati membri non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza, essa è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel quale l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede legale o la propria sede di attività, di modo che, a decorrere dal 1º maggio 2010, i lavoratori in questione sarebbero, in linea di principio, soggetti alla legislazione previdenziale irlandese. Aggiunge, tuttavia, la Corte di Giustizia che l’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n.883/2004 prevede che, quando l’applicazione di detto regolamento conduce a determinare una legislazione previdenziale che non corrisponde a quella applicabile ai sensi del titolo II del regolamento n.1408/71, il lavoratore interessato continua ad essere soggetto alla legislazione alla quale era soggetto in forza del regolamento n.1408/71, a meno che egli non chieda che gli sia applicata la legislazione risultante da detto regolamento n. 883/2004. Nel caso di specie, dall’ordinanza di rinvio non risulta che i lavoratori di cui trattasi abbiano presentato siffatte domande, circostanza che spetterà tuttavia al giudice del rinvio verificare. Se non è stata presentata nessuna domanda, i lavoratori in questione, conformemente all’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, dovranno essere considerati sempre soggetti, dopo il 1º maggio 2010, alla legislazione previdenziale italiana.
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