Piano Educativo Individualizzato e profili dinamico – funzionali

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L’art. 12 della legge n. 104 del 1992 dispone che, una volta intervenuto l’accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni previste dalla norma, deve essere elaborato un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato.

Il profilo individua le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

Il profilo dinamico funzionale

All’elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico.
Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

Il PEI, invece, ai sensi dell’art. 3, del d.p.c.m. n. 185 del 2006 deve essere approvato, per ogni anno scolastico, entro il 30 luglio dell’anno scolastico precedente.
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, il dimensionamento della prestazione assistenziale ha carattere sostanzialmente dinamico, dovendo essere correlato all’andamento della patologia da cui il disabile è affetto. Ne consegue che la prestazione da erogare varia con il variare delle necessità dell’alunno, a loro volta correlate allo sviluppo del suo stato psico-fisico.

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Periodiche verifiche

E’ proprio per questa ragione che l’art. 12 della legge n. 104 del 1992 prevede periodici aggiornamenti correlati a periodiche verifiche dei bisogni della persona portatrice di handicap.

Conseguentemente, sino a quando non si proceda con i periodici aggiornamenti previsti dall’art. 12 della legge n. 104 del 1992 e dall’art. 3 del d.p.c.m. n. 185 del 2006, a loro volta correlati alle periodiche verifiche dei bisogni della persona disabile, le amministrazioni competenti devono continuare ad erogare le prestazioni in essere, dovendosi ragionevolmente presumere la loro perdurante indispensabilità ai fini della proficua fruizione dei servizi scolastici da parte dei soggetti bisognosi che ne beneficiano (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11 luglio 2013, n. 1802).

Il provvedimento in calce

T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, Pres. Di *********, Est. *****, sent. 20.11.2018, n. 2612

Pubblicato il 20/11/2018
N. 02612/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02326/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2326 del 2017, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-in qualità di esercenti la potestà sui minori -OMISSIS- e -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato ***********************, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Milano, Viale Ca’ Granda n. 2/12;
contro
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
del diritto ad ottenere l’assistente alla comunicazione esperta in Lingua LIS a copertura di 30 ore di frequenza settimanali, previa concessione dei provvedimenti cautelari ritenuti opportuni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2018 il dott. ********************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti sono genitori di minori affetti da sordità bilaterale profonda congenita ad eziologia ereditaria. I minori, nell’anno scolastico 2017/2018, frequentavano le seguenti scuole: a) -OMISSIS- frequentava il V anno della scuola primaria; b) -OMISSIS- -OMISSIS- frequentava il II anno della scuola secondaria di primo grado; c) -OMISSIS- -OMISSIS- frequentava il III anno della scuola primaria; d) -OMISSIS-frequentava il IV anno della scuola dell’Infanzia presso la scuola Don Milani di Novate Milanese.
2. Con il ricorso in esame, gli stessi ricorrenti lamentano che Regione Lombardia, soggetto ritenuto competente alla erogazione del servizio, nell’anno scolastico 2017/2018, non ha fornito neppure un’ora di assistente alla comunicazione, e ciò nonostante quanto previsto dai PEI relativi all’anno scolastico precedente (a.s. 2016/2017) i quali, per ciascun minore, stabilivano come necessaria la presenza sistematica e costante dell’assistente alla comunicazione esperto in LIS – lingua italiana dei segni – in un rapporto uno ad uno per complessive 30 ore settimanali. Per questa ragione essi chiedono che venga accertato il diritto dei minori a ricevere le suindicate prestazioni sino all’approvazione dei nuovi PEI. Oltre alla domanda di accertamento, viene proposta domanda risarcitoria.
3. Regione Lombardia non si è costituita in giudizio.
4. La Sezione, con ordinanza n. 1497 del 16 novembre 2017, ha accolto l’istanza cautelare.
5. In prossimità dell’udienza di discussione del merito, i ricorrenti hanno depositato memoria insistendo nelle loro conclusioni.
6. Tenutasi la pubblica udienza in data 3 ottobre 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con un unico articolato motivo di ricorso, gli interessati rilevano che Regione Lombardia, soggetto ritenuto competente, in attesa dell’approvazione dei nuovi PEI, dovrebbe garantire l’erogazione delle prestazioni previste dai PEI relativi all’anno scolastico 2016/2017, non potendosi ammettere che, nelle more della suddetta approvazione, si impedisca agli alunni affetti da problemi uditivi di beneficiare dell’assistenza loro indispensabile per la frequentazione della scuola. Per questa ragione, come anticipato, chiedono che venga accertato il diritto dei loro figli ad ottenere l’assistenza dell’esperto in LIS – lingua italiana dei segni – in un rapporto uno ad uno per complessive 30 ore settimanali.
8. In proposito si osserva quanto segue.
9. Si deve innanzitutto sottolineare che, come anticipato, con il ricorso in esame, viene chiesto l’accertamento di un diritto non ancora cristallizzato nel PEI, e ciò in quanto, all’epoca di proposizione del ricorso, i PEI afferenti all’anno scolastico 2017/2018 (anno scolastico di cui si discute in questa sede) non erano ancora stati approvati. Ne consegue che – ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. – non può porsi in dubbio la sussistenza della giurisdizione esclusiva di questo giudice (cfr. Cass. civ. sez. un., 28 febbraio 2017, n. 5060).
10. Ancora preliminarmente deve prendersi atto della rinuncia alla domanda risarcitoria espressa nella memoria depositata in giudizio in prossimità dell’udienza di discussione del merito.
11. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia in parte fondato ed in parte infondato per le ragioni di seguito esposte.
12. Come noto, l’art. 12 della legge n. 104 del 1992 prevede che, una volta intervenuto l’accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni previste dalla norma, deve essere elaborato un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato. Tale profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. All’elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico.
13. Infine, il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. Il PEI, invece, ai sensi dell’art. 3, del d.p.c.m. n. 185 del 2006 deve essere approvato, per ogni anno scolastico, entro il 30 luglio dell’anno scolastico precedente.
14. In questo quadro, risulta evidente che, come ormai chiarito dalla giurisprudenza consolidata, il dimensionamento della prestazione assistenziale ha carattere sostanzialmente dinamico, dovendo essere correlato all’andamento della patologia da cui il disabile è affetto. Ne consegue che la prestazione da erogare varia con il variare delle necessità dell’alunno, a loro volta correlate allo sviluppo del suo stato psico-fisico. E’ proprio per questa ragione che il citato art. 12 della legge n. 104 del 1992 prevede periodici aggiornamenti correlati a periodiche verifiche dei bisogni della persona portatrice di handicap.
15. Si deve però coerentemente ritenere che – sino a quando non si proceda con i periodici aggiornamenti previsti dall’art. 12 della legge n. 104 del 1992 e dall’art. 3 del d.p.c.m. n. 185 del 2006, a loro volta correlati alle periodiche verifiche dei bisogni della persona disabile – le amministrazioni competenti debbano continuare ad erogare le prestazioni in essere, dovendosi ragionevolmente presumere la loro perdurante indispensabilità ai fini della proficua fruizione dei servizi scolastici da parte dei soggetti bisognosi che ne beneficiano (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11 luglio 2013, n. 1802).
16. Emblematico in tal senso è proprio il caso oggetto del presente ricorso.
17. Come anticipato, infatti, i ricorrenti sono genitori di alunni completamente privi dell’udito, per i quali i PEI relativi all’anno scolastico 2016/2017 assicuravano l’assistenza continuativa dall’esperto in LIS, assistenza in assenza della quale essi non avrebbero assolutamente potuto fruire del servizio scolastico. Si deve pertanto ritenere che, anche nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 e sino all’aggiornamento del PEI, tale assistenza continuativa avrebbe dovuto essere garantita, non essendo ammissibile privare i suddetti alunni di uno strumento tanto essenziale da rendere in sua assenza completamente inutile la frequenza scolastica. E’ ovvio poi che, con riferimento al suddetto anno scolastico, sino a quando non si procederà all’approvazione del relativo PEI, la prestazione non potrà che essere identica a quella individuata dal PEI precedente, dovendosi, come detto, ragionevolmente presumere che il bisogno sia rimasto immutato e, comunque, non essendo ammissibile il rischio di dare non adeguata copertura al diritto costituzionalmente garantito del disabile a poter beneficiare di tutti gli strumenti necessari alla sua piena integrazione nel sistema educativo scolastico (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 215 del 1987).
18. Per tutte queste ragioni, si deve ritenere che – per l’anno scolastico 2017/2018, sino all’approvazione del relativo PEI – Regione Lombardia (soggetto competente allo svolgimento del servizio ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f-ter della legge regionale n. 19 del 2007, lettera introdotta dall’art. 9, comma 1, lett. a, della legge regionale n. 35 del 2016, poi modificata dall’art. 31, comma 1, lettera a, della legge regionale n. 15 del 2017) debba assicurare ai figli dei ricorrenti l’assistenza dell’esperto in Lingua LIS, in rapporto di uno a uno per 30 ore settimanali, così come previsto dai PEI relativi all’anno scolastico 2016/2017. In questa parte, la domanda di accertamento va quindi accolta.
19. Nella memoria depositata in giudizio in prossimità dell’udienza di discussione del merito, i ricorrenti hanno specificato la suddetta domanda, precisando che essa riguarda anche gli anni scolastici successivi a quello direttamente preso in considerazione in questa sede (come detto, anno scolastico 2017/2018).
20. Ritiene il Collegio che, posta in questi termini, la domanda non possa essere accolta atteso che le esigenze di ciascun alunno disabile sono, come detto, stabilite dai competenti organi per ogni anno scolastico sulla base di un PEI aggiornato da redigersi, ai sensi dell’art. 3 del d.p.c.m. n. 185 del 2006, entro 30 luglio di ogni anno; non è quindi possibile stabilire preventivamente, ancor prima della scadenza del termine assegnato all’amministrazione, la misura della prestazione dovuta, non essendo peraltro neppure detto che per tali anni scolastici futuri l’amministrazione rimanga inadempiente e che, di conseguenza, la lesione effettivamente si realizzi.
22. In conclusione, il ricorso va in parte accolto ed in parte respinto nei sensi sopra indicati.
23. Può essere disposta la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando quanto già liquidato a carico di Regione Lombardia in sede cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie ed in parte lo respinge, nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate fermo restando quanto già liquidato a carico di Regione Lombardia in sede cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1,2 e 5 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati riportati sulla sentenza o provvedimento.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
****************, Presidente
*********************, ***********, Estensore
*******************, Con************************************
**************************************

Avv. Biamonte Alessandro

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