Pignorabilità delle polizze vita Unit Linked

Valeria Ricca 06/06/24
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Le polizze vita Unit Linked sono pignorabili? Si va verso un superamento giurisprudenziale della tutela riconosciuta dall’articolo 1923 cod. civ.

Indice

1. Contesto e natura delle polizze Unit Linked

Ormai da anni – soprattutto dopo il fallimento Lehman Brothers (2008) [1]– si discute sul se le polizze vita siano o meno pignorabili; in particolare, se tutte le tipologie di polizze vita possano godere della tutela di cui all’art. 1923 cod.civ. [2] che espressamente cita “Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”.
Orbene, per meglio comprendere quale sia il vero punto, è opportuno sapere che le polizze vita sono classificate in diversi rami – così come previsti dall’art. 2 comma 1 del Codice delle Assicurazioni private – ciascuno dei quali con le proprie peculiarità e caratteristiche.
Si spazia dalle classiche polizze vita di puro rischio a polizze vita di natura finanziario-assicurativa (cd. unit linked) ed è proprio su queste ultime che vale la pena soffermarsi.
Le Polizze cd. unit linked vengono definite dal Codice delle Assicurazioni come “le assicurazioni, di cui ai rami I e II [3], le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento” (in tale definizione rientrano anche le cd. index linked, polizze il cui valore è legato a quello di un indice azionario).
Tali polizze si classificano all’interno del Ramo III.
Per meglio comprendere la natura di tali polizze, ci viene in aiuto il Regolamento ISVAP n. 29/2009 che all’art. 6 statuisce: “Sono ricompresi nel ramo vita III, se direttamente collegati a fondi di investimento ovvero ad indici azionari o altri valori di riferimento, solo i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana di cui al ramo I.
I contratti di cui al comma 1 sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell’impresa a liquidare, per il caso di sopravvivenza, per il caso di morte o per entrambi, prestazioni assicurate il cui valore, o quello dei corrispondenti premi, sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico.”
Risulta a questo punto evidente come le polizze vita cd. unit-linked presentino anche una componente finanziaria che ne determina la natura “mista” (componente assicurativa da un lato e componente finanziaria dall’altro).
Proprio per questa loro peculiarità, sono la tipologia di polizze vita più dibattuta e discussa da un punto di vista giurisprudenziale.
Non è un caso, infatti, che tali polizze siano soggette alla vigilanza sia di IVASS (Autorità di Vigilanza del mercato assicurativo) sia della Consob (Autorità per la vigilanza dei mercati finanziari) [4].
Ancora, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista per queste tipologie di polizze vita, nonché la verifica di adeguatezza delle stesse al profilo di rischio del cliente, è più complessa, più dettagliata e richiede maggiore attenzione da parte del Distributore assicurativo.
Le polizze vita cd. unit-linked, in realtà, sono un efficace strumento che consente di poter effettuare degli investimenti tramite un contratto assicurativo.

2. Caratteristiche delle polizze Unit Linked

Ma arriviamo al punto sostanziale della questione: possono queste polizze essere tutelate ai sensi dell’art. 1923 cod.civ. nonostante presentino delle caratteristiche riconducibili a prodotti/strumenti di investimento? Nello specifico sono davvero delle polizze assicurative o sono semplicemente dei prodotti di investimento che indossano una mera veste di polizza assicurativa?
La risposta non è per niente scontata e presenta delle complessità che meritano un approfondimento.
Ad oggi si può dire con assoluta certezza che il dato normativo è chiaro e si riferisce genericamente alle polizze vita, non distinguendo tra le varie tipologie [5].
Naturalmente la tutela prevista dall’art. 1923 cod.civ. rende le polizze vita particolarmente appetibili e di grande interesse per la clientela sul mercato; sicuramente non è da escludere che l’aspetto dell’impignorabilità rappresenti un forte appeal che le Compagnie Assicurative hanno tutto l’interesse a mantenere.
Ma ritorniamo alla definizione fornita dal Regolamento ISVAP (oggi IVASS) che ritiene quale elemento essenziale per le polizze unit linked la circostanza che il valore della prestazione che la Compagnia liquiderà– al verificarsi dell’evento assicurato – “sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico”.
Cosa si intende per rischio demografico? È il rischio legato all’evento della vita umana (e.g. decesso).
In particolare, si tratta del rischio calcolato e valutato dalla Compagnia al fine di ben definire le caratteristiche della polizza; si può trattare ad esempio della valutazione dell’età dell’assicurato.
Tuttavia, strettamente legato al concetto di “rischio demografico” è anche quello dello scopo previdenziale. In particolare, si ritiene che la polizza assicurativa, per poter godere della tutela dell’impignorabilità, debba avere uno scopo previdenziale, cioè garantire una disponibilità economica al momento del verificarsi dell’evento (decesso o sopravvivenza).

3. Cassazione (Cass. Sez. I n. 9418/2024): la natura previdenziale

A questo proposito è bene citare, indubbiamente, l’ultimissima pronuncia della Cassazione sul punto (Cass. N. 9418/2024) [6] secondo cui è lo scopo previdenziale che giustifica la natura assicurativa della polizza.
A tal fine la Cassazione categorizza in 3 aree le polizze unit linked:
Le polizze guaranteed unit linked: sono quelle polizze che prevedono la restituzione del capitale investito con la previsione di una maggiorazione minima;
Le polizze Partial guaranteed: che danno la garanzia solo di una restituzione parziale del capitale investito;
Le polizze Unit linked cd. pure: che dipendono integralmente dall’andamento del fondo interno/OICR a cui le polizze sono collegate e pertanto non presentano alcuna garanzia minima.
Nelle prime due categorie, l’Assicuratore assume un rischio più o meno gradato poiché si impegna a restituire un importo minimo slegato dalle fluttuazioni di mercato e che denota, quindi, quell’aspetto previdenziale che garantisce la percezione di una somma di denaro.
L’ultima categoria, invece, non garantisce alcuna restituzione minima, classificandosi quindi – secondo la Cassazione – come un prodotto di investimento che poco ha a che vedere con lo scopo previdenziale e con l’individuazione di un qualche rischio demografico.
Va da sé, quindi, che secondo la giurisprudenza, le prime due categorie di polizza cadrebbero sotto l’egida dell’impignorabilità, l’ultima, al contrario, non godrebbe della medesima tutela e sottoporrebbe le polizze alla pignorabilità.
Potrà questa pronuncia segnare il solco per un nuovo orientamento giurisprudenziale unitariamente condiviso?
Se ancora ad oggi è possibile trovare qualche pronuncia, anche in sede esecutiva, che conferma l’impignorabilità della polizza, sarà possibile auspicare lo stesso per il futuro?

4. Pignorabilità e liquidazione giudiziale: correlazioni e vantaggi per le Compagnie Assicurative

Non dimentichiamo, inoltre, che l’aspetto dell’impignorabilità della polizza ha una ricaduta immediata anche in ambito di crisi di impresa e nello specifico nella liquidazione giudiziale.
L’art. 146 Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, infatti, prevede che “non sono compresi nella liquidazione giudiziale” tra gli altri “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.”
Tale semplice inciso, ad oggi, ha consentito alle Compagnie assicurative di tenere salve le polizze anche dalle richieste dei Curatori di esercitare il riscatto della polizza (sebbene anche su questa tematica ci sia Giurisprudenza discordante) [7].
Non bisogna sottovalutare tale aspetto che rappresenta un punto di forza per le Compagnie Assicurative che fino ad oggi hanno potuto godere e vantarsi di queste tutele e presentare i propri prodotti come impignorabili, insequestrabili e non sottoponibili alla liquidazione giudiziale.

5. Conclusioni

Un cambio di rotta – che deve, però, arrivare dal Legislatore – potrebbe avere un impatto importante sul mercato assicurativo poiché non si può escludere che alcuni clienti decidano di investire in polizze assicurative come strumento per le proprie pianificazioni patrimoniali che potrebbero essere vanificate, ad esempio, nell’ipotesi di un pignoramento.
Quindi rimane da chiedersi: la Giurisprudenza porterà il Legislatore ad un ripensamento?

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Note

  1. [1]

    Ci si riferisce all’impatto che il fallimento della Lehman Brothers ha avuto anche sulle polizze assicurative il cui andamento era legato ai titoli Lehman.

  2. [2]

    articolo che si trova nel Libro IV, Titolo III, Capo XX, Sez. III “Dell’assicurazione sulla vita”.

  3. [3]

    Art. 2 comma 1 Codice delle Assicurazioni Private: “1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:
    I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
    II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità; (omissis)”

  4. [4]

    In particolare, si evidenzia come l’attività di vigilanza della Consob entri in gioco quando il collocamento delle polizze vita di ramo III avvenga per il tramite dei soggetti abilitati ai sensi del TUF.

  5. [5]

    Circostanza sicuramente da attribuirsi agli sviluppi del mercato assicurativo e di una non contestuale modifica del Codice che, spesso, non riesce ad essere portatore di interessi e situazioni attuali.

  6. [6]

    Tale pronuncia riprende l’orientamento della Cassazione n. 3785/2024

  7. [7]

    Nel senso dell’acquisizione della polizza al fallimento (oggi liquidazione giudiziale) vedasi Cass. Sez.I n. 8676/2000;Nel senso dell’esclusione della polizza all’acquisizione della liquidazione giudiziale (oggi liquidazione giudiziale) vedasi Cass. Sez. Un. n.8271/2008

Valeria Ricca

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