Pignoramenti 2020 sull’abitazione principale del debitore: la posizione della Consulta

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È costituzionalmente illegittimo l’art. 4 del d.l. n. 137/2020, come convertito, dove prevede che “È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Lo ha stabilito la Corte costituzionale (Sentenza n. 87/2022) relativamente alle procedure esecutive effettuate dal 25 ottobre al 25 dicembre 2020.

La vicenda a quo

Un Giudice dell’esecuzione aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 137/2020 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, in l. n. 176/2020, nella parte in cui prevede che “È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, quindi al 25 dicembre 2020. Tale giudice ha riferito che, a fronte del deposito dell’istanza di vendita da parte del creditore procedente, rilevato che il pignoramento era stato notificato il 4 novembre 2020 e ricevuto dagli esecutati all’indirizzo corrispondente a quello dell’immobile, in applicazione della norma censurata, aveva assegnato al creditore un termine per depositare istanza di prosecuzione della procedura esecutiva, istanza in difetto della quale sarebbe stata dichiarata l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura. Il creditore procedente aveva depositato, pertanto, istanza per la discussione sulla questione da attribuirsi al predetto art. 4, c. 1, secondo periodo, del d.l. n. 137/2020, come convertito, assumendo che un’interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce dell’art. 24 Cost., avrebbe consentito di intendere la norma non come volta a impedire, nel periodo indicato, il compimento dell’atto di pignoramento, così rischiando di pregiudicare irreparabilmente i diritti dei creditori chirografari, bensì solo l’effettuazione degli atti processuali successivi, anche se diversi da quelli volti a privare il debitore della disponibilità della propria abitazione. Il Giudice dell’esecuzione, ritenendo non percorribile la soluzione prospettata dal creditore procedente, ha evidenziato che, poiché nella fattispecie concreta l’immobile era abitato dagli esecutati e il pignoramento era stato compiuto nell’intervallo di tempo previsto dalla disposizione censurata, in applicazione di tale disposizione avrebbe dovuto dichiarare l’inefficacia del pignoramento, dubitando della compatibilità di tale disciplina con gli artt. 3 e 24 Cost.

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L’inefficacia dei pignoramenti sulla casa del debitore

La Consulta, concordando con la tesi del remittente, ha dichiarato illegittima la norma che ha previsto l’inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.) che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, posta in essere dal 25 ottobre 2020 al 25 dicembre 2020. La norma censurata, “contemplando la sanzione dell’inefficacia per i pignoramenti immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore se eseguiti nel periodo ricompreso tra il 25 ottobre e il 25 dicembre 2020, ha compromesso in via definitiva il diritto al soddisfacimento in sede esecutiva dei creditori chirografari, in quanto, a seguito della declaratoria di inefficacia, non si sono prodotti gli effetti di cui agli artt. 2913 e seguenti c.c., con conseguente opponibilità anche al creditore procedente degli atti di disposizione del bene posti in essere dal debitore dopo il pignoramento”. Tale opponibilità, per gli stessi giudici, non risultava rimediabile, in quanto la produzione degli effetti dell’art. 2913 c.c. risulta condizionata non solamente dal pignoramento, bensì pure al suo permanere. Per l’effetto, ove il pignoramento venga meno, si interrompe ogni ostacolo all’opponibilità dell’atto di disposizione al creditore, e questi non potrebbe ricostituire la propria posizione con un nuovo pignoramento, poiché la situazione patrimoniale sarebbe definitivamente modificata.

La sanzione processuale

Per la Consulta il bilanciamento tra i diritti coinvolti è stato posto in essere dal legislatore in modo irragionevole, con la previsione, in danno del creditore, di una sanzione processuale consistente nell’inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, la quale, rispetto alla finalità perseguita, comprime il diritto del creditore procedente in misura eccessiva, oltre che incompatibile con la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale.

Il dictum

La Consulta ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del d.l. n. 137/2020, come convertito, nella parte in cui prevede che “È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. La pronuncia non ha travolto il regime di sospensione delle procedure esecutive aventi per oggetto l’abitazione principale del debitore (art. 54-ter del d.l. n. 18/2020, come convertito e poi prorogato).

 

Sentenza collegata

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Avv. Biarella Laura

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