La G.U. del 2 marzo 2023 N. 52 ha pubblicato il decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024, introducendo modifiche al codice di procedura civile sul pignoramento di crediti verso terzi. Le modifiche includono limiti precisi sugli importi dei crediti pignorabili, una regola sulla perdita di efficacia del pignoramento dopo dieci anni, e la possibilità per il creditore di mantenere l’efficacia con una dichiarazione di interesse.
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1. Le modifiche in G.U.
La G.U. del 2 marzo 2023 n. 52 ha introdotto il d.l. 2 marzo 2024 n. 19, prevedendo nell’art. 25 alcune modifiche in materia di pignoramento di crediti verso terzi nel codice di procedura civile.
In particolare, le modifiche includono la definizione di limiti precisi relativi agli importi dei crediti soggetti allo stesso, al fine di regolare gli obblighi del terzo in possesso dei crediti.
È stato inoltre introdotto un nuovo articolo 551-bis c.p.c., che stabilisce che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perda d’efficacia dopo dieci anni dalla notifica al terzo, a meno che non sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o siano intervenute specifiche circostanze di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo.
Tuttavia, al fine di mantenere l’efficacia del pignoramento, il creditore può notificare una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale.
Sono state inoltre apportate modifiche agli articoli 553 e 630 c.p.c., che regolano rispettivamente la notifica dell’ordinanza di assegnazione e le modalità di accesso al fascicolo da parte del terzo pignorato.
Infine, il decreto legislativo prevede disposizioni transitorie che si applicano alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, stabilendo specifici termini per la notifica delle dichiarazioni di interesse e per la perdita di efficacia del pignoramento in determinati casi. Per approfondimenti, consigliano il volume “Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi”, che offre un quadro completo del perimetro di azione che il professionista deve porre in essere ai fini della tutela del creditore e/o debitore
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2. L’art. 25 del d.l. 2 marzo 2024 n. 19
Nello specifico, l’articolo 25 del decreto legge n. 19 del 2024 ha introdotto una riforma sostanziale all’articolo 546, primo comma, stabilendo che dal momento della notifica dell’atto previsto dall’articolo 543, il terzo soggetto al pignoramento assume gli obblighi imposti dalla legge al custode in merito alle cose e alle somme a lui dovute. Tuttavia, tali obblighi sono limitati all’importo del credito pignorato, con specifiche incrementazioni in base alla fascia di importo del credito stesso. Inoltre, è stato introdotto un nuovo articolo, il 551-bis, che disciplina l’efficacia del pignoramento dei crediti del debitore verso terzi. Secondo tale disposizione, il pignoramento perde efficacia dopo dieci anni dalla notifica al terzo, a meno che non sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o non sia intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo. Queste modifiche rappresentano un’importante innovazione nel panorama normativo relativo al pignoramento di crediti, introducendo criteri più chiari e specifici per regolare questa delicata materia del diritto processuale civile.
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3. Atto di pignoramento
L’atto di pignoramento, previa soppressione della necessità di notifica personale con il decreto legge 132/2014, deve essere notificato al terzo e al debitore interessato. Oltre all’ingiunzione al debitore, l’atto deve indicare il credito oggetto del pignoramento, il titolo esecutivo e il precetto, nonché fornire un’indicazione almeno generica delle somme o delle cose dovute, intimando al terzo di non disporne senza previa autorizzazione giudiziale. Inoltre, è necessario includere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente, insieme all’indicazione dell’indirizzo PEC del creditore procedente. Viene altresì citato il debitore affinché compaia davanti al giudice competente, invitando il terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 c.p.c. al creditore procedente entro dieci giorni mediante raccomandata o posta elettronica certificata. Inoltre, si specifica che in caso di mancata comparizione del terzo o mancata dichiarazione, il credito pignorato o il possesso delle cose del debitore si considereranno contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
L’atto di pignoramento, secondo quanto stabilito dall’articolo 543 c.p.c. viene eseguito mediante citazione a comparire ad udienza fissa e deve essere corredato dal titolo esecutivo e dal precetto. In precedenza, l’originale dell’atto notificato era depositato presso la cancelleria esecuzioni dall’ufficiale giudiziario che lo aveva notificato.
L’atto di pignoramento, secondo quanto stabilito dall’articolo 543 c.p.c, viene eseguito mediante citazione a comparire ad udienza fissa e deve essere corredato dal titolo esecutivo e dal precetto.
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