Pignoramento della casa: cosa si può fare?

Redazione 12/12/16

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Cosa è possibile fare in caso di pignoramento e messa all’asta della casa da parte di un creditore? È possibile bloccare l’espropriazione forzata ed evitare che l’immobile sia venduto? Anche dopo l’avvio dell’espropriazione, il debitore può attivarsi per tentare di bloccare il pignoramento, ma deve agire in fretta e comunque prima che la casa sia venduta all’asta.

Vediamo allora quali sono le possibilità che rimangono al debitore dopo il pignoramento dell’immobile.

 

Quando può avvenire il pignoramento della casa?

Il pignoramento è l’atto con il quale inizia l’espropriazione forzata di un bene (mobile o immobile) di un debitore e che consenta di ripagare la somma dovuta al creditore. Nel caso di pignoramento di una casa, una volta trascorso il tempo concesso per legge al debitore per pagare la somma, il creditore sceglie di rifarsi del debito aggredendo proprio il bene immobile del debitore.

 

Come si procede al pignoramento della casa?

Trascorsi dieci giorni dalla notifica e dalla trascrizione dell’atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario, il creditore può presentare istanza di vendita dell’immobile. Il magistrato nomina quindi un perito che stabilisca un equo prezzo di mercato e la vendita viene pubblicizzata su Internet e sui giornali specializzati.

La vendita può avvenire sia con asta pubblica che (come avviene di solito) tramite presentazione delle offerte in busta chiusa al giudice. Se nessun offerente si fa avanti, il tribunale prosegue con un nuovo tentativo di vendita a prezzo ribassato del 25%.

 

La prima casa è pignorabile?

Contrariamente a quanto pensano in molti, la prima casa è sempre pignorabile da un creditore privato. Alla sola Equitalia è fatto divieto di pignorare la prima casa del debitore, e anche in questo caso solo quando il debitore possiede un solo immobile e tale immobile non sia di lusso. In tutti gli altri casi, anche la prima casa è in pericolo di pignoramento.

 

L’estinzione del pignoramento

La legge, però, interviene in alcuni casi anche a favore del debitore.

Se infatti, nonostante i numerosi tentativi, la casa resta invenduta e il prezzo scende di conseguenza a un livello troppo basso rispetto a quello di partenza, il giudice dichiara l’estinzione del pignoramento. Questo non solo per tutelare il debitore, ma anche perché la vendita dell’immobile a un prezzo troppo basso risulterebbe insoddisfacente e poco pratica per il creditore stesso.

Non essendo più conveniente vendere la casa, il pignoramento viene estinto per sempre.

 

La sospensione del pignoramento

Più facile ma meno conveniente giungere alla sospensione del pignoramento.

In buona sostanza, tutte le volte che le offerte proposte per l’acquisto della casa all’asta risultano insufficienti o troppo basse, il giudice può (ma non è obbligato) sospendere l’espropriazione forzata e rimandarla a una data successiva. Se dunque le condizioni di mercato non consentono di raggiungere un prezzo di vendita ragionevole per debitore e creditore, il pignoramento può essere messo in pausa onde evitare una svendita dell’immobile insoddisfacente e ingiusta.

Redazione

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