Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

 Dalla procedura di espropriazione mobiliare a quella (alternativa) di cui all’art. 521 bis c.p.c.

Preliminarmente, l’articolo 521 bis c.p.c. è stato introdotto dall’art. 19 lett. d ter del d.l. 12.09.2014 n. 132, convertito, con modificazioni, in l. 10.11.2014 n. 162, così come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. d bis, n. 1, del d.l. 27.06.2015, n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 06.08.2015 n. 132. Anteriormente al suddetto intervento normativo, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (d’ora in poi per esigenze di brevità si farà riferimento esclusivamente agli autoveicoli) si svolgeva secondo la disciplina generale dell’espropriazione mobiliare: pertanto, esso si eseguiva attraverso la diretta apprensione del bene di proprietà del debitore da parte dell’ufficiale giudiziario. Tuttavia, ove questi non avesse potuto apprendere materialmente il bene, avrebbe dovuto redigere un verbale di pignoramento infruttuoso. Il legislatore, quindi, ha tentato di reagire ai molteplici, e non improbabili, effetti collaterali che potevano determinarsi nell’ambito di una procedura espropriativa avente per oggetto un autoveicolo, introducendo, appunto, l’art. 521 bis c.p.c..

Il primo comma del predetto articolo è introdotto dalla preposizione “oltre”, sicché risulta agevole definire la procedura in esame come alternativa, e non sussidiaria, rispetto alla procedura generale di espropriazione mobiliare.

La procedura

Il creditore, notificato il titolo esecutivo e l’atto di precetto, e non prima di dieci giorni dalla notificazione del predetto atto, deve provvedere alla notificazione, e in seguito alla trascrizione, dell’atto di pignoramento, nel quale dovrà indicare i beni e i diritti che s’intendono sottoporre ad esecuzione, unitamente all’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c., l’intimazione a consegnare entro dieci giorni l’autoveicolo, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso del medesimo, all’istituto vendite giudiziario (I.V.G.) autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.

Il debitore, ai sensi del secondo comma dell’articolo di cui trattasi, è costituito custode dei beni pignorati, almeno – dispone il terzo comma – fin quando l’autoveicolo pignorato non venga consegnato all’I.V.G., che pertanto assumerà la custodia dello stesso, dandone all’uopo tempestiva comunicazione al creditore pignorante, ove possibile, a mezzo P.E.C..

Decorso il termine di dieci giorni dall’avvenuto pignoramento, gli organi di polizia, che costatino la circolazione dell’autoveicolo pignorato, procederanno al ritiro della carta di circolazione, nonché di tutti i documenti relativi alla proprietà del medesimo bene, consegnandolo all’I.V.G. più vicino al luogo in cui è avvenuto il rinvenimento. Tuttavia, una prima vexata quaestio è rappresentata dall’eventualità che l’istituto di vendita giudiziaria, che si è visto consegnare l’autoveicolo rinvenuto dagli organi di polizia, sia differente rispetto a quello indicato come competente ai sensi del primo comma dell’articolo in disamina. Orbene, si ritiene che, per mere ragioni di economicità della procedura, l’I.V.G. consegnatario, se differente rispetto a quello competente ai sensi del primo comma, sarà incaricato della custodia e della vendita dell’autoveicolo.

Eseguita la notificazione dell’atto di pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede senza ritardo a consegnarlo al creditore, affinché questi proceda alla trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ossia dell’avvenuta consegna all’I.V.G., il creditore procedente è tenuto a depositare presso la cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione i seguenti documenti: nota di iscrizione a ruolo; copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento, nonché della nota di trascrizione. Si consideri che, come precisa il quinto comma, la conformità dei suindicati atti è attestata dall’avvocato del creditore.

A seguito della formazione del fascicolo dell’esecuzione, posto che il pignoramento perde efficacia laddove nel termine di trenta giorni testé richiamata comunicazione, il creditore dovrà, nel termine di quarantacinque giorni dal deposito dei suddetti documenti, depositare l’istanza di assegnazione o di vendita. Si ritiene che l’assegnazione sia alternativa e non sussidiaria alla vendita, pertanto è il giudice stesso a poter determinare il valore dell’assegnazione, avvalendosi di uno stimatore, ovvero di riviste settoriali.

Mancata consegna dell’autoveicolo da parte del debitore esecutato

Infine, è opportuno prendere in considerazione un’ulteriore questione: quali le conseguenze dell’eventuale omessa consegna del veicolo da parte del debitore esecutato? Sul punto, si sono distinti due differenti orientamenti giurisprudenziali: a tenore del primo (Trib. Lagonegro, 04.06.2015; Trib. Mantova, 17.07.2015; Trib. Livorno, 19.07.2016), in mancanza della materiale apprensione del bene, la procedura esecutiva dovrebbe dichiararsi improcedibile, atteso che non sarebbe possibile procedersi alla vendita ed alla consegna di un autoveicolo mai rinvenuto. Invece, secondo un contrario indirizzo (Trib. Padova, 28.05.2015), ampiamente condivisibile, la situazione di assoluta incertezza del creditore, nell’ipotesi di mancata consegna dell’autoveicolo, non gli precluderebbe di depositare la nota di iscrizione a ruolo e l’istanza di vendita, alla quale, pertanto, conseguirebbe il provvedimento di attribuzione all’I.V.G. della custodia del veicolo, con apprensione coattiva del suddetto bene per mezzo della forza pubblica. Conclusivamente, qualora si ritenesse di condividere il primo orientamento, si rimetterebbero le sorti della procedura al debitore esecutato, il quale potrebbe provocare l’estinzione della procedura semplicemente omettendo di consegnare l’autoveicolo, ciò traducendosi, sostanzialmente, in una interpretatio abrogans della norma in esame.

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