Pignoramento presso terzi: tutte le novità

Redazione 29/04/19

Pignoramento presso terzi: il regime della competenza

Prima della riforma attuata con il decreto legge n. 132 del settembre 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162/2014, ai sensi dell’art. 543 c.p.c., n. 4 del comma 2, il debitore e il terzo dovevano essere citati a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo. Il riferimento fatto al “luogo di residenza del terzo” destava perplessità, in particolar modo, quando il terzo fosse una persona giuridica.

Per sapere tutto su questo argomento leggi anche “Il pignoramento presso terzi” di Bruno Cirillo.

A seguito del citato intervento riformatore, è stato riscritto il secondo comma dell’art. 26 c.p.c. (il quale prevedeva che per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo di residenza del terzo debitore e che attualmente disciplina il foro dell’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) ed è stato inserito l’art. 26-bis c.p.c. che, rubricato «Foro relativo all’espropriazione  forzata di crediti», stabilisce: Primo comma: quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 413, comma 5, c.p.c. per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi
speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Secondo comma: fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Pertanto, se debitore è una pubblica amministrazione, in linea generale vale ancora la regola secondo cui la competenza territoriale si lega al luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del terzo pignorato.

Per “pubblica amministrazione”, in virtù di quanto chiarisce l’art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si intende tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN) e le agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
Diversamente, occorre avere riguardo al luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del “debitore”.

Sul punto anche l’articolo “Pignoramento presso terzi: in che cosa consiste e in quali modi si attua?”

La posizione giuridica del terzo

L’art. 547 c.p.c., al comma 1, così come modificato dall’art. 19, comma 1, lett. f), d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, stabilisce che con dichiarazione
a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
Ai commi 2 e 3 viene aggiunto che il terzo deve, altresì, specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato e, in tal caso, il creditore
pignorante dovrà chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

Dottrina e giurisprudenza si sono spesso interrogate sulla posizione del terzo, approfondendone il ruolo e la natura giuridica, considerato che elemento essenziale della fattispecie costitutiva del pignoramento ex art. 543 c.p.c., ed indispensabile per il suo perfezionamento, è, appunto, la dichiarazione che esso deve rendere, giungendo non solo a conclusioni opposte ma dando luogo, non di rado, ad orientamenti altalenanti.
La giurisprudenza, in particolare quella di legittimità, con riferimento al sistema vigente prima delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2012, aveva posto in risalto che il terzo non si presentava
sin dall’origine come parte del procedimento esecutivo e tale veste non assumeva se non quando – disertata l’udienza, o negata la dichiarazione od insorta contestazione su di essa – si desse luogo ad un processo incidentale di accertamento del suo obbligo.

I presenti contributi sono tratti da

Il pignoramento presso terzi

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