Pignoramento presso terzi: le tutele per il terzo

Redazione 26/04/19
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Pignoramento presso terzi: l’errore nella dichiarazione

La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di pignoramento presso terzi con la sentenza n. 10912 del 5 maggio 2017. Precisamente, il caso riguardava l’errore commesso dal terzo in sede di dichiarazione; quali sono i rimedi e le tutele che spettano al medesimo?

Nell’ambito dell’espropriazione presso terzi, infatti, la legge prevede che il terzo effettui la dichiarazione (ora anche in via telematica) con cui confermare la presenza o meno dei beni pignorati presso di sè.

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Il principio affermato dal giudice di legittimità

Nella sentenza in commento si può leggere che “nell’espropriazione presso terzi il terzo pignorato il quale, dopo avere reso una dichiarazione positiva ai sensi dell’articolo 547 c.p.c., si avveda di essere incorso in un errore incolpevole, può revocare la propria dichiarazione sino a quando non sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione; mentre se l’errore incolpevole emerga dopo tale momento, ha l’onere di proporre contro l’ordinanza di assegnazione l’opposizione all’esecuzione ex articolo 617 c.p.c.. In assenza di revoca od impugnativa, l’ordinanza di assegnazione e’ un provvedimento irretrattabile, e nell’esecuzione forzata iniziata sulla base di essa contro il terzo pignorato, a questi non è consentito (ormai assunta la veste di debitore esecutato) nessuna ulteriore contestazione, salvo che concerna fatti sopravvenuti“.

Il caso posto al vaglio della Suprema Corte

Nel caso di specie, l’ordinanza di assegnazione, in quanto correttamente impugnata dal terzo, doveva essere rimossa; invero, secondo l’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, l’ordinanza di assegnazione deve essere impugnata con l’opposizione all’esecuzione, quando il terzo pignorato intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa, come, ad esempio, l’avvenuto pagamento del debito nelle mani del creditore procedente), sopravvenuti alla pronuncia dell’ordinanza, oppure per contestare che le somme indicate nel precetto siano dovute (Cass. n. 11493/2015).

Per approfondire, leggi anche La falsa dichiarazione ex art. 547 c.p.c.

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