La piscina è “nuova costruzione”: necessario il permesso di costruire

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In un contesto di crescente attenzione al diritto urbanistico, una recente sentenza del Consiglio di Stato ha acceso i riflettori sulla questione delle piscine come ‘nuove costruzioni’. Con la decisione n. 9481 del 3 novembre 2023, la Corte ha stabilito che la realizzazione di una piscina, alterando in modo permanente l’assetto del suolo e risultando autonomamente fruibile, richiede il permesso di costruire. Questo articolo esplora le implicazioni di tale sentenza, delineando un importante precedente nel trattamento urbanistico di strutture similari e sottolineando la distinzione fondamentale tra ‘pertinenza urbanistica’ e ‘nuova costruzione’.

Consiglio di Stato – Sent. n. 9481 del 13/09/2023

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Indice

1. Piscina e permesso per costruire: il caso

La recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9481 del 3 novembre 2023, ha sollevato un interrogativo fondamentale nel diritto urbanistico: una piscina costituisce una “nuova costruzione”? Questa decisione ha riaffermato la necessità del permesso di costruire per interventi che modificano significativamente lo stato dei luoghi con manufatti autonomamente fruibili.
In un caso che riguardava la realizzazione di una piscina, il Consiglio di Stato ha stabilito che tali opere, suscettibili di autonoma fruizione e che modificano in modo permanente il suolo, debbano essere qualificate come “nuove costruzioni”. Di conseguenza, per la loro realizzazione è obbligatorio il rilascio del permesso di costruire.
Due coniugi proprietari di un immobile in area vincolata, avevano realizzato una piscina senza il necessario titolo abilitativo. La loro istanza di accertamento di conformità è stata respinta dal Comune, portando all’ordinanza di demolizione. Il Tar di Salerno ha parzialmente accolto il loro ricorso, ma il Consiglio di Stato ha qualificato la piscina come nuova costruzione, non sanabile ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004.

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2. Pertinenza urbanistica e nuova costruzione: differenze ed implicazioni


La sentenza ha chiarito la differenza tra “pertinenza urbanistica” e “nuova costruzione“. Un manufatto è considerato pertinenza urbanistica solo se è di modeste dimensioni, ancillare e coessenziale rispetto all’edificio principale. Al contrario, una nuova costruzione implica un consumo sensibile di suolo e una trasformazione edilizia e urbanistica permanente del territorio. Questa decisione stabilisce un importante precedente per gli interventi edilizi futuri. Per le costruzioni che presentano i caratteri di “nuova costruzione”, è imprescindibile ottenere il permesso di costruire. Inoltre, in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, come nel caso analizzato dalla Cassazione, è esclusa la possibilità di sanatoria.

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Daniela Palminteri

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