PM: possibile richiedere il sequestro del veicolo per chi non rispetta i divieti anticontagio

Redazione 22/03/20
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La Procura di Parma ritiene che, alle sanzioni penali per chi non rispetta i divieti anti-coronavirus, si può aggiungere il sequestro del veicolo (in allegato la direttiva della Procura di Parma sull’emergenza).
Il sequestro del veicolo può avvenire per mancanza della copertura assicurativa (R.C.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo, non rispetto dei disposti dell’autorità. Il ricorso può essere presentato dal conducente o dal proprietario del veicolo al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione. Il Prefetto decide entro 90 giorni dal completamento dell’istruttoria. Se il verbale è archiviato viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo. Contro l’ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

Chi può fare la richiesta

Chiunque abbia avuto il sequestro del veicolo, perchè privo di copertura assicurativa RC (art.193 C.d.S.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo.

Oppure nel caso in cui il veicolo risulti essenziale per la commissione del reato, si riassume la giurisprudenza della Cassazione sul fondamento del sequestro preventivo (che serve per evitare che il reato si ripeta): la cosa da sequestrare deve essere pertinenziale al reato, cioè deve essere uno strumento essenziale per commetterlo. E, secondo la Procura di Parma, un veicolo a motore è essenziale per andare fuori dalla propria città.

Ma poi, per non gravare sulle casse dello Stato, la Procura dispone che il veicolo sequestrato venga affidato non a una depositeria ma in custodia allo stesso conducente. Che ovviamente non potrà più usarlo: se a un controllo a casa dell’interessato il mezzo non venisse trovato, scatterebbe una denuncia per sottrazione di cose sottoposte a sequestro (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 51 a 516 euro, che diventano reclusione da tre mesi a due anni e multa da 30 a 309 euro se il reato è commesso dal proprietario).

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Cosa fare

Il dissequestro del veicolo, avvenuto a seguito della violazione dell’art.193 del C.d.S., deve essere richiesto al comando che ha disposto il sequestro solo dopo aver effettuato i seguenti pagamenti:
  • pagamento della sanzione registrata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta);
  • pagamento del premio assicurativo (il premio assicurativo deve avere il contratto annuale e il periodo di copertura assicurativa deve essere minimo di sei mesi)
Il dissequestro del veicolo deve essere richiesto dal trasgressore (intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del veicolo.
In caso di rottamazione del veicolo sequestrato l’interessato dovrà farne richiesta al Comando che ha riscontrato l’infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione della violazione . L’interessato, per rottamare il veicolo, dovrà versare una cauzione pari all’importo indicato sul verbale. La cauzione versata, decurtata di un quarto, verrà restituita dopo la distruzione del veicolo. Le spese di rottamazione e di custodia verranno addebitate all’interessato. In caso di rottamazione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.
In caso di fermo o sequestro amministrativo il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l’affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
La richiesta, in carta semplice, di affido in custodia deve essere presentata al comando che ha effettuato il sequestro o il fermo. Il trasporto e il deposito sono interamente a carico dell’interessato.

Documentazione richiesta

All’istanza di dissequestro, da presentare in carta libera, nel caso di accertamento della mancanza di copertura assicurativa, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  • ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria, che deve essere effettuata entro 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale;
  • certificato assicurativo del veicolo per almeno 6 mesi dal giorno della richiesta.
Istanza pagamento rateale del verbale di contestazione dell’articolo 193 del codice della strada in presenza di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca del mezzo.
Nelle ipotesi in cui il trasgressore od il proprietario obbligato in solido versino in disagiate condizioni economiche, da comprovare, è ammesso il pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria secondo le modalità previste dall’articolo 202 bis del codice della strada.
Si rammenta che, a norma di quanto sancito dall’articolo 193 del medesimo corpo normativo, il dissequestro del mezzo sarà disposto dall’Organo Accertatore solo dopo l’avvenuto pagamento dell’ultima rata e previo rinnovo della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per la durata di almeno sei mesi.
Sono riportati di seguito il testo dell’articolo 202 bis del codice della strada e l’istanza di ammissione al pagamento rateale da presentare al Prefetto di Parma nel solo caso in cui il verbale di contestazione sia stato elevato da un organo di polizia statale (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato). Nel caso in cui il verbale di contestazione sia, invece, stato elevato da un organo di polizia locale (Polizia Municipale o Polizia Provinciale) l’istanza deve essere presentata direttamente all’organo di polizia che ha contestato la violazione.

Art. 202-bis Rateazione delle sanzioni pecuniarie.

Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO VI – DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI Capo I – DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI Sezione I – DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME
Art. 202-bis. – (Rateazione delle sanzioni  pecuniarie).  (1) – 
  1. I soggetti  tenuti  al  pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni  accertate  contestualmente  con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che  versino  in condizioni economiche disagiate, possono richiedere  la  ripartizione del pagamento in rate mensili. 
  2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è  titolare di un reddito imponibile  ai  fini  dell’imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non  superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se  l’interessato convive  con  il  coniuge  o  con  altri  familiari,  il  reddito  è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante,  e  i  limiti  di reddito di cui al periodo precedente sono elevati  di  euro  1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 
  3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata  al  prefetto,  nel caso  in  cui  la  violazione  sia  stata  accertata  da  funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1  dell’articolo 208.  E’ presentata  al  presidente  della  giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui  la violazione sia stata accertata da  funzionari,  ufficiali  e  agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni. 
  4. Sulla  base  delle  condizioni  economiche  del  richiedente  e dell’entità della somma da pagare, l’autorità di  cui  al  comma  3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un  massimo  di  dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino  ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto  supera  euro  5.000. L’importo di ciascuna rata non può  essere  inferiore  a  euro  100. Sulle somme il cui pagamento è stato  rateizzato  si  applicano  gli interessi al  tasso  previsto  dall’articolo  21,  primo  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e successive modificazioni. 
  5. L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro  trenta giorni  dalla  data  di  contestazione  o  di notificazione della violazione. La presentazione  dell’istanza  implica  la  rinuncia  ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di  cui  all’articolo 203 e di ricorso al giudice di  pace  di  cui  all’articolo  204-bis. L’istanza  è  comunicata  dall’autorità  ricevente  all’ufficio o comando da cui dipende l’organo  accertatore.  Entro  novanta  giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità di cui al  comma  3  del presente articolo  adotta  il  provvedimento  di  accoglimento  o  di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo  precedente,  l’istanza si intende respinta. 
  6. La notificazione all’interessato dell’accoglimento dell’istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi  della  rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 201. Con le modalità di cui al  periodo  precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti  che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L’accoglimento dell’istanza, il rigetto o la decorrenza  del  termine  di  cui  al  citato  quarto periodo del comma 5 sono comunicati  al  comando  o  ufficio  da  cui dipende l’organo accertatore.
  7. In caso di accoglimento dell’istanza, il comando  o  ufficio  da cui dipende l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della  prima  rata  o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente  dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma  3 dell’articolo 203. 
  8. In caso di rigetto dell’istanza,  il  pagamento  della  sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire  entro  trenta  giorni  dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero  dalla  notificazione di cui al secondo periodo del comma 6. 
  9. Con  decreto  del  Ministro  dell’interno,  di  concerto  con  i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle  politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate  le modalità di attuazione del presente articolo.  10. Con decreto del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro  e  delle  politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati  ogni due anni gli importi di cui  ai  commi  1,  2  e  4  in  misura  pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui  al  presente  comma  è  adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio  e  gli  importi  aggiornati  si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo.
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