Governo che hai, decreto PNRR che trovi: sembra quasi un paradosso, ma i fondi del PNRR continuano a non trovare pace, o meglio, continuano a non trovare collocazione ed il Governo ha nuovamente deciso di tentare la via della legislazione di urgenza per tentare di sbloccare gli investimenti e collocare i fondi. Il paradosso è proprio questo: ci sono i soldi, 40 miliardi di euro per l’esattezza, che devono essere utilizzati entro la fine del 2023 ed al momento solo poco più di un terzo (15 miliardi circa) degli affidamenti è andato a buon fine.
Alla luce di questa situazione e prendendo atto che il contesto, pratico prima ancora che normativo, appare di complessa gestione, un nuovo decreto legge, intitolato “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché́ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2023 dovrebbe, nelle intenzioni dell’Esecutivo, aiutare questi fondi a trovare una collocazione.
1. Qual è il problema dei fondi PNRR?
Apparentemente, si tratta di un problema di complessità procedurale: è un argomento di cui si parla moltissimo e da moltissimo tempo, ma non è chiaro come accedere ai fondi, chi possa accedere, quali siano i passi concreti per Pubbliche Amministrazioni e imprese.
Il quadro normativo non aiuta, sebbene l’intento di questo ultimo decreto PNRR, già battezzato PNRR3, sia proprio quello di semplificare: 58 articoli che spaziano tra vari argomenti: revisione della governance, ruolo della Pubblica Amministrazione nei processi di spesa, tentativo di semplificazione procedurale.
Snellire, accelerare, tagliare l’eccesso di burocrazia sono le parole d’ordine del decreto.
Il decreto non si occupa solo dei fondi PNRR, ma anche del PNC (Piano Nazionale Complementare), per un totale di 29,7 miliardi da spendere entro il 2025, più i Fondi di Sviluppo e Coesione, pari ad 20 miliardi di euro residui sul settennato 2014-2020, oltre al budget 2021-2027, per un totale di 108,7 miliardi di euro.
Il decreto PNRR 3 comincia dalla governance, con l’istituzione Struttura di missione per il PNRR presso la Presidenza del Consiglio, a potenziamento dell’attività della Segreteria Tecnica, e per snellire e velocizzare l’iter procedurale prevede l’incremento della dotazione di organico della Presidenza del Consiglio e degli Uffici collegati nello svolgimento dell’attività di governance. Anche a livello locale gli uffici verranno potenziati per la gestione delle risorse di finanziamento dedicate alle varie amministrazioni, che si trovano a gestire ingenti somme e che devono impiegarle nei modi e nei termini di legge, per non rischiare di perderli.
È prevista la conversione delle assunzioni a tempo determinato effettuate per il PRNN a tempo indeterminato, adeguando anche la parte economica, nonché la possibilità di riconoscere incentivi di carattere economico per il personale esistente per le prestazioni rese all’interno del Piano.
Per quanto riguarda le procedure di appalto e affidamento dei fondi, il decreto si concentra sulla fase delle autorizzazioni a monte delle procedure di affidamento dei contratti, con sanzioni e commissariamenti in caso di ritardo o inerzia nel decidere e nel provvedere, oltre a prevedere tutta una serie di snellimenti burocratici e in fase di controlli. Al riguardo, si segnala in particolare l’eliminazione della Agenzia per la coesione territoriale, con attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, è prevista l’estensione dell’utilizzo del sistema ReGiS anche agli investimenti relativi alle politiche di coesione (il sistema ReGis è quello che finora ha svolto la funzione di presidio, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti PNRR e di cui il decreto dispone la semplificazione).
Ancora, sempre in ottica di massimizzare i tempi e snellire le procedura, il decreto PNRR3 rende applicabili le procedure super accelerate, che finora, ai sensi dell’art. 44 del decreto-legge n.77 del 2021 erano previste solo per una selezionata serie di interventi, a tutti gli investimenti di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ove finanziati in tutto o in parte con le risorse previste non solo dal PNRR e dal PNC, ma anche dai programmi inclusi nei fondi strutturali dell’Unione europea.
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2. La digitalizzazione
Come noto, la parte di PNRR dedicata alla digitalizzazione ed alle competenze tecnologiche e formazione in ambito cyber è tra le più corpose e costituisce uno dei pilastri dell’intervento del Piano. Anche il decreto PNRR 3 conferma tale approccio, con interventi in ambito digital che spaziano dal settore sanitario ospedaliero a quello giurisdizionale civile.
In particolare, il decreto in esame introduce misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti. La finalità di questa parte del decreto è quella di semplificare gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione PNRR ed altresì le procedure di acquisto tramite e-procurement (che al momento non risultano essere né intuitive né tantomeno semplici, soprattutto sul MEPA, il sistema di acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, mentre sono più “user friendly” altri sistemi di e-procurement su base regionale) per l’acquisto di beni e servizi.
Un altro ambizioso obiettivo del decreto è quello di facilitare la realizzazione della piattaforma digitale nazionale dati (PDND, l’infrastruttura tecnologica che consente l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati della Pubblica Amministrazione e che risponde all’obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi di cittadini e imprese), adottando ulteriori semplificazioni nei procedimenti autorizzativi per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ed agevolazioni per le infrastrutture digitali negli edifici e nelle unità immobiliari.
Queste le novità più importanti introdotte dal decreto legge n.13, che si appresta ad intraprendere l’iter di conversione in Parlamento. Non resta che aspettare per verificare se e quali saranno le ulteriori modifiche e integrazioni che saranno apportate in sede di conversione in legge.
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