Politiche per il lavoro e previdenziali, ok dalla Camera

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È stato approvato dalla Camera con 158 voti favorevoli, 121 contrari e 2 astenuti il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1532-bis-A che reca “Disposizioni in materia di lavoro”, dopo che la Commissione Lavoro ha concluso il 19 settembre scorso l’esame in sede referente. Il testo deriva dallo stralcio del progetto iniziale A.C. 1532 e il cui esame in Commissione è iniziato il 6 dicembre 2023, è stato ampiamente modificato in sede referente e risulta composto di 33 articoli.

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Indice

1. Tutela e sicurezza sul lavoro


In ambito tutela e sicurezza sul lavoro il testo prevede:

  • in riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (articolo 1):
    • che almeno quattro membri della Commissione per gli interpelli possiedano un profilo professionale giuridico;
    • che il Ministero della salute aggiorni la lista dei medici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base alla verifica periodica del requisito specifico inerente all’educazione continua in medicina;
    • che l’ipotesi di visita medica preventiva in fase preassuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
    • l’eliminazione dell’ipotesi che la visita preassuntiva sia svolta dal dipartimento di prevenzione dell’a.s.l. anziché dal medico competente, e che quest’ultimo, nella prescrizione di esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione, ove lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva;
    • che l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni sussista solo se la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Ove questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica;
    • il differimento dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2024 del termine relativo alla conclusione di un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza;
    • che in via generale sia l’a.s.l. l’amministrazione competente per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente;
    • una modifica delle condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei, tra l’altro sopprimendo la condizione della sussistenza di particolari esigenze tecniche e definendo una procedura amministrativa unica per la possibilità delle lavorazioni nei locali in quetsione;
    • l’abrogazione di alcune norme relative agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, in considerazione della circostanza che tale disciplina è stata definita dal d.lgs. 8/2008 che, con riferimento alle attività svolte in regime di appalto o subappalto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile, richiede che i datori di lavoro muniscano i dipendenti delle suddette tessere e che i medesimi lavoratori, nonché quelli autonomi, tengano esposte tali tessere sul luogo di lavoro;
    • la redazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, sugli interventi da adottare e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, da presentare alle Camere entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente.
  • la novella della disciplina per la definizione dei ricorsi sull’applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 2);
  • che pure l’INAIL possa recuperare le somme indebitamente versate dal medesimo Istituto a seguito del decesso dei beneficiari (articolo 3);
  • la modifica della disciplina concernente i ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, prevedendo che i medesimi siano decisi dalla sede INAIL che ha emesso il provvedimento ritenuto illegittimo e non più dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale istituito ad hoc per la gestione delle prestazioni Inail in favore di detti lavoratori domestici (articolo 4);
  • che a decorrere dal I° gennaio 2025 le comunicazioni di decesso inviate all’INPS, siano messe a disposizione dell’INAIL (articolo 5).

2. Ammortizzatori sociali e di politiche formative


Circa gli ammortizzatori sociali e le politiche formative si prevede:

  • che il lavoratore che svolge lavoro subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro svolte presso un datore di lavoro differente da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti (articolo 6);
  • per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti dopo il I° maggio 2023, una disciplina per il trasferimento, presso i medesimi fondi, di una quota delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo di integrazione salariale dell’INPS (articolo 8);
  • la facoltà di impiegare le risorse del Fondo bilaterale dei lavoratori somministrati per la formazione dei candidati e dei lavoratori (a tempo determinato e indeterminato), e delle professionalità necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese e l’attuazione del PNRR (articolo 9)
  • la possibilità di riconoscere un’indennità ai dipendenti a tempo indeterminato delle regioni che hanno prestato servizio a tempo determinato in attività di comunicazione e informazione per almeno tre anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle suddette amministrazioni in data antecedente all’entrata in vigore CCNL Funzioni locali 2016-2018 (articolo 12);
  • l’incremento di 5 milioni di euro per il 2024 delle risorse destinate alla copertura delle spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (articolo 16);
  • dal 2024, l’estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante (articolo 15);
  • la trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale pure in apprendistato di alta formazione e ricerca, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale (articolo 18)
  • l’istituzione presso il Ministero dell’istruzione e del merito dell’Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e dell’Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (articolo 31).

3. Contratti a termine e di somministrazione


Sui contratti a termine e di somministrazione il testo:

  • esclude dal computo dei limiti quantitativi della somministrazione a tempo determinato di lavoratori le ipotesi ove la somministrazione a tempo determinato riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (articolo 10, comma 1, lettera a);
  • sopprime la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano operatività i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore e attualmente pari a 24 mesi (articolo 10, comma 1, lettera b));
  • definisce le caratteristiche delle attività stagionali che, sulla base della normativa vigente, sono escluse dall’ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore se richiamate nei contratti collettivi (articolo 11)

4. Rapporto di lavoro


Circa il rapporto di lavoro il testo:

  • specifica che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici (articolo 13);
  • prevede che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nomi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro agile (articolo 14);
  • dispone che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo oltre i quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e che a tale fattispecie non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche. Detta previsione non opera se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza (articolo 19).

5. Previdenza e contributi


Sulla tematica previdenziale e contributiva il disegno di legge:

  • introduce la possibilità, dal 1° gennaio 2025, di rateizzare fino ad un massimo di sessanta rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all’INPS e all’INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nelle ipotesi da definirsi con d.m. e secondo i requisiti, i criteri e le modalità poi stabiliti da un atto emanato dal c.d.a. di ciascuno dei due enti (articolo 23);
  • estende anche al personale a contratto degli uffici all’estero la possibilità già prevista per le PA, per l’estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, di trasmettere all’INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto (articolo 24);
  • prevede che, in tutte le liti in materia contributiva ove l’INPS è convenuta, la notifica sia effettuata presso la struttura territoriale dell’ente nella cui circoscrizione risiedono i ricorrenti (articolo 25);
  • consente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché agli altri organismi giuridici sottoposti a direzione, vigilanza e/o controllo del Ministero medesimo, di avvalersi delle prestazioni offerte da INPS Servizi SpA, in conformità con l’oggetto sociale di quest’ultima (articolo 26);
  • rende strutturale per talune categorie di dipendenti e di pensionati la possibilità di iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, non prevedendo un termine entro cui tale facoltà deve essere esercitata (articolo 27);
  • uniforma i tempi di presentazione delle istanze di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, stabilendo che tali domande sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ogni anno (articolo 28);
  • prevede la possibilità per il dipendente privato o per i collaboratori in forma coordinata e continuativa, in caso di contributi pensionistici non versati per inadempimento del datore di lavoro (o del committente) e caduti in prescrizione, di richiedere all’INPS, con onere a carico del lavoratore, la costituzione di una rendita vitalizia. La possibilità è riconosciuta ove sia decorso il termine di prescrizione per l’omologa richiesta da parte del datore di lavoro (articolo 29).

6. Altre norme


Tra le ulteriori disposizioni va segnalato:

  • l’estensione della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti iscritti ad albi professionali – già prevista per i casi di ricovero ospedaliero, decesso, parto prematuro e interruzione di gravidanza – anche ai casi di ricovero ospedaliero del figlio minorenne che necessita di assistenza da parte del genitore libero professionista o di parto della libera professionista (articolo 7);
  • l’applicabilità del regime forfetario previsto dalla normativa vigente agli iscritti ad albi e/o repertori professionali che esercitano attività libero-professionale a favore di datori di lavoro che occupano oltre 250 dipendenti, dai quali sono contestualmente assunti a tempo parziale e indeterminato (articolo 17);
  • la previsione della possibilità di svolgimento in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi dei procedimenti di conciliazione in tema di lavoro (articolo 20);
  • l’intervento di coordinamento normativo nell’ambito della disciplina transitoria sulla possibilità di assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle p.a. già utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili o di quelli impegnati in attività di pubblica utilità. L’intervento allinea formalmente il termine temporale del 31 dicembre 2022 con la proroga al 30 dicembre 2023, già disposta da un altro intervento legislativo (articolo 21);
  • il riconoscimento della possibilità per le parti dell’atto di cessione di un immobile di dichiarare, in alternativa all’ammontare della spesa sostenuta, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa sostenuta, dovendo, in ogni caso, indicare le analitiche modalità di pagamento della stessa (articolo 22);
  • la previsione che le riunioni degli organi statutari degli enti di diritto privato gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza possano svolgersi, anche in via ordinaria, tramite videoconferenza, anche per una sola parte dei membri (articolo 30);
  • le norme preordinate a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia (articolo 32);
  • il riconoscimento della possibilità per i vertici elettivi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie, se dipendenti del SSN, di usufruire di permessi non retribuiti, fino a 8 ore lavorative mensili, per la partecipazione ad attività istituzionali per le attività connesse all’espletamento del relativo mandato (articolo 33).

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Avv. Biarella Laura

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