POLIZIA GIUDIZIARIA E GIUDICE DI PACE

Redazione 17/04/01
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a cura di Mario Paganini
M.llo A. Guardia di Finanza

A. Fonti normative
B. Organo requirente
C. Problematiche
D. Principi generali del procedimento
E. Citazione a giudizio disposta dalla polizia
giudiziaria

F. Notificazioni e nullità
G. I delitti del C.P. di competenza
del Giudice di Pace

H. Le contravvenzioni del C.P. di
competenza del Giudice di Pace

I. I reati di competenza del Giudice di Pace
previsti da leggi speciali

L. Le sanzioni applicabili dal Giudice di Pace
L1. La pena pecuniaria

L2. La permanenza domiciliare

L3. Il lavoro di pubblica utilità

M. Sanzioni applicabili dal Giudice di Pace
Tabella

N. Il decreto di citazione a giudizio.
La citazione disposta dalla polizia giudiziaria

O. L’invito di presentazione di persona sottoposta
ad indagini (con modulistica)

P. Verbale di interrogatorio (con modulistica)

Appendice normativa

A. Fonti normative per la competenza penale Giudice di Pace:

1. La legge 374/91: ne prevedeva la competenza penale (art. 1)
2. La legge delega 24 novembre 1999, n° 468 – idem -;
3. Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 274 (G.U. 6 ottobre 2000, n° 234): gli attribuisce circa cinquanta fattispecie di reato (del Codice penale e della legislazione speciale): per quello che riguarda il C.P. si tratta di ipotesi “riconducibili all’area della microconflittualità tra privati”.
4. Il Codice di procedura penale.

B. Organo requirente presso il Giudice di Pace può essere:

a. il Pubblico Ministero “togato”;
b. il vice procuratore onorario
c. l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria diverso da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari (cfr. nota uno, due e tre)
C. Problematiche

Cosa cambia per la polizia giudiziaria?
Quali sono le nuove incombenze?

1. L’attività di indagine per i reati attribuiti al giudice di pace deve essere “di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria”. Il capo II del titolo I del decreto legislativo 274/2000 dà attuazione alla direttiva di cui all’art. 17 – comma 1, lett. b) – della legge delega.
2. I nuovi assetti investigativi devono rispettare tanto la dipendenza “funzionale” della polizia giudiziaria dalla A.G. quanto l’obbligatorietà dell’azione penale.

Il legislatore delegante ha operato “una dequotazione del ruolo delle indagini preliminari” che, tuttavia, non ha eliminato.

La Polizia Giudiziaria diventa soggetto principale della fase investigativa e (art. 11 – Attività d’indagine – ):

1. acquisita la notizia di reato compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.

2. Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede l’autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace.

3. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia.

Lo svolgimento delle indagini diventa funzionale all’assolvimento dell’obbligo di riferire la “notitia criminis”. La P.G. diventa il soggetto principale delle indagini preliminari: l’attività investigativa deve essere completa. Non limitata all’espletamento degli atti urgenti o ad una prima informativa al pubblico ministero sulla notizia di reato. Quest’ultima viene sostituita dalla relazione che la P.G. dovrà trasmettere al P.M. entro 4 mesi e nel caso in cui ritenga fondata la notizia di reato anticiperà la formulazione dell’imputazione con indicazione:

a. del giorno e dell’ora di acquisizione della notizia di reato;
b. dell’enunciazione del fatto in forma chiara e precisa;
c. degli articoli di legge che si assumono violati,

e richiederà l’ autorizzazione a disporre la citazione a giudizio della persona sottoposta alle indagini.

Sempre entro i quattro mesi la P.G. potrà segnalare l’infruttuoso esito dell’attività svolta o perché la notizia si è rilevata priva di fondamento o perché vi sono situazioni di improcedibilità o perché sono rimasti ignoti gli autori del reato. Autorevole dottrina ritiene impraticabile l’indicazione della improcedibilità per tenuità del danno (vds. art. 34) per le medesime ragioni che impediscono al PM di esprimere istanza di archiviazione. Mentre nel caso di autore ignoto è ritenuto opportuno che sia chiaramente indicato nella relazione il dato distintivo del fatto (data, luogo, persona offesa, articoli violati) onde procedere speditamente alla sua archiviazione.

Si deve necessariamente precisare che (vds. artt. 102 e 109 della Costituzione) il Pubblico Ministero mantiene il potere di direzione e controllo in quanto (vds. art. 15 del decreto) a lui spetta, comunque, l’esercizio dell’azione penale o la richiesta di archiviazione.

Si è già potuta notare la differenza esistente tra quanto disposto dall’art. 347 c.p.p. (cfr. nota quattro) “Obbligo di riferire la notizia di reato” ed il diverso termine (quattro mesi) previsto per “rappresentare” la compiuta attività svolta nei casi previsti dal decreto in esame.

Si è così realizzato “un rovesciamento del rapporto tra polizia giudiziaria e pubblico ministero: non è quest’ultimo che, dirigendo le indagini, delega la polizia giudiziaria per alcuni atti, ma è la polizia giudiziaria che nello svolgimento delle investigazioni si rivolge al pubblico ministero per essere autorizzata al compimento di un atto che ritiene sia necessario in quella fase delle indagini”.

Il P.M, infatti può anche ricevere direttamente la notizia di reato e potrà, pertanto:

a. richiedere l’archiviazione;
b. ritenere necessario impartire personalmente direttive alla P.G. per svolgere ulteriori indagini;
c. trasmettere la notizia di reato alla P.G. perché proceda a norma dell’art. 11 a svolgere le indagini ritenute opportune;
d. non ritenere necessario lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e formulare l’imputazione autorizzando la P.G. alla citazione a giudizio dell’imputato

Come può osservarsi la Polizia Giudiziaria direttamente od indirettamente torna in primo piano. Infatti sia secondo la “Relazione ministeriale” sia da parte della dottrina che ha già affrontato l’argomento, l’art. 13 del decreto in esame è fondamentale e chiarificatore. In realtà sappiamo molto bene che la procedura che andremo a descrivere non è altro che la formalizzazione in legge di quanto, in realtà, la P.G. ha sempre fatto: fornire impulso decisivo alle indagini.

Art. 13
Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti

La polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l’autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l’autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di iniziativa.

Da una parte l’articolo in esame considera l’ipotesi in cui il pubblico ministero anziché pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione scelga di procedere personalmente alle indagini.

Dall’altra riconferma il ruolo della P.G. quale soggetto principale delle indagini preliminari: poiché autonomamente vi sono, però, degli atti che la P.G. non può compiere si è previsto un meccanismo procedimentale in forza del quale possa esservi “Autorizzata”.

Ne consegue che si tratta della rimozione di un ostacolo giuridico finalizzata ad un miglior compimento delle indagini e che, ovviamente, la P.G. dovrà sia pure sinteticamente motivare al P.M. le ragioni della richiesta e portarlo a conoscenza dei risultati provvisori dell’attività svolta.

Quali sono questi atti:

a. interrogatori (cfr. nota cinque) ;
b. confronti (cui partecipi l’inquisito) (cfr. nota sei);
c. sequestri e perquisizioni quando la P.G. non può provvedervi d’iniziativa;
d. accertamenti tecnici irripetibili (cfr. nota sette).

In sostanza gli atti a compartecipazione necessaria dell’indagato (e quindi del suo difensore).

Come chiarisce la relazione il meccanismo disciplinato dall’art. 13 prevede che dinanzi alla richiesta della polizia giudiziaria il pubblico ministero possa autorizzare il singolo atto mediante delega specifica oppure decidere di compiere personalmente l’atto richiesto. In entrambi i casi – però – l’intervento del pubblico ministero resta episodico, non finisce cioè per “condizionare” le indagini della polizia giudiziaria.

AVVERTENZA

Non bisogna dimenticare che pur se la tecnica legislativa utilizzata propone disposizioni in deroga alle norme ed agli istituti del c.p.p. è necessario operare un’integrazione con quelle norme codicistiche che non risultano incompatibili e, che pertanto, per tutta l’attività di polizia giudiziaria devono applicarsi in materia di atti di investigazioni:

a. identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (cfr. nota otto);
b. norme sulla documentazione dell’attività svolta (art. 357 c.p.p.);

Per esempio nel caso in cui la polizia giudiziaria provveda ad un sequestro dovranno essere osservate le formalità di cui all’art. 355 c.p.p. in materia di convalida e il verbale redatto dovrà essere trasmesso senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore.

Non varrà in questo caso il termine previsto per la presentazione della relazione al P.M. di cui all’art. 11 del decreto (4 mesi) ma il diverso termine previsto dal comma 1 del richiamato art. 355.

Identica situazione si avrà nel caso di perquisizione eseguita ad iniziativa della polizia giudiziaria (cfr. art. 352 – 2° e 4° comma – c.p.p) o di sequestro preventivo nei casi di urgenza (art. 321 – comma 3 bis – c.p.p.).

In tutte queste ipotesi “la trasmissione del verbale al pubblico ministero secondo tempi diversi rispetto alla trasmissione della relazione finale, non impedisce alla polizia giudiziaria di continuare l’attività di indagine ma consente alle parti interessate (persona sottoposta alle indagini, persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione) di poter far valere tempestivamente le proprie ragioni, anche attraverso una richiesta di riesame”.

Riassumendo, le esclusioni relative all’applicabilità della disciplina ordinaria hanno varie giustificazioni:

1. La proroga del termine per le indagini preliminari e l’incidente probatorio trovano una disciplina specifica agli artt. 16 e 18 del decreto (cfr. note nove e dieci);

2. la esclusione del profilo attinente alle misure cautelari, in quanto istituti connessi con la privazione della libertà personale, non possono trovare applicazione davanti ad un organo che non ha potere limitativo di tale libertà né quanto a sanzione né quanto ad espedienti cautelari;

3. poiché non è prevista udienza preliminare (tipo vecchio rito pretorile) sono consequenzialmente esclusi anche il rito immediato, i riti alternativi (rito direttissimo, patteggiamento, giudizio abbreviato, decreto penale di condanna).

D. Principi generali del procedimento

Art. 2
Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace

1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n° 271, ad eccezione delle disposizioni relative:
a. all’incidente probatorio;
b. all’arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;
c. alle misure cautelari personali;
d. alla proroga del termine per le indagini;
e. all’udienza preliminare;
f. al giudizio abbreviato;
g. all’applicazione della pena su richiesta;
h. al giudizio direttissimo;
i. al giudizio immediato;
j. al decreto penale di condanna.

2. Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile la conciliazione delle parti.

Si osservi che la disposizione contenuta nel comma 2 del sintetizza le connotazioni essenziali imperativamente conciliative proprie del giudice di pace. E’ proprio la finalità conciliativa che permea e costituisce l’obiettivo principale della giurisdizione penale affidatagli. Come si legge nella Relazione ministeriale la “conciliazione deve costituire l’esito fisiologico di questo tipo di giustizia più vicina agli interessi quotidiani del cittadino. D’altro canto la norma anticipa e sintetizza la fitta rete di disposizioni che consentono di pervenire ad una definizione anticipata del procedimento quando il conflitto tra le parti abbia trovato un’adeguata composizione. La traduzione operativa della prevalenza accordata all’istanza conciliativa si impernierà sul ruolo attivo, di mediatore, del giudice di pace .”

Prima di evidenziare i reati rientranti (salvo i casi di connessione) nella competenza del Giudice di Pace diviene a questo punto necessario verificare quali sono le nuove incombenze gravanti sulla P.G. per quello che riguarda l’attività propria con evidenti riflessi sul ruolo di P.M. che l’Ufficiale di P.G. potrà assumere (e lo farà molto spesso!) nelle udienze in cui sarà delegato dal Procuratore della Repubblica.

E. Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria

L’art. 20 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n° 274 sintetizza sostanzialmente e rispecchia formalmente il ruolo assunto dalla Polizia Giudiziaria nel procedimento – in tutte le sue fasi – innanzi al Giudice di Pace. Disciplina una delle due forme di citazione, c.d. “in ius vocatio”, previste dal decreto.

L’atto di citazione viene definito “a struttura complessa”, nel senso che è composto dall’imputazione formulata dal pubblico ministero, inserita nella citazione a comparire, che è atto proprio della polizia giudiziaria, tanto che è da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria che ne è prevista la sottoscrizione.

La polizia giudiziaria ha, pertanto, la “responsabilità” dell’intera fase che precede il giudizio.

Ai fini di cui sopra e cioè ai fini dell’emissione della citazione che dispone il giudizio il pubblico ministero avrà richiesto al giudice di pace di indicare il giorno e l’ora della comparizione. (cfr. art. 49 – 1° comma – Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria).

Art. 20

1. La polizia giudiziaria, sulla base dell’imputazione formulata dal pubblico ministero, cita l’imputato (cfr. nota undici) dinanzi al giudice di pace.
2. La citazione contiene:
a) le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo;
b) l’indicazione della persona offesa (cfr. nota dodici) , qualora risulti identificata;
c) l’imputazione formulata dal pubblico ministero e l’indicazione delle fonti di prova (cfr. nota tredici) di cui si chiede l’ammissione. Se viene chiesto l’esame di testimoni o consulenti tecnici, nell’atto devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l’esame;
d) l’indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
e) l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio (cfr. nota quattordici) ;
f) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.
3. La citazione è notificata, a cura della polizia giudiziaria, all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima dell’udienza;
4. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da un ufficiale di polizia giudiziaria.
5. La citazione a giudizio è depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
6. La citazione è nulla se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lett. c), d), ed e).

F. Notificazioni e nullità

La notifica della citazione deve avvenire 30 giorni liberi prima dell’udienza: ciò significa che non si deve tenere conto né del termine iniziale né di quello finale. Nonostante quanto disposto dall’art. 13 (cfr. nota quindici) della Legge 21 novembre 1991, n° 374 (Istituzione del Giudice di Pace) l’attività di notifica non è sub-delegabile.

Trattandosi di nullità a regime intermedio, la violazione del termine di cui sopra potrà essere sanata con un rinvio dell’udienza.

Qualora, invece, manchi:
1. l’intervento del pubblico ministero (es. autorizzazione alla citazione) (cfr. note sedici e diciassette);
2. la sottoscrizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria (art. 20 comma 4);
3. la mancata e certa identificazione dell’imputato;
4. l’imputazione e l’indicazione delle fonti di prova;
5. l’indicazione del giudice, del luogo, del giorno, dell’ora di comparizione e dell’avvertimento relativo al giudizio in contumacia;
6. l’avviso all’imputato relativo alla facoltà di nomina di difensore di fiducia,

la citazione sarà affetta da nullità assoluta.

NB: la citazione a giudizio disposta dalla P.G. per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, interrompe la prescrizione (cfr. nota diciotto).

G. I delitti del Codice Penale di competenza del Giudice di Pace

La competenza per materia è fissata dall’art. 4 del D.Lgs. 274/2000. Per quanto riguarda i reati previsti e puniti dal Codice Penale sono attribuiti alla competenza del Giudice i delitti previsti e puniti dai seguenti articoli:

a) art. 581 “Percosse”, consumato o tentato;
b) art. 582 – 2° comma – “Lesione personale” – lievissima, consumato o tentato: quando la malattia cagionata non è superiore a 20 giorni e sempre che non concorrano le circostanze aggravanti previste dagli artt. 583 e dall’art. 585 ad eccezione di quelle indicate al n° 1) ed al n° 7 – ultima parte dell’art. 577 (cioè lesioni commesse contro l’ascendente o il discendente, il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre o il figlio adottivi, o contro un affine in linea retta).

Il discrimine tra le due figure di reato che sono perseguibili, come sopra indicati a querela di parte, è riconducibile alla comparsa o meno di una malattia come conseguenza della condotta.

c) art. 590 “Lesioni personali colpose” (non è configurabile il tentativo) limitatamente alle ipotesi perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a 20 giorni;

d) art. 593 – commi 1° e 2° – “Omissione di soccorso” quando dal reato non derivi una lesione personale o la morte.
E’ procedibile d’ufficio e non si ritiene ammissibile il tentativo.

e) art. 594 “Ingiuria” per cui “sembra” almeno nei casi pratici potersi escludere il tentativo. La procedibilità è a querela di parte. Esistono cause di non punibilità (artt. 596, 598, 599 C.P.).

f) art. 595 – 1° e 2° comma – “Diffamazione”. Il reato è procedibile a querela di parte ma sono escluse le ipotesi in cui (3° e 4° comma) l’offesa sia arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità o in atto pubblico o se l’offesa è arrecata ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una Autorità costituita in collegio. Il tentativo è raramente ipotizzabile.

g) art. 612 – 1° comma – “Minaccia”, procedibile a querela di parte. Se la minaccia è “grave” ovvero è stata attuata in uno dei modi indicati nell’art. 339 C.P. (es. con armi, da persona travisata, da più persone riunite etc.) la procedibilità è di ufficio e la competenza è del Tribunale in composizione monocratica. Il tentativo non sembra essere configurabile trattandosi di reato di pericolo.

h) art. 626 “Furti punibili a querela dell’offeso”: sono i furti minori: “furto d’uso”, “furto di cosa di tenue valore”, “spigolamento, rastrellamento o raspollamento nei fondi altrui”. Sembra potersi ammettere la configurabilità del tentativo nelle ultime due ipotesi;

i) art. 627 “Sottrazione di cose comuni”. Non punibile se il fatto è commesso su cose fungibili quando il valore di esse non eccede la quota spettante all’agente che può essere solo il comproprietario, il socio ovvero il coerede. La procedibilità è a querela di parte.

j) art. 631 “Usurpazione” procedibile a querela di parte- salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 639 bis (cioè si tratti di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico). In quest’ultimo caso la procedibilità è d’ufficio e la competenza è del Tribunale in composizione monocratica. Il tentativo non è configurabile.

k) art. 632 “Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi” – salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 639 bis. Vale quanto detto per l’art. 631 tranne che in questo caso si ritiene configurabile il tentativo.

l) art. 633 – comma 1 – “Invasione di terreni o edifici” salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 639 bis C.P. . Se il fatto è commesso da più di 5 persone, di cui una palesemente armata ovvero da più di dieci persone anche senza armi la procedibilità è a querela e la competenza passa al Tribunale in composizione monocratica. E’ configurabile il tentativo.

m) art. 635 – comma 1 – “Danneggiamento”. Il tentativo è configurabile e se non ricorrono le aggravanti previste dal 2° comma è procedibile a querela di parte.

n) art. 636 “Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo” – salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 639 bis C.P. – . Il tentativo non sembra configurabile.

o) art. 637 “Ingresso abusivo nel fondo altrui”. Il tentativo è configurabile. Esimente o scriminante è la necessità della condotta.

p) art. 638 – comma 1 – “Uccisione o danneggiamento di animali altrui”. Il tentativo è configurabile e la competenza è attribuita al Tribunale in composizione monocratica così come diviene perseguibile d’ufficio se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o mandria ovvero su animali bovini o equini a anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

q) art. 639 “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”. La competenza anche nel secondo comma (se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro di centri storici) è del Giudice di Pace ma sono diverse le sanzioni irrogabili. Il tentativo è configurabile. La differenza con il danneggiamento è data dal fatto che il bene non deve perdere nulla della sua integrità o funzionalità ma consista in una alterazione della cosa tale da renderla sudicia o disarmonica. La procedibilità nei casi previsti dal 2° comma è di ufficio.

r) art. 647 “Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito”. Il tentativo è controverso, la procedibilità è a querela di parte e le pene sono variabili quanto alle ipotesi dei due commi.

H. Le contravvenzioni del Codice Penale di competenza del
Giudice di Pace

Le fattispecie contravvenzionali previste dal Codice Penale ed attribuite alla competenza del Giudice di Pace sono quelle previste e punite dagli articoli:

a) art. 689 “Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente”. Si noti che si tratta di reato proprio pertanto l’agente potrà essere soltanto l’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande;

b) art. 690 “Determinazione in altri dello stato di ubriachezza”. A differenza del reato precedente trattasi di reato comune dal lato del soggetto attivo così come dal lato del soggetto passivo.

c) art. 691 “Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza”. Reato comune dal lato del soggetto attivo ma con soggetti passivi solo quelli che versino in stato di manifesta ubriachezza.

d) art. 726 “Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.”

e) art. 731 “Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori”. Si tratta di reato proprio ed omissivo. Vi è un esimente, costituita dal “giusto motivo” e soggetti attivi possono essere solo coloro che sono rivestiti di autorità sopra il minore o che siano incaricati della sua vigilanza.

I. I reati di competenza del Giudice di Pace previsti da leggi
speciali

Per quanto riguarda i reati, delitti e/o contravvenzioni previsti da leggi speciali, la competenza del Giudice di Pace, riguarda le ipotesi criminose previste dalle seguenti disposizioni:

1. art. 25 “Cerimonie religiose fuori dai templi e processioni ecclesiastiche e civili” del R.D. 18 giugno 1931, n° 773 (da ritenersi abrogato);

2. art. 62 – comma 3 – “Prevenzione infortuni e disastri” del R.D. 18 giugno 1931, n° 773;

3. artt. 1094, 1096 e 1119, rispettivamente rubricati “Inosservanza di ordine da parte di componente dell’equipaggio” – “Inosservanza di ordine di arresto” – “Componente dell’equipaggio che si addormenta”, del R.D. 30 marzo 1942, n° 327 – costituente il Codice della Navigazione;

4. art. 3 del D.P.R. 4 agosto 1957, n° 918 recante l’ “Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini” rubricato “Autorizzazione e approvazione” e sanziona la condotta del “costruire” o del “far funzionare” un rifugio senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dell’Ente provinciale per il turismo oppure quella di coloro che “custodisce” o “fa custodire” il rifugio senza avere ottenuto l’approvazione dell’Ente citato;

5. artt. 102 e 106 del D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 approvazione del “Testo unico delle leggi recanti le norme per la elezione della Camera dei deputati” che sanzionano, rispettivamente, la “Introduzione abusiva nell’ufficio di sezione elettorale o nell’ufficio centrale per le elezioni della Camera dei deputati e violazione del divieto di cagionare disordini al loro interno” e la “Sottoscrizione di più candidature o di più liste elettorali”;

6. art. 92 del D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali” che sanziona la “Introduzione abusiva nell’ufficio di sezione elettorale o nell’ufficio centrale per le elezioni comunali e violazione del divieto di cagionare disordini al loro interno”;

7. art. 15 – comma 2 – della legge 28 novembre 1965, n° 1329 recante “Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili” che sanziona “chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l’alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità”;

8. art. 3 della legge 8 novembre 1991, n° 362, recante le “Norme di riordino del settore farmaceutico” che sanziona “chiunque apre una farmacia o ne assume l’esercizio senza la prescritta autorizzazione”;

9. art. 51 della legge 25 maggio 1970, n° 352 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo” che fa riferimento anche per quanto attiene all’ “analogo” precetto in materia di voto ed alla sanzione comminata, a quanto previsto dall’art. 102 (sopra indicato) del D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361;

10. artt. 3 – commi 3 e 4 -, 46 – comma 4 – e 65 – comma 3 – del D.P.R. 11 luglio 1980, n° 753 recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” che sanzionano rispettivamente “Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione senza aver ottenuta autorizzazione o l’apportare, per le ferrovie già in concessioni varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi già approvati”, lo “Sradicamento o taglio dei boschi laterali a linee ferroviarie” ovvero il “Manovramento arbitrario di passaggi a livello”;

11. artt. 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n° 528 “Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto” che sanzionano rispettivamente la “Riffa pubblica” e la “Raccolta del gioco del lotto senza concessione”;

12. art. 17 – comma 3 – della legge 4 maggio 1990, n° 107 che sanziona “Chiunque cede il proprio sangue o suoi derivati ai fini di lucro” ma in caso di recidiva la competenza del Tribunale in composizione monocratica;

13. art. 15 – comma 3 – del D.Lgs. 27 settembre 1991, n° 311 che sanziona “Chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti di marcatura CE o delle iscrizioni CE”;

14. art. 11 – comma 1 – del D.Lgs. 27 settembre 1991, n° 313 che sanziona “Chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura CE”;

15. art. 7 – comma – del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n° 74 che sanziona “L’operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso”;

16. gli artt. 186 – commi 2 e 6 -, 187 – commi 4 e 5 – e 189 – comma 6 – del “Codice della Strada” approvato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285. Si evidenzia che le condotte criminose previste dai predetti articoli di legge danno origine a moltissimi procedimenti penali. Si tratta, rispettivamente della c.d. “Guida in stato di ebbrezza” e del “Rifiuto dell’accertamento del tasso alcolimetrico”; della “Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti” e del “Rifiuto di prelievo dei campioni dei liquidi biologici” ed infine della c.d. “Omissione di soccorso” in caso di incidente ricollegabile al comportamento dell’agente in caso di danno alle persone e di colui che si dia alla fuga (vedi note diciannove e venti);

17. art. 10 – comma 1 – del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n° 507 che sanziona la “Immissione in commercio o vendita di dispositivi medici attivi impiantabili privi della marcatura CE o di dispositivi medici privi di attestato di conformità”;

18. art. 23 – comma 2 – del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n° 46 che sanziona la “Pubblicità di dispositivi medici prescrivibili senza autorizzazione”.

Resta ferma la competenza, per tutti i reati evidenziati, del Tribunale per i minorenni e, nel caso di ricorrenza di aggravanti ad effetto speciale in materia di ordine pubblico, di repressione della mafia e per la disciplina delle misure di prevenzione, di repressione della discriminazione razziale, etnica e religiosa, nei casi di connessione di cui all’ art. 7 (casi di concorso formale, casi di attrazione per connessione a favore di competenza funzionale superiore, salvo che non sia possibile la riunione o si tratti di connessione con procedimento di giudice speciale) e nei reati ministeriali.

L. Le sanzioni applicabili dal Giudice di Pace

1. Le sanzioni applicabili dal Giudice di Pace sono:
a) la pena pecuniaria per i reati già puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda;
b) la pena della permanenza domiciliare;
c) la pena del lavoro di pubblica utilità.

Il titolo II del D.Lgs.vo 28 agosto 2001, n° 274 dall’ art. 52 all’art. 62 dispone, in attuazione ai criteri contenuti nella legge delega (Legge 24 novembre 1999, artt. 14, 15 e 16):

1. sulle sanzioni;
2. sull’eventuale conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato in lavoro sostitutivo o di quest’ultimo (conseguente a sua volta alla conversione della pena pecuniaria) nell’obbligo di permanenza domiciliare;
3. sui criteri di ragguaglio;
4. sulle violazioni e sui divieti del condannato che (senza giusto motivo) non rispetta ovvero non ottempera a quanto impostogli (in questo caso la pena è quella della reclusione fino ad un anno e la competenza passa al Tribunale in composizione monocratica);
5. sugli effetti giuridici delle sanzioni ed ulteriori criteri di ragguaglio;
6. sul controllo dell’osservanza delle sanzioni dell’obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità;
7. sull’esclusione della sospensione condizionale della pena;
8. sul corso della prescrizione interrotta, oltre che dagli atti indicati nell’art. 160 C.P., dalla citazione a giudizio disposta dalla Polizia Giudiziaria e dal decreto di convocazione delle parti emesso dal Giudice di Pace;
9. sull’inapplicabilità delle sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n° 689.

L1. La pena pecuniaria

a) Come disposto dall’art. 52 – primo comma – del decreto “ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti”;

b) non può mai superare i cinque milioni;

c) è applicabile, in via esclusiva, da un minimo di lire 500.000 mila ad un massimo di 5 milioni anche quando il reato è punito con pena detentiva (reclusione o arresto) alternativa a quella della multa o, rispettivamente, dell’ammenda;

d) è applicabile, in via alternativa da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di cinque milioni alla pena della permanenza domiciliare (da sei giorni a trenta giorni) ovvero alla pena del lavoro di pubblica utilità (da dieci giorni a tre mesi) se il reato è punito con pena detentiva superiore nel massimo a sei mesi;

e) è applicabile in via alternativa, da un minimo di lire un milione a lire cinque milioni, alla pena della permanenza domiciliare (da quindici giorni a quarantacinque giorni) ovvero alla pena del lavoro di pubblica utilità (da venti giorni a sei mesi) se il reato è punito con sola pena detentiva;

f) è applicabile in via alternativa, da un minimo di lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni, alla pena della permanenza domiciliare (da venti giorni a quarantacinque giorni) ovvero alla pena del lavoro di pubblica utilità (da un mese a sei mesi) se il reato è punito con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria;

Tuttavia (art. 52 – comma terzo -) nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale (vedi nota n° ventuno) , il giudice applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti ed eccettuati i casi in cui (art. 52 – comma quarto):

1. il reato è punito con la sola pena pecuniaria;

2. il reato è punito con la pena della reclusione o dell’arresto alternativa a quella della multa o dell’ammenda (si ritiene atteso il richiamo operato dal quarto comma al solo primo periodo del comma secondo lett. a), che la pena detentiva non debba essere superiore ai sei mesi nel massimo).

L2. La pena della permanenza domiciliare

a) è una pena principale;

b) non può essere inferiore a sei giorni né superiore a quarantacinque;

c) non è considerata “stato di detenzione” per il condannato;

d) comporta l’obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica;

e) può essere eseguita – a richiesta del condannato – continuativamente;

f) può essere eseguita in giorni diversi della settimana quando il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, disponga in tal senso;

g) può essere, in base al grado di colpevolezza ed in particolare alla accertata “capacità a delinquere”, ulteriormente “appesantita” dal giudice che può disporre il divieto di accedere a specifici luoghi (nei giorni in cui non vi è obbligo di permanenza domiciliare) avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio e di salute del condannato ma tale divieto non può avere durata superiore al doppio della durata massima della pena della permanenza domiciliare e cessa in ogni caso quando è stata interamente scontata la “pena principale”.

L3. Il lavoro di pubblica utilità

a) è una pena principale;

b) è applicabile alternativamente alla “permanenza” domiciliare;

c) consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato;

d) non può avere una durata inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi;

e) può essere “applicato” solo se ne faccia richiesta l’imputato;

f) viene svolto nell’ambito della provincia in cui risiede la persona condannata;

g) la prestazione dell’attività di lavoro, fatte salve le esigenze del richiedente, non può superare le sei ore di lavoro settimanale anche se, sempre su richiesta, può il giudice può ammettere il condannato al superamento di tale limite;

h) la sua durata giornaliera non può oltrepassare le otto ore;

i) ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro;

j) le modalità di svolgimento sono determinate dal Ministro della Giustizia con decreto.

In sintesi, come evidenziato nella relazione ministeriale, l’apparato punitivo ha da una parte previsto nuove sanzioni peraltro consentendo la “conservazione delle vecchie” secondo uno schema di “doppia cornice edittale” e dall’altra è stato raccordato con l’intero sistema penale (cfr. artt. 52 e 58).

In particolare si osservi, infatti, che lo stesso giudice “diverso” dal Giudice di Pace dovrà tenere conto delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto in esame (cioè delle sanzioni applicabili) oltre che delle disposizioni – in quanto applicabili – di cui agli artt. 33, 34, 35, 43 e 44 (sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare, esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità e modifiche della loro modalità di esecuzione) quando si trovi a dover giudicare i reati previsti dall’art. 4 del D.Lg.vo 274/2000.

Poiché non è detto che la nuova disciplina sanzionatoria sia sempre più favorevole per l’imputato nei casi di cui sopra ed in quelli in cui dovrà giudicare in quanto sia già avvenuta l’iscrizione della notizia di reato ex art. 335 c.p.p., il giudice ordinario dovrà operare una valutazione in concreto in base al principio del favor rei su quale sia la disciplina processuale da applicare.

M. Sanzioni applicabili dal Giudice di Pace – Tabella
Segue, parte 2°

Redazione

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