Polizza di tutela legale del condominio viola dissenso alle liti del singolo condomino?

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La stipula di una polizza di tutela legale del condominio viola il dissenso alle liti del singolo condomino?

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

Corte di Cassazione – Sez. II Civ. – Sent. n. 11891 del 03/05/2024

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Indice

1. La vicenda

Una condomina richiedeva al Giudice di Pace l’annullamento di una delibera che aveva disposto l’addebito pro quota ai condomini delle spese per la stipula di una polizza legale. Il giudice adito accoglieva la domanda. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, dava ancora torto al condominio, rigettando, altresì, l’istanza di sospensione del giudizio. A sostegno delle sue ragioni il giudice di secondo grado riteneva che la stipula di una polizza di tutela legale da parte del condominio avrebbe comportato l’onere per tutti i condomini di pagare pro quota il relativo premio; di conseguenza, per lo stesso Tribunale, nell’ipotesi di lite avanzata da parte del condominio, anche il condomino intenzionato a sottrarsi ad essa, manifestando il proprio dissenso, sarebbe stato comunque tenuto a sopportarne le spese, indirettamente (mediante il pagamento pro quota del premio assicurativo), in violazione dell’art. 1132 c.c. relativo al dissenso alla lite. Il condominio ricorreva in cassazione. Secondo il ricorrente la polizza di tutela legale copriva, oltre alle eventuali spese di soccombenza, prima di tutto le spese di assistenza legale del proprio difensore e dei propri consulenti tecnici, rispetto alle quali nemmeno il condomino dissenziente sarebbe andato esente. Inoltre evidenziava che il presupposto tassativamente previsto dall’art. 1132 c.c. è quello della sussistenza della lite, al quale non può essere equiparato la decisione assembleare di sottoscrivere una polizza di tutela legale.
L’assemblea può autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio?
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni:

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Manuale di sopravvivenza in condominio

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.

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2. Polizza di tutela legale del condominio e violazione del dissenso alle liti del singolo condomino: la soluzione

La Cassazione non ha condiviso le decisioni dei giudici di primo e secondo grado. Secondo la Suprema Corte la delibera assembleare di approvazione della polizza spese legali non è affatto in contrasto con l’articolo 1132 c.c., norma che si limita a contemplare l’esonero del dissenziente dalla responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. I giudici supremi sottolineano come detta norma – che opera per le sole controversie eccedenti dalle attribuzioni demandate all’amministratore ex articoli 1130 e 1131 c.c. – presupponga una rituale manifestazione di dissenso del singolo condomino rispetto alla singola lite deliberata dall’assemblea, dissenso che non è impedito dalla stipula di una polizza per la tutela legale del condominio, né può impedire la stipula di un tale contratto

3. Le riflessioni conclusive

Nella vicenda presa in considerazione la tesi sostenuta dai giudici di merito è la seguente: il pagamento del premio assicurativo per coprire eventuali future spese di lite ripartito tra i condomini, compresi quelli che si sono dissociati alle lite, in realtà, “svuota” completamente l’effetto proprio della dissociazione dalla lite (ossia l’esclusione dalla ripartizione delle spese legali) “sterilizzando”, così, anche il diritto di regresso finalizzato ad ottenere ciò che (il dissociato) abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. La Cassazione, però, ha già affermato che l’assemblea di condominio, nell’esercizio dei poteri di gestione di cui all’art. 1135 c.c., può validamente autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condomini. Del resto, il sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea. In ogni caso la delibera assembleare di approvazione della polizza spese legali non può intendersi contraria all’art. 1132 c.c., stante la pressoché totale divergenza di contenuti e di funzione tra l’oggetto del contratto in esame e la menzionata norma. Infine si sottolinea che l’ombrello protettivo previsto dall’articolo 1132 c.c. per il dissenziente opera solo nei rapporti interni, ossia tra i comproprietari, e non anche in quelli esterni, perché il soggetto che vanta il diritto al rimborso delle spese processuali nei confronti del condominio può comunque rivalersi anche sul condomino dissenziente (salvo il diritto di rivalsa di quest’ultimo nei confronti degli altri comproprietari). In altre parole il condomino dissenziente è identicamente esposto verso i terzi per le conseguenze negative della responsabilità del condominio, fornendogli soltanto un meccanismo di rivalsa (Cass. civ., sez. II, 20/08/2021, n. 23254).

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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