1.La legge delega n.206 del 26.11.2021
2. Le novità fiscali
3. L’ampliamento della mediazione obbligatoria
4. La partecipazione della Pubblica Amministrazione – Decreto ingiuntivo – Condominio –
5. La mediazione delegata
6.. La Negoziazione Assistita (cenni)
7. Conclusioni
La Legge Delega 26.11.2021 n.206 (G.U. 09.12.2021 n.292)
La legge 26.11.2021 n.206 [1] delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell’intero schema del processo civile, con lo scopo di renderlo celere ed efficiente. Entro due anni, nel rispetto dei principi procedurali dettati dalla Legge stessa, potranno essere adottate disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi stessi[2].
Tra le principali novità della riforma vi è il potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono le novità in questo ambito.
Le novità fiscali
Il Decreto 28/10 aveva introdotto incentivi fiscali finalizzati al potenziamento della mediazione. Il decreto prevedeva l’esenzione dall’imposta di registro per gli accordi raggiunti in sede di mediazione aventi valore fino ad euro 50.000,00 e, in caso di eccedenza, la tassazione della sola maggiore somma (art.17 comma 3). Era inoltre previso un credito d’imposta fino ad euro 500,00 in caso di successo della mediazione, che fosse commisurato all’indennità dovuta all’Organismo; credito ridotto della metà in caso di mancato accordo (art.20 D.Lgs.vo 28/10). Gli incentivi fiscali previsti dal D.Lsg.vo 28/10 non sono stati di semplice interpretazione ed hanno lasciato vuoti normativi e dubbi applicativi.
La legge 206/21 prevede il riordino e la semplificazione degli incentivi fiscali delle procedure alternative di risoluzione dei conflitti sia nel senso di ampliare la misura dell’esenzione dall’imposta di registro, sia in quello di snellire le procedure per l’ottenimento del credito d’imposta prevedendo che sia commisurato non solo alle indennità dovute all’Organismo ma anche al compenso dell’Avvocato che assiste la parte in mediazione nei limiti previsti dai parametri professionali.
E’ previsto un ulteriore credito d’imposta parametrato al contributo unificato dovuto per il giudizio “..che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo di mediazione”.
Il Patrocinio a Spese dello Stato sarà esteso anche alla mediazione ed alla negoziazione assitita. Gli Organismi di Mediazione potranno usufruire di un credito d’imposta “…commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato..”[3].
L’ampliamento della mediazione obbligatoria:
La riforma prevede l’ampliamento delle materie (rispetto a quelle già previste dall’art.5 del D.Lgs.vo 28/10 [4]) in cui sarà esperibile la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art.1 comma lett.c) Si prevede l’estensione della mediazione obbligatoria ai contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura. La legge delega conferma la presenza dell’assistenza tecnica del difensore nelle materie in cui la mediazione è prevista come obbligatoria e prevede che la condizione si considera avverata se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
Il legislatore ha previsto, in conseguenza di questa estensione, che sia rivista la formulazione del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Al fine di valutare l’efficacia dell’ampliamento di cui sopra, è prevista una verifica entro 5 anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione alle ulteriori materie, al fine di valutare l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità.
All’esito del monitoraggio sull’estensione della mediazione obbligatoria, è ipotizzata una armonizzazione della normativa relativa alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie finalizzata all’adozione di un Testo Unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC) (art.1 comma 4 lett.b).
E’ inoltre previso il riordino delle disposizioni in materia di mediazione “..nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l’effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione”[5].
Sarà fatta salva la possibilità di farsi sostituire in presenza di giustificati motivi da rappresentante munito di poteri e a conoscenza dei fatti; regola di cui è prevista l’applicazione sia per le persone fisiche che giuridiche (in caso di mancata partecipazione personale – art.1 comma 4 lett.f).
La partecipazione della Pubblica Amministrazione – Decreto ingiuntivo – Condominio
La responsabilità contabile per i pubblici funzionari rappresenta un argomento spinoso su cui si sono pronunciati anche i Tribunali di merito[6]. La legge delega in punto dispone che i decreti attuativi debbano prevedere per i rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art.1 comma 2 Decreto L.gs.vo 30 marzo 2001 n.165[7], che la conciliazione in sede di mediazione ovvero giudiziale non dia luogo a responsabilità contabile esclusi i casi di dolo o colpa grave laddove per colpa grave si intende la negligenza inescusabile derivante da grave violazione di legge o travisamento dei fatti[8].
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, i decreti attuativi dovranno chiarire quale parte sarà onerata dell’attivazione della procedura di mediazione obbligatoria e”..definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità” (art. 1 comma 4 lett.d).
Quanto all’amministratore di condominio, dovrà essere stabilito che sia legittimato ad intraprendere la mediazione o aderirvi e parteciparvi. Dovrà inoltre essere previsto che l’accordo o la proposta del mediatore siano sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale che delibererà con le maggioranze di cui all’articolo 1136 c.c. e che “..in caso di mancata approvazione l’accordo si intende non concluso o la proposta non approvata” (art.1 comma 4 lett h).
La mediazione delegata
Per realizzare il potenziamento degli strumenti ADR, è previsto che venga valorizzata e potenziata la mediazione delegata “..in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università..l’avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione”. Vengono previsti percorsi formativi per i magistrati in materia di mediazione e la “valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito a mediazione o comunque mediante accordi conciliativi al fine della valutazione della carriera dei magistrati stessi “(art.1 comma 4 lett.o).
La Negoziazione assistita (cenni)
Sarà possibile il ricorso alla negoziazione assistita per le controversie in materia di lavoro (art.409 cpc), senza che ciò implichi assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a condizione che ogni parte sia assistita da un avvocato e ove ritenuto opportuno da un proprio consulente del lavoro[9] . Per semplificare la procedura è prevista l’adozione di un modello unico di convenzione di negoziazione assistita elaborato dal Consiglio Nazionale Forense (art.1 comma 4 lett.r). Nell’ambito di tale procedura, ci sarà un’attività istruttoria denominata “di istruzione stragiudiziale” svolta nel rispetto del principio del contraddittorio, “…consistente nell’acquisizione delle dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all’articolo 2735 c.c., la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente”. La legge detta criteri direttivi cui tale attività di istruttoria stragiudiziale dovrà essere condotta (art.1 comma 4 lett.t).
In materia di famiglia e minori, è previsto che la negoziazione assitita possa essere applicata anche per la regolamentazione di accordi tra genitori di figli nati fuori dal matrimonio e per il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate[10].
Conclusioni
Già da prima della sua approvazione, l’attenzione dei giuristi alla riforma era massima. Affinchè gli obiettivi di celerità ed efficienza del processo civile siano resi concreti sarà importante puntare anche sulla efficacia dei procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie. A tal fine il Legislatore, oltre ai criteri direttivi relativi al procedimento, detta anche disposizioni in materia di formazione per mediatori e formatori. Quanto agli Organismi di Mediazione è previsto il potenziamento dei “.. requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche attraverso la revisione dei criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l’abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” Andranno riformati e razionalizzati “i criteri di valutazione dell’idoneità del responsabile dell’organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell’organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell’ente di formazione”[11]
Le grandi ed importanti novità introdotte lasciano molteplici dubbi interpretativi che spetterà ai decreti attuativi di auspicata prossima emanazione sciogliere.
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Note
[1] Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. G.U. 292 del 9.12.2021 in vigore dal 24.12.2021
[2] Art 1 commi 1-2-3
[3] Le disposizioni fiscali sono contenute all’art.1 comma 4 lettera a) della Legge 206/21.
[4] Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari
[5] Art.1 comma 4 lett.e)
[6] Si veda ad es. Trib.Roma Sez.XIII 10.03.2021 Dr.Massimo Moriconi
[7] La norma definisce Pubbliche Amministrazioni intendendo tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Provincie ed i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al D.Lgs.vo 30 luglio 1999 n.300
[8] Art. 1 comma 4 lett.g)
[9] Art 1 comma 4 lett. q)
[10] Art.1 comma 35 lett. b) legge 206/21
[11] Art.1 comma 4 lett.l) m) n)
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