Con la decisione che segue la Seconda Sezione del T.A.R. Campania- Salerno ha sottolineato che l’art. 21 nonies legge 241 del 1990, positivizzando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiede che l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio sia presidiato da una serie di requisiti a garanzia della stabilità delle situazioni giuridiche soggettive e della certezza del traffico economico-giuridico.
In particolare, qualora l’Amministrazione procedente intenda ritirare un precedente provvedimento, per motivi di legittimità, deve esternare le ragioni di interesse pubblico della determinazione di secondo grado, tenere conto del legittimo affidamento ingenerato, nel frattempo, nei privati e deve determinarsi entro un termine ragionevole, non superiore, salvo casi eccezionali desumibili dalla legge, a diciotto mesi.
La sentenza rileva che tale regola è suscettibile di trovare temperamento in talune ipotesi ,secondo quanto esternato, in materia edilizia, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 8 del 2017.
Nel caso di specie, è stato evidenziato dal Giudice amministrativo che, in violazione dei limiti temporali del potere di annullamento, a fronte di un titolo edilizio rilasciato ben quattro anni prima e a fronte di un’attività economica che aveva richiesto degli investimenti da parte dell’interessata, non vi era stata un’adeguata considerazione del legittimo affidamento che si andava a ledere né un’esternazione di questa valutazione in sede di motivazione del provvedimento.
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