Nella vicenda in esame, a fronte delle verifiche eseguite presso la struttura dal N.a.s. dei Carabinieri, la Regione ha sollecitato l’esercizio del potere di vigilanza dell’Azienda sanitaria, la quale avrebbe quindi dovuto valutare le risultanze dei verbali del N.a.s., eventualmente effettuando un ulteriore controllo, e proporre un provvedimento alla medesima Regione.
L’A.s.p. tuttavia è rimasta inerte. Pertanto, la rilevata strumentalità della potestà dell’A.s.p., rispetto al potere decisorio della Regione, legittima l’organo commissariale -a fronte di un compendio istruttorio qualificato e grave, acquisito aliunde- a valutare gli esiti ispettivi del N.a.s. dei Carabinieri, determinandosi in conformità al citato potere decisorio di cui è munito e prescindendo dall’apporto dell’inerte Azienda sanitaria.
Ad opinare diversamente, dovrebbe giungersi alla paradossale conclusione che pur in presenza di gravi e perduranti inadempienze presso strutture sanitarie -accertate da altri organi tecnici, come appunto il N.a.s. dei Carabinieri- possa essere preclusa l’adozione di conseguenziali provvedimenti regionali in caso di omesso esercizio del potere ispettivo dell’A.s.p.
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Il provvedimento in calce
Pubblicato il 27/09/2018
N. 01659/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01157/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2018, proposto da:
La *** Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli ***********************, *****************, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio **************** in Catanzaro, Via Vittorio Veneto n. 48;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. ************, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, Viale Europa – Loc. Germaneto;
Commissario ad acta Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’annullamento, previa sospensiva,
del Decreto del Commissario ad acta n. 159 del 2.08.2018, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Commissario ad acta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 il Dott. ************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugna, chiedendone la previa sospensione, il provvedimento con il quale il Commissario ad acta ha disposto la revoca dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio e all’accreditamento, rilasciata in suo favore quale residenza psichiatrica ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale per 10 posti letto.
Espone, in particolare, che il 23.03.2018 i Carabinieri per la Tutela della Salute di Reggio Calabria hanno eseguito presso la struttura in questione un’ispezione igienico sanitaria, in esito alla quale sono state contestate alcune violazioni, tra cui la presenza di 24 degenti sui 10 posti letto autorizzati. La deducente, in data 8.06.2018, comunicava quindi all’A.s.p. di Reggio Calabria l’avvio dei lavori per eliminare le irregolarità accertate, presentando il successivo 16.06.2018 una d.i.a. per sanare l’irregolarità riguardante il deposito di alimenti, con successiva presa d’atto dell’A.s.p. della dismissione dei due depositi non autorizzati.
Con nota del 13.07.2018 il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria notificava l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione sanitaria, cui seguiva -dopo le osservazioni difensive della ricorrente- l’adozione del provvedimento impugnato.
La società denuncia pertanto l’illegittimità dell’avversata determinazione, per violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Si sono costituiti in giudizio la Regione Calabria e il Commissario ad acta, le cui produzioni documentali del 22.09.2018 sono da considerarsi tardive, poiché depositate oltre il termine di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a.
3. Alla camera di consiglio del 25 settembre 2018 la causa, previo avviso alle parti, è stata trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per una sentenza in forma semplificata.
4. Con una serie di censure -trattate congiuntamente, poiché connesse- la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 14, L.R. n. 24/2008 e 12 Regolamento attuativo, il difetto di motivazione dell’impugnato provvedimento e la violazione del principio di partecipazione procedimentale.
Rileva, in particolare, che il potere di vigilanza sulle strutture sanitarie accreditate spetti alle A.s.p. competenti per territorio, e che l’eventuale emanazione della statuizione restrittiva ad opera della Regione imponga il rispetto di una puntuale scansione procedimentale -non registratasi nel caso di specie- caratterizzata dalla previa proposta di provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria.
Le doglianze sono infondate.
In base alla disciplina contenuta nella L.R. n. 24/2018 la Regione, attualmente il Commissario ad acta, è munita del potere decisorio per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni sanitarie, mentre le A.s.p. territorialmente competenti esercitano il potestà di vigilanza e deliberano la proposta di adozione del provvedimento restrittivo. La descritta potestà delle A.s.p., in particolare, risulta strumentale e funzionalmente subordinata al potere decisorio della Regione-Commissario ad acta.
Ciò premesso, nella vicenda in esame, a fronte delle verifiche eseguite presso la struttura dal N.a.s. dei Carabinieri, la Regione ha sollecitato -con nota del 22.05.2018- l’esercizio del potere di vigilanza dell’Azienda sanitaria reggina, la quale avrebbe quindi dovuto valutare le risultanze dei verbali del N.a.s., eventualmente effettuando un ulteriore controllo, e proporre un provvedimento alla medesima Regione.
L’A.s.p. tuttavia è rimasta inerte.
Ritiene, quindi, il Collegio che la rilevata strumentalità della potestà dell’A.s.p., rispetto al potere decisorio della Regione, abbia legittimato l’organo commissariale -a fronte di un compendio istruttorio qualificato e grave, acquisito aliunde- a valutare gli esiti ispettivi del N.a.s. dei Carabinieri, determinandosi in conformità al citato potere decisorio di cui è munito e prescindendo dall’apporto dell’inerte Azienda sanitaria.
Ad opinare diversamente, dovrebbe giungersi alla paradossale conclusione che pur in presenza di gravi e perduranti inadempienze presso strutture sanitarie -accertate da altri organi tecnici, come appunto il N.a.s. dei Carabinieri- possa essere preclusa l’adozione di conseguenziali provvedimenti regionali in caso di omesso esercizio del potere ispettivo dell’A.s.p.
Va altresì disattesa la critica tesa a denunciare la violazione del principio di partecipazione procedimentale, poiché il provvedimento di revoca, seppure in termini sintetici, respinge le osservazioni difensive della ricorrente, le quali, per costante giurisprudenza, non necessitano di una confutazione puntale ad opera del soggetto pubblico procedente (ex plurimis, T.A.R. Potenza, Sez. I, 6 luglio 2017, n. 474).
In ordine, poi, alla denunciata carenza motivazionale dell’impugnata revoca, rileva il Collegio che la stessa è da ritenersi congruamente motivata sulla scorta delle risultanze del verbale ispettivo ivi richiamato, oggetto di contraddittorio procedimentale, l’apprezzamento delle quali -in rapporto all’emanazione dell’estremo provvedimento afflittivo- non risulta irragionevole né illogico, avuto riguardo, tra l’altro, alla circostanza della presenza di 24 degenti sui 10 autorizzati, assistiti mediante presidio sul posto di un solo infermiere, un tecnico della riabilitazione psichiatrica, due operatori socio sanitari ed una cuoca, rispetto ad un organico di 27 dipendenti.
Da ultimo occorre osservare che i ricoveri disposti su ordine dell’autorità giudiziaria possono essere eseguiti oltre il limite dei posti letto accreditati ma sempre nel limite di quelli autorizzati, nella specie tuttavia coincidenti.
5. Il ricorso è dunque infondato.
6. La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
**************, P************************, Referendario, E***************************, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
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