Praticante avvocato non dichiara precedenti penali, è falso ideologico

Redazione 17/08/18
Scarica PDF Stampa
La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 21683 del 23 febbraio 2018, ha confermato la condanna di un praticante avvocato per il reato di falsità ideologica in atto pubblico ex art. 483 c.p., poiché, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.p.r. n. 445/2000, nel corso della domanda di iscrizione nel registro dei praticanti avanzata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, attestava falsamente di non aver carichi pendenti. Circostanza poi risultata contraria al vero, atteso che, dopo accertamenti effettuati dal medesimo Consiglio dell’Ordine, all’epoca della resa dichiarazione a suo carico risultavano pendenti ben due procedimenti penali.

Sanzione penale in caso di dichiarazioni mendaci: c’è scritto nel modulo di iscrizione!

Ebbene la Corte Suprema, quanto all’inquadramento normativo, ha osservato che nel caso in esame – ed in tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive – il ricorrente aveva sottoscritto un modulo per presentare domanda, contenente l’espressa dicitura circa la consapevolezza, da parte di esso sottoscrittore, che l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese, lo avrebbe esposto alla responsabilità penale, con revoca dell’ammissione, se conseguita, da parte del Consiglio dell’Ordine. Appare pertanto evidente il richiamo all’obbligo giuridico del dichiarante di dire il vero; condizione in presenza della quale può sussistere il reato di cui all’art. 483 c.p.

Il suddetto art. 483 c.p., per la definizione del suo contenuto precettivo, richiede il collegamento con un’altra norma (eventualmente anche di carattere extra-penale) che conferisca attitudine probatoria all’atto in cui confluisce la dichiarazione inveritiera, così dando luogo all’obbligo, per il dichiarante, di attenersi alla verità. Nessun dubbio, nel caso de quo, che detta norma possa essere proprio rinvenuta nell’art. 46 D.p.r. n. 445/2000, che indica le varie categorie di stati, qualità e fatti che possono essere comprovati con dichiarazione sottoscritta dall’interessato (nonché il successivo art. 48 che onera l’amministrazione di predisporre appositi moduli per le dichiarazioni sostitutive).

Pertanto nel caso di specie, stante l’incontestata natura di enti pubblici non economici di Ordini e Collegi nazionali forensi inclusi tra le pubbliche amministrazioni ex D.Lgs. n. 165/2001 – dunque con estensione delle dichiarazioni sostitutive – e stante l’espresso richiamo alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, contenuto nel modulo predisposto dal Consiglio dell’Ordine forense, la condotta del ricorrente integra senza alcun dubbio la fattispecie penale di cui al menzionato art. 483 c.p.. La sentenza impugnata, tra l’altro, ha dato atto di come il modulo fosse stato predisposto in maniera chiara, dovendosi quindi escludere qualsiasi errore di comprensione.

E’ stata poi esclusa la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. (per particolare tenuità dei fatti), in relazione all’interesse del Consiglio dell’Ordine ad un’informazione veritiera, considerata altresì la circostanza che l’omessa indicazione riguardasse due distinti procedimenti penali.

Volume consigliato

Consulta la sezione dedicata alla pratica d’Avvocato! 

Sentenza collegata

61082-1.pdf 535kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento