La disciplina sull’abilitazione al patrocinio del praticante avvocato, a seguito della riforma forense con Legge n. 247/2012 – e da ultimo, con Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016 – risulta radicalmente modificata rispetto alla disciplina previgente.
In particolare, secondo la pregressa normativa, il praticante avvocato abilitato al patrocinio poteva patrocinare in proprio ed essere inserito nel mandato di difesa, sia pure con i limiti del proprio status abilitativo. Ora invece la Legge professionale n. 247/2012, all’art. 41, ed il seguente Decreto attuativo n. 70/2016 (recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio forense) all’art. 9, hanno introdotto la figura del patrocinio sostitutivo, per cui il praticante abilitato non può più avere cause proprie ma può patrocinare esclusivamente in sostituzione del dominus.
Una modifica da alcune parti criticata, per aver il Legislatore sconfessato le proprie intenzioni – sottese alla Legge di riforma professionale – di favorire i giovani professionisti, nonché sostanzialmente svuotato l’esercizio del patrocinio, il cui significato primario è quello di completare la formazione del futuro avvocato, sia pure per affari di minor valore e difficoltà.
Praticante abilitato pre riforma
Ma procediamo con ordine. Prima della riforma forense la disciplina sull’abilitazione del praticante avvocato era contenuta nel Regio Decreto Legge n. 1578/1933 (non esplicitamente abrogato dalla Legge n. 247/2012) e precisamente nell’art. 8 comma 2, secondo cui:
“I praticanti avvocati, dopo un anno dall’iscrizione del registro di cui al primo comma (registro speciale dei praticanti), sono ammessi, per un periodo non superiore a 6 anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai Tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti ai medesimi Tribunali, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazioni di impugnazione sia come difensori, sia come rappresentanti del pubblico ministero”.
Contestualmente, i poteri del praticante abilitato incontravano (incontrano tutt’ora?) i limiti fissati dall’art. 7 Legge n. 479/1999 (anch’essa non espressamente abrogata), secondo cui:
“I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio, possono esercitare l’attività professionale, ai sensi dell’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i., nelle cause di competenza del Giudice di pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente:
Negli affari civili
- alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore ad € 25.822,84;
- alle cause per azioni possessorie, salvo il disposto dell’art. 704 c.p.c. e, per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’art. 688 secondo comma c.p.c.;
- alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani ed a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie.
Negli affari penali
-
- alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
- alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 primo comma c.p.); resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.); oltraggio a un magistrato in udienza aggravato (art. 343 secondo comma c.p.); violazione di sigilli aggravata (art. 349 secondo comma c.p.); favoreggiamento reale (art. 379 c.p.); maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (quando non ricorra l’aggravante previsto dall’art. 572 secondo comma c.p.); rissa aggravata (art. 588 secondo comma c.p., con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime); omicidio colposo (art. 589 c.p.); violazione di domicilio aggravata (art. 614 quarto comma c.p.); furto aggravato (art. 625 c.p.); truffa aggravata (art. 640 secondo comma c.p.); ricettazione (art. 648 c.p.)”.
Praticante abilitato post riforma: patrocinio sostitutivo
Ora invece la Legge professionale n. 247/2012, all’art. 41 comma 12 prevede quanto segue:
“Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di pace, e in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore”.
Si evince pertanto che il praticante abilitato al patrocinio ora sostitutivo, non può più avere cause proprie né può essere inserito nel mandato difensivo, ma il suo ruolo sarà sostanzialmente sostitutivo dell’avvocato presso cui svolge la pratica o, comunque, sotto la sua responsabilità e supervisione.
Sovrapposizione tra vecchia e nuova normativa
Per quanto attiene, nello specifico, alle cause civili, la nuova norma (art. 41 Legge 247/2012) non fa più riferimento, a differenza delle previgenti, né alla composizione del Tribunale, né al valore della causa, né al limite territoriale. Per cui potrebbe ritenersi – in assenza di esplicita abrogazione della precedente normativa – che il “praticante sostituto” possa patrocinare in qualsiasi causa civile dinanzi al Giudice di pace o al Tribunale (a prescindere dalla composizione, dal territorio e dal valore della causa, che potrebbe essere anche indeterminabile), fermo in ogni caso restando il divieto di essere inserito nel mandato difensivo. Ciò che si pone, in altri termini, è il problema relativo alla sovrapposizione di due norme per certi versi contrastanti, di cui la successiva non abbia esplicitamente abrogato la precedente.
Il Decreto Ministeriale n. 70/2016, di attuazione del suddetto art. 41 Legge n. 247/2012, ci fornisce qualche ulteriore indicazione in tal senso. Esso prevede, all’art. 1, che il suddetto Regolamento (dunque le nuove modalità di svolgimento del tirocinio forense, compresa la parte relativa al patrocinio sostitutivo) trovi applicazione ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore, ossia il 3 giugno 2016. Per quelli in corso a tale data, invece, continua ad applicarsi la previgente normativa. Una previsione, quest’ultima, che non rimuove i dubbi circa la compatibilità e sovrapponibilità delle due discipline sull’abilitazione al patrocinio (vecchia e nuova).
In particolare, sorge la seguente domanda: se il praticante abilitato secondo la precedente disciplina, possa ritenersi abilitato anche al patrocinio sostitutivo. E la risposta forse più logica potrebbe essere che lo stesso, qualora incontri i limiti al proprio status abilitativo (di cui per l’appunto alla previgente normativa), possa comunque patrocinare in sostituzione del dominus, ovviamente, senza poter essere inserito nel mandato e sotto la responsabilità ed il controllo di quest’ultimo.
Durata massima dell’abilitazione
Quanto infine alla durata massima dell’abilitazione al patrocinio, in forza del suindicato art. 1 D.m. n. 70/2016, deve intendersi che per i praticanti abilitati anteriormente al 3 giugno 2016, resti la durata di sei anni; mentre per i praticanti abilitati dopo detta data, la durata è pari a 5 anni, di cui alla nuova normativa.
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