Il giudizio di sopravvenuta perdita del requisito di affidabilità è stato disposto in capo alla ditta ricorrente, proprio e soprattutto con riferimento a prestazione professionali di identico contenuto contrattuale rispetto a quelle nell’ambito delle quali esse si sono verificate
la revoca nei confronti dell’aggiudicazione disposta a favore dell’odierna ricorrente è legittima, in quanto adottata nel rispetto dei presupposti procedimentali e sostanziali richiesti dall’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.
Il provvedimento adottato a seguito di comunicazione di avvio del relativo procedimento, pone a proprio fondamento il disposto di cui all’art. 38, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 163 del 2008, nella parte in cui non consente l’affidamento di appalti pubblici a coloro che «hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante».
tale specifica causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi e, conseguentemente, dalla stipulazione dei relativi contratti integra un’ipotesi che si pone in rapporto di complementarietà con quella contenuta nella prima parte del medesimo disposto secondo cui detta interdizione opera, altresì, nei confronti dei soggetti che, «secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara».
Dal tenore letterale e dall’impianto normativo in cui si colloca la causa di esclusione prevista nella seconda parte dell’art. 38, comma 1, lettera f), dunque, emerge il principio secondo il quale la stazione appaltante può escludere il concorrente, per difetto del requisito soggettivo in parola, pur in mancanza di un accertamento giurisdizionale dei fatti ritenuti rilevanti per la formulazione del giudizio negativo in ordine all’attività professionale svolta dalla concorrente medesima.
Tratto dalla sentenza numero 703 del 17 maggio 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia
Peraltro, diversamente da quanto previsto nella prima parte dell’art. 38, comma 1, lettera f), il comportamento oggetto di valutazione, in tale specifica ipotesi, non deve afferire necessariamente ad un precedente rapporto contrattuale intrattenuto con la «stessa stazione appaltante», ben potendo essere acquisito aliunde, ed accertato dall’Amministrazione, appunto, «con qualsiasi mezzo di prova».
L’«errore grave» a tal fine rilevante, come peraltro affermato anche dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2010, n. 1500), può dunque venire in considerazione in relazione a tutta l’attività professionale dell’impresa precedentemente svolta, in quanto elemento sintomatico della perdita dei requisiti di capacità e affidabilità professionale a fornire determinate prestazioni, dirette al soddisfacimento degli interessi di rilevanza pubblica di volta in volta perseguiti dalla stazione appaltante.
6.5. Tale linea interpretativa, condivisa dal Collegio, poggia sulla considerazione che la clausola di esclusione de qua, recependo quanto stabilito dall’art. 45, comma 2, lettera d), della direttiva 2004/18/CE, si pone l’obiettivo di salvaguardare l’elemento fiduciario sul quale deve essere necessariamente improntato il rapporto contrattuale intercorrente fra la P.A. e l’impresa affidataria.
6.6. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non può dubitarsi della rilevanza, sotto il profilo disciplinato dall’art. 38, comma 1, lettera f), delle circostanze di fatto emerse in seguito alla diffusione di notizie della stampa locale ed accertate dalla stazione appaltante attraverso l’acquisizione di atti redatti da pubblici ufficiali (verbale di polizia giudiziaria), seppur concernenti comportamenti riconducibili a rapporti contrattuali intrattenuti con una stazione appaltante diversa da quella procedente.
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