Precedenti penali: ostacolo all’affidamento in prova?

I precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza possono impedire l’affidamento in prova al servizio sociale?

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I precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza possono impedire l’affidamento in prova al servizio sociale? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 42806 del 31-10-2024

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Indice

1. La questione: violazione ed erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen. (precedenti penali)

 
Il Tribunale di sorveglianza di Catania respingeva una domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta con riferimento ad una condanna inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città e, nel contempo, ammetteva l’istante al regime di semilibertà per svolgere attività lavorativa.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen., nonché vizio di motivazione. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza possono impedire di essere ammessi all’affidamento in prova al servizio sociale.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, nel giudizio prognostico sull’istanza, non sono decisivi, di per sé, elementi come la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, così come non è tra l’altro nemmeno necessario che il soggetto abbia completato una revisione critica totale del proprio passato, essendo sufficiente che dall’osservazione della personalità emerga che un processo critico sia stato almeno avviato.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta, invece, non si ammetta taluno a questa misura alternativa alla detenzione solo perché costui abbia precedenti oppure non abbia confessato.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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