Precetto: la notificazione del titolo esecutivo

Redazione 22/05/20

Precetto: le modalità della notificazione

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precettoNella disciplina precedente si provvedeva alla notifica in forma esecutiva della sentenza al procuratore di controparte.Ciò aveva un duplice vantaggio: la notifica del titolo esecutivo per iniziare l’esecuzione e il termine abbreviato per il passaggio in giudicato della sentenza.Poi si procedeva alla intimazione del precetto notificato personalmente alla controparte debitrice, facendo ivi menzione di tale avvenuta notifica in forma esecutiva, senza dover provvedere previamente a una nuova notifica del provvedimento.Il testo previgente dell’art. 479 c.p.c. indica che la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma dell’art. 137 c.p.c. (6) con una eccezione: “se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l’anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell’art. 170” cioè mediante notifica al procuratore.In generale, con le modifiche apportate dalla legge n. 80/2005, la notifica del titolo esecutivo costituito dalla sentenza è eseguibile esclusivamente alla parte personalmente: se l’atto rappresentato dall’istanza di notifica è intervenuto di qua o di là del discrimine cronologico integrato dalla presa di vigore della legge citata, è soltanto la legge vigente al momento dell’istanza che segnerà intangibilmente il regime di validità ed efficacia della notifica.Comunque occorrerà fare attenzione a non richiedere subito la formula esecutiva in calce alla sentenza per la notifica al collega avversario, una volta vinta la causa, ma solo quando si intenda utilizzare il provvedimento per la esecuzione.Occorrerà accertarsi se l’indirizzo della parte soccombente per la notifica non sia variato nel corso del giudizio.Si potrà anche provvedere subito alla notifica della sentenza in forma esecutiva alla parte soccombente e non al suo procuratore, ma in tale ipotesi la notifica non spiegherà effetti fino al passaggio in giudicato della sentenza.Visto lo stesso fenomeno dal punto di vista dell’esecutando, non è corretto ipotizzare che la data di ricezione (notifica) del titolo esecutivo possa in qualunque modo prendere rilievo poiché già dalla normativa previgente il debitore non può confidare su un diritto a che la notifica si diriga al procuratore costituito nel giudizio, essendo ciò soltanto in facoltà del notificante. Dunque, l’esecutando è in posizione di aspettativa non degna di tutela specifica (articolo 479, comma 2, c.p.c.)

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Precetto: vi è l’obbligo di deposito?

Il mancato deposito del titolo esecutivo e del precetto, non essendo espressamente sanzionato, genera una mera irregolarità, rilevabile con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (10).Dopo la sua formazione, il fascicolo d’ufficio viene presentato dal cancelliere al capo dell’ufficio, che nomina ai sensi dell’art. 484 c.p.c., il giudice dell’esecuzione. Nel processo di esecuzione, non essendovi obbligo di patrocinio, vale la diversa regola per cui le notificazioni e le comunicazioni ai creditori debbano essere effettuate nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell’atto di precetto o nella domanda di intervento.L’elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza effettuata dai creditori pignoranti ed intervenuti valgono per le notificazioni e le comunicazioni di tutti gli atti del processo esecutivo e degli atti introduttivi delle opposizioni ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c. L’art. 489 c.p.c. prescrive che le comunicazioni e notificazioni ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti debbano farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, rispettivamente nell’atto di precetto e nella domanda di intervento.L’articolo in commento trova applicazione limitatamente al processo esecutivo. Le comunicazioni al debitore che si avvalga del ministero di un difensore, vanno effettuate anch’esse presso quest’ultimo. La norma dettata dall’art. 489, inerente al luogo dove debbono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell’esecuzione forzata, è applicabile soltanto alla notificazione e alle comunicazioni da farsi nel corso del procedimento esecutivo e nell’ambito di esso, ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti nel processo medesimo; mentre, per ciò che attiene alle notificazioni delle opposizioni proposte dal debitore e dal terzo quando la esecuzione sia iniziata, si applicano le norme generali degli artt. 138 ss.

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