Precisato l’onere probatorio nell’opposizione a decreto ingiuntivo, la cms deve essere determinata o determinabile pena la nullità

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Indice:

  1. Il fatto
  2. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca che produce tutti i contratti e gli estratti, si vede riconosciuti interessi, spese, valute, anatocismo e commissioni
  3. La cms, per essere riconosciuta, deve essere determinata o determinabile e prevedere sia la base di calcolo, che la periodicità, che l’aliquota, che il criterio di calcolo 1
  4. La verifica della usurarietà va effettuata in base alle istruzioni di banca d’italia, giacché normativa secondaria di natura tecnica vincolante

Il fatto

Il Tribunale di Trapani, con la sentenza n. 368 emessa il 12.4.2022 -in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo- si è espresso in merito all’onere della prova ex art. 2697 c.c., alla legittimità della cms, alla usurarietà.

La Banca, difesa congiuntamente dall’Avv. Virginia Colli e dal consulente tecnico della Banca, Dr.ssa Silvana Mascellaro di SMF (Studio Mascellaro Fanelli), ha ottenuto un importante riconoscimenti per l’intero ceto bancario.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca che produce tutti i contratti e gli estratti, si vede riconosciuti interessi, spese, valute, anatocismo e commissioni

Il Tribunale di Trapani, con la sentenza n. 368 emessa il 12.4.2022, ha riconosciuto che la Banca opposta ha rispettato l’onere della prova posto a suo carico dall’art.2697 c.c. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, producendo tutti i contratti e tutti gli estratti conto. Verificato che il contratto da cui originava il rapporto di c/c era stato sottoscritto successivamente alla delibera Cicr del 9.2.2000, il Magistrato ha ritenuto legittimo l’anatocismo praticato in seno al rapporto, legittime le valute, le commissioni e le spese.

La cms, per essere riconosciuta, deve essere determinata o determinabile e prevedere sia la base di calcolo, che la periodicità, che l’aliquota, che il criterio di calcolo

Nel merito delle cms, il Magistrato siciliano ha negato il riconoscimento delle cms, ritenendo necessario che la clausola di previsione delle cms per ritenersi determinata o determinabile debba prevedere sia la base di calcolo, che la periodicità, che l’aliquota, che il criterio di calcolo.

La verifica della usurarietà va effettuata in base alle istruzioni di banca d’italia, giacché normativa secondaria di natura tecnica vincolante

È di pregio la precisazione che il Tribunale siciliano rende in merito alla verifica della usurarietà, subordinandola all’applicazione delle Istruzioni di Banca d’Italia, giacché -questo il punto di rilievo- esse sono “considerate quali normativa secondaria di natura tecnica vincolante”.

Fa di più il Magistrato, precisando che le Istruzioni della Banca d’Italia “rispondono alla necessità logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare e hanno, altresì̀, natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l’applicazione di tutta la normativa anti-usura”.

Sentenza collegata

118107-1.pdf 580kB

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Silvana Mascellaro

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