1. La questione
Un imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza con la quale era stato condannato per il delitto di rapina aggravata.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte – dopo avere fatto presente che «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (Sez. 6, Sentenza n. 4119 del 30/04/2019) – riteneva come il ricorso proposto si traducesse nella valutazione del compendio probatorio opposti a quelli della doppia sentenza conforme, rispetto alla quale si presentava in modo meramente antagonista, senza essere stati dedotti vizi scrutinabili in sede di legittimità.
Orbene, a fronte di approccio argomentativo, il Supremo Consesso riteneva questa impugnazione inammissibile alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse in quanto è ivi chiarito quando le doglianze proposte in sede di legittimità possono ritenersi inammissibili.
Difatti, in tale pronuncia, come appena visto, è affermato, sulla scorta di un pregresso orientamento interpretativo tracciato sempre dalla Cassazione, che sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.
Tale sentenza, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba proporre un ricorso per Cassazione.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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