Prescrizione decennale del diritto al recupero delle anticipazioni fatte dall’amministratore di condominio

Scarica PDF Stampa
     Indice

  1. La vicenda
  2. La questione
  3. La soluzione
  4. Le riflessioni conclusive

Riferimenti normativi: art. 2946 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza del 04/10/2005 n. 19348

1. La vicenda 

Un amministratore conveniva in giudizio un condominio, al fine di sentirlo condannare al pagamento anticipazioni sostenute nel corso di due esercizi gestionali (2007-2008); in particolare pretendeva il pagamento di € 5.246,20, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 21.02.2020 all’effettivo pagamento, da liquidarsi anche equitativamente, con condanna ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio il condominio convenuto, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese. Secondo i condomini l’amministratore non aveva tenuto regolarmente la contabilità, né aveva convocato regolarmente le assemblee. In ogni caso il condominio eccepiva la prescrizione del credito dell’attore. Nel corso del procedimento, il giudice, disponeva una perizia contabile nominando un C.T.U. che prestava giuramento ed espletava regolarmente il mandato ricevuto.

2. La questione

In quanto si prescrive il diritto al recupero delle anticipazioni fatte dall’amministratore di condominio?


Potrebbero interessarti anche:


3. La soluzione

Il Tribunale ha dato ragione all’amministratore. Quest’ultimo infatti ha dimostrato che, nell’espletamento del proprio mandato, ha anticipato varie spese per conto del condominio, relativamente agli anni 2007 e 2008. In particolare l’attrice ha provato attraverso i documenti giustificativi allegati alla perizia di parte non solo di aver versato, nell’interesse e per conto del condominio convenuto, tutti gli importi in oggetto, ma anche di aver correttamente adempiuto all’incarico ricevuto. Il Tribunato ha evidenziato che dalle risultanze istruttorie è emerge che, come confermato anche dal C.T.U., l’attrice ha anticipato per conto e nell’interesse del condominio l’importo di € 4.583,16. Per contro, secondo lo stesso Tribunale, le contestazioni di parte convenuta in ordine a presunte omissioni nella tenuta di contabilità e convocazioni di assemblea sono rimaste sfornite di idonea prova. In ogni caso il giudice piemontese sottolinea l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione del credito avanzata da parte convenuta. Infatti – ad avviso dello stesso giudice – per costante giurisprudenza, il credito dell’amministratore si fonda ex art. 1720 c.p.c. sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini; di conseguenza – ad avviso del giudice piemontese – tale credito è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, mentre si deve escludere l’applicabilità della prescrizione breve quinquennale ex art. 2498 n. 4, trattandosi di credito soggetto a pagamento periodico o la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c. applicabile in caso di contratto d’opera intellettuale.

4. Le riflessioni conclusive

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l’amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il condominio) – che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno – devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione (Cass. civ., sez. II, 26/02/2019, n. 5611; Cass. civ., sez. VI, 17/08/2017, n. 20137; Cass. civ., sez. II, 30/03/2006, n. 7498). La ragione di credito, attenendo ad anticipazioni, deve necessariamente sostanziarsi in esborsi che l’amministratore dovrebbe aver sostenuto con il proprio patrimonio in ragione della carenza di fondi reperiti dai condomini; la vincolabilità per il condominio, di detti esborsi, consegue alla loro iscrizione nel conto preventivo regolarmente approvato ovvero alla loro eventuale approvazione in via di ratifica. Per quanto la prescrizione di tale credito dell’amministratore per le anticipazioni una tesi (sostenuta dalla sentenza in esame) sostiene che tali crediti ricadano nella prescrizione ordinaria decennale disciplinata dall’articolo 2946 c.c.; secondo una diversa opinione i crediti per le anticipazioni effettuate dall’amministratore per conto del condominio non soggiacciono al temine di prescrizione triennale — non potendolo ritenere un professionista in senso stretto — ma sono reclamabili entro cinque anni ex articolo 2948 c.c. (Trib. Pavia 14 marzo 2019 n. 467); un’altra tesi, in relazione al compenso, sostiene l’applicabilità del termine di cui all’articolo 2956 c.c., numero 2, laddove stabilisce che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il rimborso delle spese (Trib. Torino 12 luglio 2017 n. 3700).

Volume consigliato:

Manuale operativo del condominio

Il volume risulta essere unico nel suo genere nel panorama editoriale. Nella filosofia Maggioli il testo è stato concepito per essere fruito rapidamente da operatori del settore e non, fino a fornire nozioni giuridiche sempre con finalità pratiche. La tematica condominiale è solita essere analizzata con poca attenzione ma oggi è stata trattata come una vera e propria branca del diritto civile e come tale merita di essere esaminata completamente. Dalla lettura dei singoli capitoli emergono chiari i concetti e lo stile esplicativo raggiunge l’obiettivo di implementare la conoscenza individuale. L’opera riesce a dare una nozione completa e non vi è argomento che sia trattato parzialmente. Infatti dopo l’inquadramento del condominio e delle proprietà dello stesso si passa alla trattazione dei rapporti tra condominio e terzi e tra i condomini, fino ad avere chiarezza sulla ripartizione delle spese e sulle tabelle millesimali, con la esaustiva trattazione della figura dell’amministratore, sui vizi delle assemblee e sulla modalità della videosorveglianza. L’appendice a cura del Presidente della ASS.I.A.C., Concetta Cinque, esamina le possibilità che l’ordinamento concede ai condomini per svolgere le assemblee sotto l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il testo risulta un vero e proprio strumento indispensabile per chi vuole o deve essere sempre aggiornato sul condominio. La formula unica dell’esposizione delle tematiche fa di quest’opera un fondamentale compagno per il “viaggio lavorativo” ed un prezioso testo formativo, necessario ad ogni livello di conoscenza.   Massimo SerraCuratore e Coautore dell’opera, Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, titolare e fondatore dello studio legale S.L.S., con esperienza ultra ventennale nel settore condominiale e dei diritti reali in genere. Cultore di diritto privato e formatore in seminari specialistici con riguardo alla figura dell’avvocato nella difesa del condominio e relazioni tra difesa, amministratore, controparte e condomini. Docente in scuole, centri di studi giuridici di diritto privato e penale e membro del comitato editoriale di rivistasul diritto dell’internet. Esperto di riscossione del credito con pubblicazioni sul credito condominiale e sulla solvibilità del condominio. Partecipazione in qualità di relatore aconferenze sulla mediazione e sulla negoziazione assistita in ambito condominiale. Partecipazione ad appuntamenti di studio. Ha curato il manuale del condominio oltre a pubblicare monografie ed edizioni scientifiche sullo stesso tema ed altri istituti collegati e connessi quali la multiproprietà, la comunione, la locazione, gli appalti e la responsabilità nel mandato.

Massimo Serra (a cura di) | 2020 Maggioli Editore

54.00 €  43.20 €

Sentenza collegata

120393-1.pdf 199kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento