Prescrizione dei contributi previdenziali – INPS: Messaggio 16 maggio 2012, n. 8447

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L’Istituto nazionale di previdenza sociale è intervenuta in prescrizione dei contributi previdenziali, con il messaggio n. 8447 del 16 maggio 2012 fornendo alcuni chiarimenti in merito ai termini prescrizionali disciplinati dalla circolare n. 31 del marzo 2012 [1].

Anzitutto nel messaggio di cui si tratta l’INPS afferma che una denuncia [2] che sia stata presentata dopo lo scadere del termine quinquennale dalla scadenza del versamento dei contributi non rappresenta un atto idoneo a rendere operante il meccanismo citato.

In nessun caso, specifica ancora l’istituto, si potranno recuperare i contributi per cui, alla data della denuncia, sia già maturata l’ordinaria prescrizione di 5 anni [3].

Per quanto concerne l’interruzione della prescrizione [4] appare indispensabile che l’INPS invii al datore di lavoro un atto interrutivo.

Come viene, inoltre, specificato nel messaggio del 2006 [5] nonché nella circolare del 2000 [6] tale atto dovrà contenere:

–         il nominativo nonché i dati anagrafici del prestatore di lavoro denunciante [7];

–         l’importo dei contributi omessi;

–         il periodo cui si riferisce l’omissione;

–         il regime sanzionatorio applicabile;

–         gli estremi della denuncia, con riguardo peculiare alla data di presentazione.

 

Come testualmente si può leggere nella circolare INPS n. 31 del 2 marzo 2012, sopra menzionata “la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti può, in talune ipotesi, determinare la conservazione del precedente termine decennale.

Occorre, tuttavia, precisare, in accordo con l’ormai costante giurisprudenza, che per tale si deve intendere soltanto la denuncia di omissione contributiva presentata all’Istituto dall’interessato (o dai superstiti) ai fini del recupero dei contributi non denunciati e che, in tal caso, l’allungamento del termine prescrizionale opera indipendentemente dal fatto che l’Istituto si attivi o meno, nei confronti del datore di lavoro inadempiente, con le opportune azioni di recupero.

Gli operatori della funzione accertamento e gestione del credito dovranno procedere alla tempestiva gestione delle denunce effettuando le verifiche documentali poste a fondamento della richiesta del lavoratore  e provvedendo,  in presenza di tutti gli elementi richiesti, alla quantificazione del credito dell’Istituto e alla notifica al contribuente dell’atto di diffida al pagamento di quanto richiesto.

La funzione vigilanza dovrà essere attivata esclusivamente qualora la documentazione agli atti della denuncia non consenta la definizione in via amministrativa della richiesta.

Per quanto riguarda gli atti interruttivi (o gli atti di inizio di procedure di recupero) posti in essere dall’Istituto e ritenuti idonei ai fini dell’applicazione del preesistente termine di prescrizione decennale, oltre a richiamare quanto già rappresentato in proposito con la circolare n. 69 del 25 maggio 2005, si precisa che tra questi rientra qualunque concreta attività di indagine o attività ispettiva compiuta dall’Istituto in qualità di titolare della contribuzione omessa.

Al contrario, non potranno ritenersi idonei a determinare l’applicabilità del termine decennale di prescrizione, atti d’iniziativa, assunti da soggetti diversi, tra i quali si annoverano i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell’omissione contributiva.

Ricorrendo tale fattispecie, l’omissione contributiva, analogamente a quanto previsto in caso di denuncia del lavoratore, dovrà essere notificata al contribuente riportando nell’atto di diffida il riferimento all’atto di accertamento posto a base della richiesta”.

 

 

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

 

Corte di Cassazione, Sez. Un., 7 marzo 2008 n. 6173

Il termine di prescrizione dei contributi previdenziali non può essere superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore, nella ipotesi in cui lo stesso sia il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.

Prima della sopra menzionata sentenza vi erano due contrapposti orientamenti che meritano di essere segnalati.

Secondo una prima interpretazione, seguita da cassazione n. 3213/2001, il richiamo ai termini di prescrizione deve intendersi riferito al termine decennale previgente, e non al termine ridotto quinquennale decorrente dal 1° gennaio 1996. Nella stessa linea si muove la successiva cassazione n. 2100/2003, secondo cui la riduzione a cinque anni del termine prescrizionale non comprende le contribuzioni maturate prima del 1° gennaio 1996.

Tale impostazione è confutata da cassazione n. 19334/2003, secondo cui la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1° gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza; per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge (prima del 17 agosto 1995), il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall’Istituto previdenziale adeguati atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell’evasione contributiva.

La successiva elaborazione giurisprudenziale conferma questo orientamento, stabilendo che in base alle norme in esame:

a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (dopo il 17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996;

b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall’Istituto previdenziale atti interruttivi ovvero siano iniziate procedure per il recupero dell’evasione contributiva; c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell’interruzione o alla data di inizio della procedura (cassazione n. 46/2004, n. 3846/2005, n. 9962/2005, n. 5622/2006, n. 26621/2006

  

 

 

Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano

 

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[1] In base all’art. 3, comma 9, lett. a) della L. 335/1995, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il termine di prescrizione della contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre Gestioni pensionistiche obbligatorie è ridotto da 10 a 5 anni, salvi i casi in cui la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti risulti idonea a determinare la conservazione del precedente termine decennale.

[2] Circolare INPS 31 del 2 marzo 2012: La denuncia costituisce lo strumento attraverso il quale il legislatore ha inteso offrire al lavoratore o ai suoi superstiti la possibilità di ottenere il riconoscimento della contribuzione non denunciata dal soggetto tenuto per legge all’adempimento contributivo che si trova in posizione di terzietà rispetto al denunciante. Pertanto, sono legittimati ad effettuare la denuncia i lavoratori subordinati o a progetto, i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, gli associati in partecipazione, i coadiuvanti dell’imprenditore artigiano e commerciante e i componenti del nucleo familiare dei lavoratori autonomi agricoli

[3] A titolo esemplificativo si chiarisce che, per contributi in scadenza a gennaio 2009, la prescrizione interviene a gennaio 2014. In presenza di una denuncia che interviene entro 5 anni dalla scadenza del contributo (per esempio a gennaio 2012), la prescrizione maturerà a gennaio 2019 (e cioè entro 10 anni dalla scadenza del contributo).

[4] In presenza di una denuncia del prestatore di lavoro oppure dei suoi superstiti.

[5] Cfr. messaggio del 24 ottobre 2006, n. 10922.

[6] Circolare INPS del 1 marzo 2000 n. 55.

[7] Questo anche nella ipotesi in cui la denunzia sia stata presentata dai superstiti.

Rinaldi Manuela

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