Prescrizione del reato: l’estinzione non si estende ai coimputati concorrenti
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in materia di estinzione del reato per prescrizione, con la sentenza n. 3391 depositata lo scorso 24 gennaio. Precisamente, il giudice di legittimità ha affermato che la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione non si estende ai coimputati nell’ambito dello stesso procedimento, che siano concorrenti nel medesimo reato commesso dal soggetto in favore del quale viene pronunciata la prescrizione.
La questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite riguarda l’estensione della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione al coimputato non impugnante; in particolare, ci si domanda se tale estensione è possibile solo qualora la sentenza di condanna del concorrente non sia ancora divenuta irrevocabile nei confronti dello stesso, ovvero se può operare anche qualora la prescrizione maturi successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia. In ogni caso, occorre che l’impugnazione non sia stata presentata in forza di motivi del tutto personali dell’impugnante.
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Gli orientamenti in giurisprudenza
Il primo dei due principali orientamenti sviluppatisi in seno alle Sezioni Unite ritiene che, a prescindere dai motivi di impugnazione, personali o meno che siano, l’effetto estintivo non può essere pronunciato nei confronti de coimputato se il giudizio di colpevolezza nei suoi confronti si è definito prima del maturarsi dell’estinzione.
Il secondo orientamento sostiene esattamente l’opposto, ritenendo che l’estensione può operare anche laddove la sentenza di condanna nei confronti del coimputato sia già passata in giudicato. Infatti, l’unico limite all’estensione sarebbe rappresentato dal carattere personale dei motivi di impugnazione.
Le Sezioni Unite hanno aderito al primo orientamento, ritenendo che l’estensione non operi nell’ipotesi in cui la prescrizione maturi successivamente all’intervenuta irrevocabilità della sentenza emessa nei suoi confronti.
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