Orbene, esaminiamo alcuni tra questi.
In materia di diritto penale, il d.d.l. n. 834, presentato innanzi alla Camera dei Deputati il 2 luglio del 2018, riguardante le modifiche al codice penale concernenti l’abolizione della pena dell’ergastolo, dispone l’abolizione della pena dell’ergastolo attraverso la previsione delle seguenti disposizioni legislative: a) art. 1 (“1. L’articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente: « ART. 17. – (Pene principali, altre pene e sanzioni sostitutive). – Le pene principali stabilite per i delitti sono la reclusione e la multa. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda. La legge prevede i casi e le condizioni per l’applicazione di altre pene e di sanzioni sostitutive delle pene principali e ne determina la specie».”); b) art. 2 (“1. L’articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente: « ART. 18. – (Denominazione e classificazione delle pene principali). – Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende la reclusione e l’arresto. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende la multa e l’ammenda».”); c) art. 3 (“1. L’articolo 22 del codice penale è abrogato.”); d) art. 4 (“1. La pena dell’ergastolo irrogata prima della data di entrata in vigore della presente legge è sostituita con la pena della reclusione per un periodo di trenta anni.”); e) (“1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, nel codice penale e nel codice di procedura penale, nonché nelle altre disposizioni dei codici, delle leggi e dei regolamenti vigenti, il riferimento alla pena dell’ergastolo è da intendersi sostituito con il riferimento alla pena della reclusione per un periodo di trenta anni”).
Le novità processuali
In materia di procedura penale, viceversa, vanno segnalati i seguenti progetti di legge.
Invece, in materia di procedura penale, con il d.d.l. n. 551, comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 2 luglio del 2018, è stato proposto di abrogare il divieto di reformatio in peius nel processo d’appello in caso di proposizione dell’impugnazione da parte del solo imputato prevedendo, da una parte, che, all’“articolo 597 del codice di procedura penale, il comma 3 è abrogato” (art. 1), dall’altra, che il “comma 3 dell’articolo 597 del codice di procedura penale, abrogato ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, continua ad applicarsi, in via transitoria, a tutti i provvedimenti per i quali può essere proposto appello e in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già iniziato a decorrere i termini per proporre l’appello principale o l’appello incidentale. Il medesimo comma continua ad applicarsi altresì a tutti i provvedimenti giurisdizionali in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stato depositato un atto di appello” (art. 2).
Sono state altresì proposte delle modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela dell’identità delle fonti delle informazioni giornalistiche mediante il d.l.l. n. 836, comunicato alla Presidenza del Senato il 2 ottobre del 2018 con cui, con un unico articolo, è sancito che il “comma 3 dell’articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione»”.
Infine, sia per quanto attiene il codice penale che il codice di procedura penale, con il d.l.l. n. 541, presentato alla Camera dei Deputati il 18 aprile 2018, è stato proposto di apporre delle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di protezione dei minori i cui genitori siano tratti in arresto o sottoposti a pene detentive o a misure cautelari restrittive della libertà personale.
Nel dettaglio, questo progetto di legge, consta di 13 articoli ossia: art. 1 (“1. All’articolo 371 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « 3-bis. Il procuratore della Repubblica, quando procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), o, comunque, dei delitti previsti dall’articolo 609-decies del codice penale, laddove emergano situazioni pregiudizievoli per l’integrità psicofisica di soggetti minorenni, riconducibili a condotte dei genitori idonee a integrare i presupposti per l’eventuale adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, ne dà immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni. 3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis si applica il comma 1 e gli uffici diversi che procedono a indagini collegate nei distinti procedimenti penali e civili si coordinano tra loro avendo cura che l’eventuale audizione del minore avvenga con le cautele necessarie e per una sola volta. Gli uffici diversi possono altresì compiere congiuntamente specifici atti e si raccordano nella fase esecutiva dei distinti provvedimenti, contemperando le esigenze di segretezza delle indagini penali con quelle di tutela dei minori coinvolti».”); art. 2 (“1. Dopo l’articolo 387 del codice di procedura penale è inserito il seguente: « ART. 387-bis. – (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di soggetto maggiorenne che abbia figli di età inferiore a diciotto anni). – 1. Nell’ipotesi in cui il soggetto arrestato o fermato per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), o, comunque, dei delitti previsti dall’articolo 609- decies del codice penale sia maggiorenne e abbia figli di età inferiore a diciotto anni, la polizia giudiziaria, senza ritardo, dà notizia dell’avvenuto arresto o fermo alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio, per l’adozione delle opportune misure di tutela nei confronti della prole».”); art. 3 (“1. All’articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. L’ordinanza con cui il giudice applica la misura degli arresti domiciliari o quella della custodia cautelare in carcere per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), o, comunque, dei delitti previsti dall’articolo 609-decies del codice penale nei confronti di un soggetto maggiorenne che ha figli di età inferiore a diciotto anni è comunicata alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio, per l’adozione delle opportune misure di tutela nei confronti della prole».”); art. 4 (“1. Dopo il comma 3 dell’articolo 347 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «3-bis. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), o, comunque, dei delitti previsti dall’articolo 609-decies del codice penale, nonché quando emergano situazioni comunque pregiudizievoli per l’integrità psico-fisica di soggetti di età inferiore a diciotto anni, la polizia giudiziaria, senza ritardo, segnala alla procura della Repubblica presso il tri-bunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni ogni notizia utile, anche ai fini dell’eventuale adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile».”); art. 5 (“1. Al primo comma dell’articolo 609-decies del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni».”); art. 6 (“1. Al comma 4 dell’articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In presenza di figli minori di diciotto anni la procura della Repubblica e la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni hanno l’obbligo di contemperare le esi-genze cautelari del procedimento penale in corso con quelle derivanti dal diritto dei minori a intrattenere le relazioni indispensabili per il loro normale sviluppo psico-fisico. ».”); art. 7 (“1. Dopo il comma 3 dell’articolo 656 del codice di procedura penale è inserito il seguente: « 3-bis. Se il condannato è un soggetto maggiorenne che ha figli di età inferiore a diciotto anni, l’ordine di esecuzione è comunicato alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio, per l’adozione delle opportune misure di tutela nei confronti della prole».”); art. 8 (“1. All’articolo 296 del codice di proce-dura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Il provvedimento che dichiara la latitanza di un soggetto che ha figli di età inferiore a diciotto anni è comunicato tempestivamente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni competenti per territorio, per l’adozione delle opportune misure di tutela nei confronti della prole».”); art. 9 (“1. Dopo il primo comma dell’articolo 572 del codice penale è inserito il seguente: «La pena di cui al primo comma si applica anche a chiunque, in violazione dei doveri educativi connessi alla responsabilità genitoriale, arrechi pregiudizio all’integrità psico-fisica di un minore sottoposto alla sua autorità o a lui affidato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia. Per doveri educativi connessi alla responsabilità genitoriale, ai fini di cui al presente comma, devono intendersi quelli richiamati dall’articolo 29 della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176».”); art. 10 (“1. Il comma 1 dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 13 maggio 2005, n. 138, è sostituito dai seguenti: «1. Ogni volta che soggetti minori nei cui confronti è stata avanzata una proposta di speciali misure di protezione sono affi-dati a persone non incluse nella proposta stessa o che rifiutano di sottoporsi alle misure, la Commissione centrale ne dà tempestiva informazione all’ufficio del pub-blico ministero presso il tribunale per i minorenni, per l’eventuale adozione di prov-vedimenti ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, e a quello presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito è il luogo dell’ultima residenza del minore. 1-bis. Nei casi in cui è segnalato dall’autorità provinciale di pubblica sicurezza o comunque emerge dalle indagini il rischio di una situazione di imminente pre-giudizio o pericolo per i soggetti minori tale da richiedere provvedimenti urgenti, il procuratore della Repubblica, contestualmente alla proposta di ammissione al piano provvisorio di protezione, ne dà tempestiva informazione all’ufficio del pubblico mini-stero presso il tribunale per i minorenni e a quello presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito è il luogo dell’ultima residenza del minore, per l’eventuale adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 e del capo II del titolo IX del libro I del codice civile. La segnalazione è altresì operata per l’eventuale adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 332 del codice civile».”); art. 11 (“1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Ministro dell’interno 13 maggio 2005, n. 138, è inserito il seguente: «1-bis. Intervenuta la proposta di am-missione al piano provvisorio di protezione e sino alla delibera della Commissione centrale, il Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza autorizza, per situazioni di eccezionale urgenza, l’au-torità provinciale di pubblica sicurezza ad avvalersi degli stanziamenti previsti dall’ar-ticolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo, 1991, n. 82, specificandone i contenuti e la destinazione, al fine di assicurare, mediante personale specializ-zato appartenente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia o mediante accordi con le strutture pubbliche sul territorio, la necessaria assistenza psicologica ai minori in situazione di disagio».”); art. 12 (“1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Ministro dell’interno 13 maggio 2005, n. 138, è inserito il seguente: «1-bis. Intervenuta la proposta di am-missione al piano provvisorio di protezione e sino alla delibera della Commissione cen-trale, il Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza autorizza, per situazioni di eccezionale urgenza, l’autorità provinciale di pubblica sicurezza ad avvalersi degli stanziamenti previsti dall’articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, specificandone i contenuti e la destinazione, al fine di assicurare, tramite specifiche intese con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, l’assolvimento degli obblighi scolastici da parte dei minori e di assicurare la loro tutela».”); art. 13 (“1. All’articolo 332 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nell’ambito della disciplina posta a tutela dei collaboratori e testimoni di giustizia, in caso di ammissione a un piano provvisorio di protezione o della delibera di speciali misure di protezione in favore di un soggetto maggiorenne con figli di età inferiore a diciotto anni, il procuratore della Repubblica né da notizia al tribunale per i minorenni e al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni per l’eventuale adozione di provvedimenti ai sensi del primo comma, qualora ne ricor-rano i presupposti ».”).
In particolare, come si evince dalla relazione di accompagnamento a questo progetto di legge, “gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7, modificando gli articoli 371, 292, 347 e 656 e introducendo l’articolo 387-bis del codice di procedura penale nonché modificando l’articolo 609-decies del codice penale, intervengono per affermare l’obbligo di informazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dell’avvenuto arresto o fermo, dell’applicazione di una misura cautelare a carattere restrittivo o della sentenza di condanna a pena detentiva o della dichiarazione di latitanza emessa nei confronti di uno o entrambi i genitori di minori di diciotto anni e del coordinamento degli uffici giudiziari in pre-senza di minori. L’articolo 6, modificando l’articolo 275 del codice di procedura penale, stabilisce l’obbligo della procura della Repubblica e della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di contemperare le esigenze di custodia cautelare dei genitori di figli minori di diciotto anni con i diritti al normale sviluppo psicofisico di questi ultimi. L’articolo 8 modifica l’articolo 296 del codice di procedura penale, fissando l’obbligo di comunicare la dichiarazione di latitanza di soggetti genitori di minori alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni competenti per territorio per gli adempimenti di competenza. L’articolo 9 modifica l’articolo 572 del codice penale, al fine di affermare la tutela dei minori in presenza di rischi di indottrinamento mafioso. Gli articoli 10, 11 e 12, modificando gli articoli 9, 10 e 11 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno n. 138 del 2005, intendono colmare il vuoto di tutela tra la proposta di ammissione dei collaboratori di giustizia al piano provvisorio di protezione e la relativa delibera della Commissione centrale, al fine di evi-tare situazioni prolungate di limbo assi-stenziale per il minore, oltre che di mancato assolvimento degli obblighi scolastici. Infine, l’articolo 13 modifica l’articolo 332 del codice civile, introducendo un meccanismo premiale per i soggetti genitori di figli minori ammessi a piani di protezione ai fini della loro riammissione alla responsabilità genitoriale, qualora ne siano stati privati da un provvedimento precedente, al fine esplicito di incoraggiare la scelta di intraprendere un percorso di legalità”.
Con questo disegno normativo, pertanto, come tra l’altro postulato dagli stessi firmatari di questa proposta, si vuole “affrontare uno degli aspetti più significativi della questione dell’infanzia violata, quella del cosiddetto indottrinamento mafioso, cioè l’esposizione quotidiana e costante dei minori, figli di genitori appartenenti alla criminalità organizzata, alle logiche antisociali e apertamente contra legem che i clan pongono alla base della loro stessa sopravvivenza”.
Rilevato ciò, sempre per quanto riguarda il diritto penale, sia sostanziale che procedurale, si segnala da ultimo il d.d.l. n. 817, depositato alla Camera dei Deputati il 28 giugno del 2018, avente ad oggetto modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di circostanza aggravante per taluni delitti commessi nei confronti di donne.
Nel dettaglio, alla luce di questo progetto di legge, si vuole inserire nel codice penale un’aggravante speciale per reati commessi a danno di donne attraverso l’inserimento, dopo l’art. 612 bis c.p., dell’art. 612 ter c.p. con il quale è disposto quanto segue: “Per i delitti previsti dagli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609- octies, 609-undecies, 610, 612, 612-bis e 613, commessi a danno di donne e tali da provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, compresi gli atti idonei a determinare la coercizione o la privazione della libertà, la pena è aumentata dalla metà fino a due terzi. Nel caso di morte della persona offesa si applica comunque la pena dell’ergastolo. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con la circostanza aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a essa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante».”.
A fronte di tali circostanze speciali con effetto speciale, che prevedono un consistente aumento della pena se gli illeciti penali ivi previsti a danno di donne nei termini precisati da questa norma, è altresì disposto che all’“articolo 165 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi di condanna per i delitti pre-visti dagli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 605, 609-bis, 609- quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-un-decies, 610, 612, 612-bis e 613, aggravati ai sensi dell’articolo 612-ter, la sospensione condizionale della pena è comunque subor-dinata al pagamento integrale del risarcimento del danno alla persona offesa” e dunque, se questi fatti sono commessi contro le donne, per ottenere questo beneficio, bisogna risarcire integralmente la vittima.
Oltre a ciò, è disposto che al “comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale è aggiunto infine il seguente periodo: « Salvo quanto previsto dal secondo e terzo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 605, 609-bis, 609- quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-un-decies, 610, 612, 612-bis e 613, aggravati ai sensi dell’articolo 612-ter del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»”.
Tal che, in presenza di questo elemento accidentale, di norma verrebbe applicata la custodia cautelare in carcere.
Infine, da un lato, è sancito che dopo “la lettera d-ter) del comma 2 dell’articolo 380 del codice di procedura penale è inserita la seguente: « d-quater) delitti di cui agli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 600, 600-bis, 600- ter, 601, 605, 609-bis, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies, 609-undecies, 610, 612, 612-bis e 613, aggravati ai sensi dell’arti-colo 612-ter del codice penale»”, dall’altro, è contemplato che, al “comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: « e 630 » sono sostituite dalle seguenti: «, delitti di cui agli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609- undecies, 610, 612, 612-bis e 613, aggravati ai sensi dell’articolo 612-ter del codice penale, e 630»”.
Da ciò discende che per i reati così aggravati, per un verso, sarebbe previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, per altro verso, sarebbe precluso di norma al condannato la possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione per questa tipologia di illeciti penali.
Conclusa la disamina di queste proposte di legge, non resta che vedere quali di esse verrà approvata dal Parlamento e, in tale ipotesi, con tali norme di legge (così come concepiti dai loro firmatari), o con delle modifiche.
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