Presenza di più persone riunite: aggravante ex art. 628, co. 3 n. 1 c.p.?

Allegati

La Corte di Cassazione si è espressa in merito alla sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 628, co. 3 n. 1 c.p. attraverso una recente sentenza.

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Indice

Corte di Cassazione – Sez. II Pen. – Sentenza 36895 del 6 settembre 2023

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1. La questione

La Corte di Appello di Bologna confermava una sentenza resa dal Tribunale di Bologna che, a sua volta, aveva dichiarato la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di rapina aggravata in concorso.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 628 comma 3 n. 1 c.p., relativa alla presenza di più persone riunite, in quanto nel caso in esame, ad avviso del legale, non vi era stato alcun contributo all’azione esecutiva da parte dell’assistito, né la sua presenza era stata in alcun modo percepita da parte della persona offesa.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all’esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime (Sez. 2, Sentenza n. 40860 del 20/09/2022).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando ricorre l’aggravante prevista dall’art. 628 comma 3 n. 1 c.p. relativa alla presenza di più persone riunite.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all’esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime.
Tale provvedimento, quindi, ben può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza (o meno) di questo elemento accidentale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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