Prestazioni aggiuntive del personale sanitario: flat tax al 15%

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Il D.L. 73/2024, recante “Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie”, convertito in L. 107/2024, dispone all’art. 7 una flat tax al 15% sui compensi corrisposti per le ore di lavoro straordinario rese da medici e infermieri. La finalità del decreto è quella di incentivare il personale sanitario allo svolgimento di prestazioni supplementari, per arginare la carenza di personale, in modo da ridurre le liste d’attesa. Per approfondimenti si consiglia: Codice tributario 2024

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Indice

1. La normativa di riferimento


L’art. 7 del dl n. 73/2024 rubricato – Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario – testualmente dispone che: 1. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità – triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell’articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. 2. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità – triennio 2019-2021, rideterminati ai sensi dell’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. 3. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 sono valutati in 72,8 milioni di euro per l’anno 2024, 131,5 milioni di euro per l’anno 2025, 135,9 milioni di euro per l’anno 2026 e 135,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. 4. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 sono valutati in 15,6 milioni di euro per l’anno 2024, 28,8 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026 e 29,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. 5. Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate dal sostituto d’imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 6. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, valutati in 88,4 milioni di euro per l’anno 2024, 160,3 milioni di euro per l’anno 2025, 165,9 milioni di euro per l’anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede: a) quanto a (5 milioni) di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute; b) quanto a 23 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 7 giugno 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all’erario; c) quanto a 55,146 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; d) quanto a (32 milioni) di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e) quanto a 160,3 milioni di euro per l’anno 2025, 165,9 milioni di euro per l’anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno (2027, mediante)  corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 246 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 160,3 milioni di euro per l’anno 2025, 165,9 milioni di euro per l’anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027”. Per approfondimenti si consiglia: Codice tributario 2024

FORMATO CARTACEO

Codice Tributario 2024

Il volume è aggiornato a: L. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale); D.L. 104/2023, conv. in L. 136/2023 (Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse); L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024); D.L. 215/2023 (c.d. Milleproroghe) e ai Decreti legislativi attuativi della riforma fiscale: D.Lgs. 209/2023 (fiscalità internazionale); D.Lgs. 216/2023 (irpef); D.Lgs. 219/2023 (statuto del contribuente); D.Lgs. 220/2023 (contenzioso tributario); D.Lgs. 221/2023 (adempimento collaborativo); D.Lgs. 1/2024 (adempimentitributari); D.Lgs. 13/2024 (accertamento tributario e concordato preventivo biennale) e riporta:Parte I: Disciplina di rilievo sovranazionaleParte II: Imposte dirette (Testo Unico, Norme complementari)Parte III: Imposte indirette (IVA, Norme complementari IVA, Imposta di registro,Imposte ipotecarie e catastali, Imposta di bollo, Imposta sulle successioni edonazioni, Tassa sulle concessioni governative, Web tax)Parte IV: Tributi locali e regionaliParte V: Imposte straordinarieParte VI: Diritti del contribuente e interpelloParte VII: Anagrafe tributaria e codice fiscaleParte VIII: AccertamentoParte IX: RiscossioneParte X: Agevolazioni fiscaliParte XI: Sanzioni amministrative e penaliParte XII: ContenziosoParte XIII: Riforma fiscaleParte XIV: Novità normativeChiude il volume l’indice cronologicoLuigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

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2. L’applicazione della normativa in commento


La norma in scrutinio determina l’applicazione di un’aliquota unica pari al 15% in sostituzione dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. Tuttavia, per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte sui redditi. L’imposta viene applicata dal sostituto d’imposta con riferimento ai compensi erogati a decorrere dallo scorso 8 giugno 2024. Con la finalità di permettere ai sostituiti d’imposta l’adempimento dell’onere di versamento dell’imposta sostitutiva mediante Mod. F24, con la risoluzione AE n. 36/E/2024, sono stati istituiti i codici tributo da esporre nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto stesso effettua la ritenuta e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.

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3. I codici tributo istituiti per le prestazioni aggiuntive


Si riportano di seguito i codici tributo in questione:
– 1607 – Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sicilia e versata fuori regione;
– 1922 – Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sardegna e versata fuori regione;
– 1923 – Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione;
– 1308 – Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento.
Per i sostituti d’imposta tenuti a utilizzare il Mod. F24 Enti pubblici (F24 EP) sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
– 171E – Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario;
– 172E – Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione;
– 173E – Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione.

Avvocato Rosario Bello

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