Presunzione di innocenza: il d.lgs. 198/2024 e novità introdotte

Modifiche apportate all’art. 114 c.p.p. dal d.lgs. n. 198/2024, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 23/12/2024, in materia di presunzione d’innocenza.

Allegati

Le modifiche apportate all’art. 114 cod. proc. pen. dal d.lgs. n. 198 del 2024. In data 23 dicembre del 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il d.lgs., 10 dicembre 2024, n. 198 (d’ora in poi: d.lgs. n. 198 del 2024), recante disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
In particolare, come trapela dalla relazione illustrativa, la ragione dell’emanazione di siffatto atto avente forza di legge risiede nel fatto che, con “l’articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (Legge di delegazione europea 2022 – 2023), il Governo è stato delegato ad adottare, con uno o più decreti legislativi da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, le disposizioni necessarie «[a]l fine di garantire l’integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 [sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali], anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, nonché di assicurare l’effettivo rispetto dell’articolo 27, secondo comma, della Costituzione»”[1].
Più nel dettaglio, per “l’esercizio della delega, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stato dettato anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: «modificare l’articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell’articolo 21[2] della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24[3]  e 27[4] della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3[5] e 4[6] della direttiva (UE) 2016/343”[7].
Premesso ciò, il decreto legislativo qui in esame consta di tre articoli, di cui uno con cui è stato modificato l’art. 114 cod. proc. pen. dando attuazione “al criterio specifico di delega sopra ricordato”[8], vale a dire l’art. 2, mentre gli altri due prevedono rispettivamente:
“la descrizione dell’oggetto dell’intervento normativo”[9] (così: l’art. 1);
“la clausola di invarianza finanziaria” [10] (così: l’art. 3).
Scopo del presente scritto è dunque quello di vedere, per dovere di completezza espositiva, oltre le novità che interessano l’art. 114 cod. proc. pen. per effetto dell’art. 2, anche quanto previsto da questi altri due precetti normativi.
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D.lgs. 198/2024: testo in Gazzetta

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Indice

1. L’oggetto del decreto 198/2024 e la presunzione d’innocenza


L’art. 1, co. 1, d.lgs. n. 198 del 2024 delimita il campo di intervento di codesta normativa nei seguenti termini: “Il presente decreto reca disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”.
Orbene, tale precetto normativo, così strutturato, non fa altro che declinare “l’oggetto dell’intervento normativo che è quello illustrato in premessa, vale a dire il rafforzamento di alcuni aspetti in materia di presunzione di innocenza delle persone sottoposte a indagini o imputate nel corso di un procedimento penale, in conformità agli aspetti fondamentali ed ai livelli di protezione e garanzia all’interno del quadro normativo unionale”[11].
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2. Le modifiche apportate all’art. 114 cod. proc. pen.


Venendo a trattare l’oggetto della riforma, l’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 198 del 2024 emenda l’art. 114 cod. proc. pen. che, come è noto, regolamenta il divieto di pubblicazione di atti e di immagini, nei seguenti termini: “All’articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «, fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292» sono soppresse;
b) dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente: «6-ter. Fermo quanto disposto dal comma 7, è vietata la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.».
Dunque, in virtù di tali modificazioni, per un verso, “al comma 2 dell’articolo 114 cod. proc. pen. viene soppresso l’inciso finale «, fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292», che la c.d. riforma Orlando aveva interpolato nella disposizione codicistica – in verità riferita unicamente ad atti del procedimento, e non già a provvedimenti – al fine di escludere espressamente, dal divieto di pubblicazione ivi previsto, le ordinanze applicative di misure cautelari personali”[12], per altro verso, viene introdotto “l’ulteriore comma 6-ter, con il quale viene riaffermata la possibilità di pubblicare il contenuto degli atti non più coperti da segreto, mentre riafferma il divieto di pubblicazione delle ordinanze che applichino una misura di custodia cautelare fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare”[13]; in altri termini, per effetto di questo innesto legislativo, è mantenuta “ferma la regola generale della pubblicabilità del contenuto degli atti non più coperti da segreto, fa divieto di pubblicare le ordinanze che applichino una misura di custodia cautelare, replicando quindi l’esplicita limitazione a tali più gravi provvedimenti restrittivi contenuta nella norma di delega”[14], oltre ad essere “altresì riprodotta la limitazione temporale del divieto «fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare»”[15].

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3. Clausola di invarianza finanziaria


L’art. 3, co. 1, d.lgs. n. 198 del 2024, infine, dispone, da un lato, che dall’“attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (primo periodo), dall’altro, che le “amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (secondo periodo).
Dunque, secondo l’intenzione del legislatore, siffatte disposizione legislative, così concepite, sotto il profilo finanziario, “hanno carattere precettivo apprestando idonee garanzie per coloro per i quali non sussiste ancora un provvedimento di condanna almeno in primo grado e che possono godere del diritto ad essere considerati innocenti”[16] e, pertanto, “dall’attuazione del decreto legislativo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”[17].

Note


[1] Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo recante disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in camera.it, p. 1.
[2]Ai sensi del quale: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.
[3]Secondo cui: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.
[4]Alla stregua del quale: “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”.
[5]Per cui: “Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza”.
[6]Secondo il quale: “1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità. 2. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell’obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l’articolo 10. 3. L’obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico”.
[7]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo recante disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in camera.it, p. 1.
[8]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo recante disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in camera.it, p. 1.
[9]Ibidem, p. 1.
[10]Ibidem, p. 1.
[11]Relazione tecnica afferente il decreto legislativo recante disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in camera.it, p. 1.
[12]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo recante disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in camera.it, p. 1.
[13]Relazione tecnica afferente il decreto legislativo recante disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in camera.it, p. 1.
[14]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo recante disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in camera.it, p. 1.
[15]Ibidem, p. 1.
[16]Relazione tecnica afferente il decreto legislativo recante disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in camera.it, p. 1.
[17]Ibidem, p. 1.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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