Presunzione pari responsabilità: portata e oneri prova

Allegati

La presunzione di pari responsabilità ex. Art. 2054 ii comma cc ha portata residuale e non può assumere portata di clausola generale limitativa della responsabilità del danneggiante.
Con la sentenza numero 21630 del 20/07/2023 la III sezione della suprema Corte (Pres. Scarano – relatore Gorgoni) chiarisce la portata della presunzione di pari responsabilità ex. art. 2054 II comma cc e gli oneri probatori del danneggiato sul punto.

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Corte di Cassazione -Sez. III civ.- ordinanza n. 21630 del 20-07-2023

Cass.-civ.-Sez.-III-n.-21630.pdf 101 KB

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Indice

1. I fatti di causa e i giudizi di merito


Tizio, conducente di un motociclo, veniva coinvolto in un sinistro stradale dal quale conseguiva gravissime lesioni fisiche; in particolare questi, impegnato l’incrocio e godendo del diritto di precedenza, veniva travolto da Caio che, invece, intraprendeva l’intersezione senza rispettare l’obbligo prescritto e segnalato.
Tizio agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti, solo in parte ristorati dall’assicuratore nella fase stragiudiziale.
Sia in primo che in secondo grado, rispettivamente dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Palermo, veniva riconosciuto un concorso di colpa a Tizio, in quanto i giudici di merito affermavano che questi non avesse fornito la prova di aver fatto di tutto per evitare il sinistro. In particolare a Tizio veniva attribuita la condotta in contrasto con l’art. 145 del codice della strada, che impone agli utenti della strada di prestare la massima attenzione e prudenza nell’approssimarsi ad un incrocio.


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2. Il giudizio in Cassazione


Ricorreva per cassazione Tizio, censurando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360, 1 comma n. 3, c.p.c., per avere, la Corte di merito, ascrittogli la corresponsabilità nella causazione del sinistro stradale nella misura del 25% malgrado la prova fornita in giudizio della responsabilità esclusiva di Caio, il quale, invece, aveva del tutto omesso di allegare e provare una condotta, seppur in parte esente da responsabilità.
In particolare Tizio affermava che la Corte d’appello aveva fatto cattivo governo della presunzione di cui all’art. 2054 II comma cc, arrivando ad affermare che grava sull’attore l’onere di aver tenuto una condotta conforme alle regole del codice della strada pur in presenza della prova della condotta avversa, da sola idonea a provocare il sinistro, così mancando di valorizzare la portata residuale dell’art. 2054 II comma cc.
La Suprema Corte accoglie il ricorso, affermando che la presunzione di cui all’art. 2054 II comma cc “non può essere intesa nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sè del tutto idonea a cagionare l’evento, l’apporto causale colposo dell’altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto”. La Suprema Corte richiama anche i propri precedenti sul punto, tra cui Cass. 7/06/2011, n. 14208.
In particolare, e rilevando anche un difetto di motivazione, la Suprema Corte ha affermato che la Corte d’Appello ha quantificato nel 25% il presunto apporto causale colposo di Tizio con una “frase di stile, priva di ogni anche solo ipotetico riferimento a ciò che sarebbe stato possibile fare e che non era stato fatto” da parte di Tizio, “sicchè l’applicazione dell’art. 2054 c.c. ha assunto l’impropria valenza di clausola limitativa della responsabilità piuttosto che di norma volta a sollecitare la cautela dei conducenti ed a risolvere i casi dubbi” In altri termini, secondo la Suprema Corte, “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, 2 comma, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
Sul punto si veda Cass., 4/4/2019, n. 9353 e Cass., 5/12/2011, n. 26004.
Il ricorso viene così, accolto, e la causa rimessa alla Corte d’appello in diversa composizione perché sia decisa applicando i suddetti principi.

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