Presunzione pari responsabilità: funzione sussidiaria

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La presunzione di pari responsabilità ex. art. 2054 II comma cc, ha funzione sussidiaria e trova applicazione soltanto quando le risultanze probatorie non consentono al Giudice di ricostruire le condotte dei due conducenti e pervenire alla valutazione delle reciproche, eventualmente graduate, responsabilità.
Con la sentenza numero 15152 del 30/05/2023 la III sezione della suprema Corte (Pres. Scarano – relatore Rossello) ancora una volta interviene nell’uso allegro e automatico che i giudici di merito fanno della presunzione di pari responsabilità ex. art. 2054 II comma cc, ribadendo l’ovvio; vale a dire che la presunzione de quo ha portata residuale e trova applicazione soltanto qualora le risultanze istruttorie non riescano a delineare una chiara dinamica incidentale da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti.

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Corte di Cassazione -sez. III civ.- sentenza n.15152 del 30-05-2023

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Indice

1. I fatti di causa e i giudizi di merito


Tizio, in seguito ad un sinistro della strada subiva lesioni fisiche per il cui risarcimento conveniva in giudizio l’assicuratore del veicolo antagonista.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento parziale della domanda, in quanto il Tribunale di Taranto riconosceva una concorsualità all’attore al 50%, non avendo questi superato la presunzione di pari responsabilità ex. art. 2054 II comma cc.
La sentenza veniva impugnata, e la Corte d’appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado, affermando che l’istruttoria nulla aveva dimostrato in ordine alla condotta di guida di Tizio, il quale, quindi, non aveva superato la presunzione ex. art. 2054 II comma cc.


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2. Il giudizio in Cassazione


Tizio ricorreva per cassazione sulla scorta di due motivi.
Con il primo censurava la violazione degli articoli 2043 e 2054 I comma cc, affermando che la dinamica incidentale accertata nei giudizi di merito e richiamata in sentenza, vale a dire l’invasione di corsia del veicolo antagonista, era da sola idonea a dimostrare la responsabilità esclusiva di quest’ultimo nella causazione del sinistro, con conseguente superamento della presunzione di cui al II comma dell’art. 2054 cc.
Con il secondo motivo, invece, si censurava espressamente la falsa applicazione del II comma dell’art. 2054 cc affermando che i giudici di merito avevano erroneamente applicato la norma laddove la stessa afferma che il presunto concorso è inapplicabile se almeno la condotta positiva di uno dei due conducenti è accertata, chiedendo, quindi, in via subordinata l’applicazione di un concorso di colpa maggioritario del veicolo di controparte.
La Corte decide congiuntamente i due motivi, ribadendo innanzitutto il principio che “La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, 2 comma, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”.
La Corte richiama i suoi innumerevoli precedenti Cass. 12408/2011, Cass. 26004/2011, Cass. 9353/2019, Cass. 12884/2021.
In ragione di tanto, la Suprema Corte, richiamando i propri arresti, ribadisce che “La norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro” (Cass. 29883/2008).
Ancora la III Sezione ricorda che “in tema di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma, non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. n. 15434/04), tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell’art. 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro – da parte del giudice – e con l’attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass. n. 456/05)” (così Cass., Sez. III, sent. 5/12/2011, n. 26004).
In particolare, la Corte ricorda che “la certezza della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l’evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l’altro conducente dalla presunzione – che mantiene un carattere residuale – della sua concorrente responsabilità di cui all’art. 2054, 2 comma, c.c. nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell’evento, rendendo non corretta l’applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all’ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell’incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti (v. Cass., Sez. III, 13/5/2021, n. 12884; in precedenza, Cass., Sez. III, 7/6/2011, n. 12408)”.
La Corte quindi censura i Giudici di merito, e segnatamente la Corte d’appello, laddove ha affermato erroneamente che “dall’istruttoria svolta nel pregresso grado di giudizio entrambi i conducenti abbiano violato i normali precetti di prudenza imposti dalle norme sulla circolazione stradale. Detta accertata inosservanza porta, questa Corte, a ritenere un’incidenza del concorso di colpa in capo all’appellante, sig. A.A., pari al 50%”.
Cosi argomentando, quindi, la Corte ha mancato di valutare le effettive condotte dei conducenti e ha automaticamente applicato la presunzione di pari responsabilità, considerando che il rapporto di incidente dei Carabinieri invece accertava la invasione di corsia del veicolo antagonista. La risultanza istruttoria, imponeva quindi al giudice di merito una valutazione complessiva delle condotte, per poi eventualmente giungere anche ad un concorso di colpa che, però, non potrà essere quello presunto ex. art. 2054 II comma cc.
La sentenza veniva cassata e rinviata alla corte d’appello per la decisione che si dovrà attenere agli esposti principi.

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