Prima condanna per ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione

Un provvedimento importante , che non può che essere condiviso, quello emesso dal G.I. ******************** che, applicando la sanzione prevista dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 «Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio» indurrà certamente ad un minimo di riflessione quanti hanno inteso o intenderanno mancare di partecipare al procedimento di mediazione adducendo, a giustificazione, argomentazioni “semplicistiche e vaghe”.

Infatti, come rilevato dal Tribunale di Termini Imerese, che sciogliendo la riserva il 9 maggio 2012 condanna nella prima udienza i convenuti al versamento in favore dell’Erario di una somma d’importo corrispondente al contributo unificato, non costituisce giustificato motivo la mancata partecipazione al procedimento di mediazione l’inutilità dello stesso, addotto dai difensori dei convenuti, in ragione “dell’acclarata e atavica litigiosità delle parti”.

Per il magistrato giudicante le ” giustificazioni addotte non possono in alcun modo ritenersi valide, in considerazione del fatto che l’espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione anche successivamente alla proposizione della controversia è espressamente contemplato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, ed in considerazione altresì del fatto che la sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti non può di per se sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, giacché tale procedimento é precipuamente volto ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti”.

Il giudice, pertanto, a norma dell’art. 8, comma 5, del d.lg.vo n. 28 del 2010 nel testo modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 applica la sanzione rilevando che la stessa, prescinde del tutto dall’esito del giudizio e non è necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia.

 

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE

in persona del Giudice dr. **************
nel procedimento iscritto al n…… dell’anno 2011 del Ruolo Generale
vertente tra

A

CONTRO
B e C

letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 09/05/2012 ;

-rilevato che con ordinanza del 21/12/2011 le parti sono state onerate di procedere ad un nuovo tentativo di mediazione, in considerazione della illegittimità del tentativo precedentemente espletato, determinata dalla mancata comunicazione alla parte convocata della domanda di mediazione proposta dalla parte richiedente la mediazione;

-rilevato che il nuovo tentativo di mediazione ritualmente espletato ha avuto esito negativo a causa della mancata partecipazione degli odierni convenuti, attestata dal verbale di esito negativo del 16/04/2012 prodotto in atti dalla parte attrice;

-rilevato che la difesa dei convenuti ha giustificato la mancata partecipazione al tentativo obbligatorio di mediazione affermandone la inutilità in ragione del fatto che tale tentativo era stato espletato dopo la sezione civile proposizione del giudizio ed affermando l’impossibilita di una rinuncia anche parziale alle contrapposte ragioni delle parti “anche in ragione della acclarata ed atavica litigiosità tra le suddette” (cf. fax dell’11/04/2012 inviato all’organismo di mediazione, prodotto in giudizio dalla difesa della parte convenuta);

-ritenuto che le giustificazioni addotte non possono in alcun modo ritenersi valide, in considerazione del fatto che l’espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione anche successivamente alla proposizione della controversia e espressamente contemplato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, ed in considerazione altresì del fatto che la sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti non puo di per se sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, giacché tale procedimento e precipuamente volto ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti;

-rilevato che ai sensi dell’art. 8, comma 5, del d.lg.vo n. 28 del 2010, nel testo modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, va pronunciata condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo;

-rilevato che la norma in questione e applicabile ratione temporis alla fattispecie presente, trattandosi di procedimento obbligatorio di mediazione svolto successivamente all’entrata in vigore del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;

-rilevato che la lettera della citata disposizione, in virtù dell’uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha partecipato al procedimento non fornisca una idonea giustificazione alla propria condotta;

-rilevato che l’irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall’esito del giudizio e che tale -irrogazione non può, pertanto, ritenersi necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia;

-ritenuto, pertanto, che la sanzione pecuniaria in questione ben può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio;

-rilevato che le parti hanno chiesto la fissazione dei termini di cui all’art. 186, sesto comma, c.p.c.;

P.Q.M.

visto l’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010 condanna i convenuti al versamento in favore dell’Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione;

concede alle parti i seguenti termini perentori:

– entro il 27/09/2012 per deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia proposte, secondo quanto previsto previste dall’art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c.;

– entro il 26/10/2012, per il deposito di memorie contenenti repliche alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che siano conseguenza delle domande e delle eccezioni suddette nonché per l’indicazione dei mezzi di prova e la produzione di documenti, ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c.;

– entro il 16/11/2012, per il deposito delle memorie contenenti la sola indicazione di prova contraria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 3), c.p.c.;

rinvia il processo per la pronuncia sulle richieste istruttorie riproposte dalle parti all’udienza del 26/11/2012, ore 10:00

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Termini Imerese, in data 09/05/2012.

Il Giudice **************

Mediatore Civile Catalfamo Caterina

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