Allora vediamo insieme di fare chiarezza e ripercorrere quali sono le nuove regole introdotte dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2021.
Indice:
Scuola e obbligo green pass
Le nuove disposizioni del DL n. 122/2021 estendono l’obbligo del green pass a chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Tra le strutture in cui deve essere richiesto il certificato verde sono comprese anche le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore.
Le nuove regole restano in vigore fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Come si legge nel decreto: “chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.“
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Chi è esente?
Sono esenti dall’obbligo di possedere ed esibire il green pass i seguenti soggetti:
- bambini, alunni e studenti nonché frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
- soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. >> Clicca qui per scaricare la Circolare
Chi controlla?
Come si legge nel decreto legge, il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del green pass da parte di chi accede alla struttura scolastica, educativa o formativa come indicata sopra.
Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Per approfondire il tema sui controlli e verifiche del green pass, leggi l’articolo > Green pass: chi verifica, quali dati e possibili sanzioni
Università
Per quanto riguarda l’università, il decreto legge prevede che “chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19“
Chi è esente?
Sono esenti dall’obbligo di possedere ed esibire il green pass nelle università i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. >> Clicca qui per scaricare la Circolare
Chi controlla?
I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle Università.
Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per approfondire il tema sui controlli e verifiche del green pass, leggi l’articolo > Green pass: chi verifica, quali dati e possibili sanzioni
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