Il principio dell’autonomia privata consiste fondamentalmente nel potere di autodeterminazione del soggetto, cioè potere dello stesso di decidere della propria sfera giuridica. La nozione descrive un amplissimo genus all’interno del quale possono farsi rientrare svariate e più limitate species molto differenti tra loro. Il principio può essere ricompreso tra le libertà fondamentali del cittadino secondo il disposto dell’art. 2 della Costituzione, ed ogni limitazione allo stesso deve essere adeguatamente bilanciata nell’ambito dei valori costituzionali.
Autonomia negoziale e contrattuale
L’autonomia privata ricomprende l’autonomia negoziale, intesa quale autonomia del singolo di disciplinare tutti i negozi giuridici che lo riguardano; nozione, quest’ultima, secondo alcuni più ampia di quella di autonomia contrattuale, intesa come il potere attribuito al privato di determinarsi in un rapporto contrattuale nei limiti stabiliti dalla legge, e dunque come libertà di operare liberamente nella realtà socio-economica di riferimento. Ha valore negoziale l’atto imputabile ad un soggetto ed obiettivamente valutabile come atto decisionale in ordine alla sua sfera giuridica. L’accordo tra le parti è la più evidente espressione dell’autonomia privata.
L’iniziativa economica art 41 Cost.
Una parte della dottrina ha infatti sottolineato la stretta strumentalità della libertà negoziale all’effettiva esplicazione delle libertà di iniziativa economica e di libero godimento della proprietà privata, di cui agli artt. 41 e 42 della Costituzione. Dell’importanza della libertà in parola il legislatore ha preso atto anche nel dettare i criteri dell’ermeneutica contrattuale, la cui ratio ispiratrice è quella di indagare la reale volontà dei contraenti: chiaro in tal senso è soprattutto l’art. 1362 c.c., laddove precisa che l’interprete non può limitare la propria attività all’individuazione del solo senso letterale delle parole. Tra le altre manifestazioni dell’autonomia privata possono essere menzionate l’autonomia associativa e quella successoria. Con la prima si allude a quella forma di autonomia privata che opera quando gli interessi oggetto di disciplina procedono in modo parallelo e sono preordinati al conseguimento di uno scopo comune.
La libertà del testatore rientra tra l’ipotesi di autonomia privata nell’ambito del diritto delle successioni mortis causa e che costituisce la forma di autonomia di cui dispone l’autore del testamento. L’autonomia privata dell’individuo si distingue dal concetto di autonomia collettiva, da intendere come fonte eteronoma di disciplina del contratto fondata sull’art. 39 Cost., riferita al potere del quale è investita una pluralità di individui e consistente nella facoltà di regolare gli interessi comuni ai membri del gruppo.
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