1) SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO
Scopo di questo documento è quello di statuire i principi contabili per la presentazione e la redazione dei bilanci intermedi. Questi ultimi sono bilanci diversi dai bilanci d’esercizio e da quelli consolidati in quanto offrono una rappresentazione riferita ad una data che cade nel corso dell’esercizio e non al termine di esso. Pertanto i bilanci intermedi non sono sempre costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ma hanno talvolta una composizione semplificata in relazione alle finalità per i quali sono richiesti.
I bilanci intermedi sono redatti per:
– eventi particolari eccezionali espressamente disciplinati dal Codice civile;
– utilità d’informazione;
– esigenza di dare pubblicità dell’andamento aziendale in corso d’anno.
I bilanci intermedi si distinguono in obbligatori, quando sono prescritti dalle norme di legge o da regolamenti, e volontari, quando sono redatti per utilità o convenienza dell’imprenditore.
Alcuni bilanci intermedi possono definirsi straordinari perché sono legati ad eventi straordinari nella vita dell’impresa, hanno scopi e sono redatti con criteri di formazione e valutazione diversi dai bilanci d’esercizio. I bilanci straordinari, redatti in occasione di fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti, liquidazioni, non formano oggetto di questo documento, salvo quanto indicato nel paragrafo 2.9. Non sono tuttavia bilanci straordinari le situazioni patrimoniali redatte dalle società di persone che si trasformano in società di capitale (articolo 2498, comma 2, Codice civile), dalle società partecipanti alla fusione (articolo 2501-ter) ed alla scissione (articolo 2504-novies); tali situazioni sono quindi disciplinate da questo documento.
Il presente documento è volto alla generalità delle imprese, fatta esclusione per quegli aspetti tipici per i quali esistono specifiche normative relativamente ad imprese operanti in settori particolari, quali gli enti creditizi e finanziari, le imprese assicurative, fiduciarie, di pubblici servizi, eccetera.
* * *
2) I BILANCI INTERMEDI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
2.1 Premessa
Scopo di questo capitolo è quello d’identificare la composizione ed il contenuto minimo delle “situazioni patrimoniali” (che rientrano nella più ampia definizione di bilanci intermedi) richieste dal Codice civile o comunque ritenute opportune nei casi in cui le società procedano ad operazioni sul proprio capitale (aumenti e riduzioni, acquisto di azioni proprie) o intendano procedere all’emissione di prestiti obbligazionari.
Le situazioni che possono richiedere in determinate circostanze la redazione di bilanci intermedi e che sono trattati in questo documento sono le seguenti:
– riduzione del capitale sociale per perdite;
– riduzione del capitale sociale per esuberanza;
– emissione di un prestito obbligazionario;
– distribuzione di acconti sui dividendi;
– aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve;
– acquisto di azioni proprie;
– recesso del socio;
– delibere di trasformazione, fusione e scissione.
I bilanci intermedi redatti in presenza delle suddette operazioni sono soggetti ad una specifica disciplina diversa da quella che regola le “relazioni infrannuali” obbligatorie per le società quotate nei mercati regolamentati.
2.2 Riduzione del capitale sociale per perdite
(articoli 2446 e 2447, Codice civile)
2.2.1. La situazione patrimoniale ex articoli 2446 e 2447 Codice civile. L’articolo 2446, comma 1, Codice civile, impone agli amministratori, <quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite>, di convocare senza indugio l’assemblea, sottoporle <una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale> affinché si assumano gli opportuni provvedimenti sul capitale. La disposizione s’inserisce nel sistema di tutela dell’integrità del capitale, integrità che rappresenta la maggiore garanzia dei creditori e dei terzi contraenti in generale e giustifica il regime di responsabilità limitata ex articolo 2325, comma 1, Codice civile
La perdita di oltre un terzo del capitale si verifica quando le perdite accumulate dalla società, risultanti dalle voci VIII e IX della classe A), Patrimonio netto, del passivo dello stato patrimoniale, al netto delle Riserve (voci da II a VII della medesima classe), superano un terzo del Capitale, oppure – più semplicemente – quando l’ammontare complessivo del patrimonio netto è inferiore ai due terzi del capitale sociale.
É pacifico che all’assemblea devono essere sottoposti tre documenti: la situazione patrimoniale aggiornata (1), la relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale.
L’assemblea, sulla base della documentazione sottopostale, della conseguente discussione e dei chiarimenti o delle ulteriori informazioni fornite, può attendere il risultato dell’esercizio successivo o prendere immediatamente i provvedimenti sul capitale (riduzione del capitale a copertura delle perdite con eventuale ricostituzione del capitale medesimo).
Tuttavia, nel caso in cui gli amministratori accertino la riduzione del capitale al di sotto del limite suddetto dopo la chiusura dell’esercizio ma prima che l’assemblea si sia riunita per approvarne il bilancio, si ritiene che essi dovranno convocare senza dilazione l’assemblea affinché approvi il bilancio (in seduta ordinaria) dal quale non emerge ancora la perdita del capitale, e nella stessa sede o immediatamente dopo deliberare sull’eventuale riduzione del capitale o il riporto a nuovo della perdita. Tale ultima delibera dovrà comunque essere assunta dall’assemblea sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata.
Ai fini di tale delibera la “situazione patrimoniale”, contemplata dalla norma, deve essere costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico. (2)
Quest’ultimo, infatti, è necessario per comprendere la causa e la natura della perdita dell’esercizio in corso e valutare la possibilità che essa si ripresenti nell’esercizio successivo. Non è invece richiesta la nota integrativa (3); tuttavia la sua redazione o l’inclusione delle più rilevanti informazioni richieste dall’articolo 2427 Codice civile nella relazione degli amministratori appare utile per una migliore comprensione della “situazione patrimoniale”.
Lo stato patrimoniale e il conto economico devono essere redatti nel rispetto delle norme civilistiche che sovraintendono alla presentazione e alla valutazione nei bilanci di esercizio, interpretate ed integrate sul piano della tecnica dai principi contabili. Particolare attenzione dovrà essere posta sulla <prospettiva della continuazione dell’azienda> (going concern) e quindi, in mancanza di tale prospettiva, sulla necessità di applicare criteri di valutazione diversi dai criteri normalmente applicabili ad un’azienda in funzionamento. Va tuttavia osservato che l’esistenza di perdite superiori al terzo del capitale non può far presumere, di per sé, che sia venuto meno il going concern.
Le attività non possono essere rivalutate abbandonando il criterio del costo; eventuali plusvalori latenti possono solamente essere indicati nella relazione degli amministratori.
La suindicata relazione deve, in particolare, individuare ed illustrare le cause della crisi e sulla sua natura operativa, finanziaria o straordinaria e soffermarsi sulle previsioni dei risultati economici dell’esercizio in corso e del successivo, in modo da fornire all’assemblea, all’occorrenza anche attraverso un budget, i necessari elementi di giudizio ai fini di procrastinare o meno gli interventi sul capitale.
La disciplina dell’articolo 2446, comma 1, trova applicazione anche quando le perdite hanno intaccato il capitale riducendolo al di sotto del minimo edittale o, a maggior ragione, quando tali perdite superano il capitale stesso. Per la determinazione delle perdite nette da rapportare al capitale si rinvia a quanto detto all’inizio del paragrafo precedente.
La situazione patrimoniale ex articolo 2447 Codice civile deve essere redatta nella prospettiva di continuazione dell’attività, salvo che risulti la mancanza di detta prospettiva, a seguito di attenta e prudente valutazione.
2.3 Riduzione del capitale sociale per esuberanza (articolo 2445, Codice civile)
2.3.1. Disciplina generale. Quando il capitale sociale <risulta esuberante per il conseguimento dell’oggetto sociale> – quando cioè i mezzi patrimoniali, originariamente o successivamente acquisiti dalla società eccedono le esigenze dell’attività economica prefissata – l’assemblea straordinaria dei soci può deliberare la riduzione del capitale esuberante, fino al minimo legale (articolo 2445, primo comma, Codice civile).
L’esistenza di un prestito obbligazionario non è di ostacolo alla riduzione del capitale sociale allorché per effetto di tale riduzione l’importo delle obbligazioni non ancora rimborsate non ecceda la misura del capitale residuo.
La delibera di riduzione, comportando una modifica dell’atto costitutivo, è di competenza dell’assemblea riunita in sede straordinaria (articolo 2365, Codice civile).
L’avviso di convocazione deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione (articolo 2445, comma 2, Codice civile). La motivazione indicata a giustificazione della riduzione deve essere ampia ed effettiva, con riferimento quindi, seppur sintetico, a fatti o situazioni specifiche, come il ridimensionamento, la riorganizzazione o la ristrutturazione dell’impresa o la chiusura di un mercato o di una linea produttiva, aventi effetto rilevante.
Ciò che deve risultare esuberante rispetto all’attività economica esercitata in concreto dalla società è il capitale nominale, iscritto nello stato patrimoniale come posta ideale del passivo.
In tal senso al capitale sociale va riconosciuto non soltanto il compito di misurare l’ammontare dei conferimenti effettuati e tutelare i creditori sociali ed i soci di minoranza, ma anche quello di conservazione della produttività dell’impresa, per assicurare il necessario equilibro economico-finanziario.
Visto invece quale componente dell’intero patrimonio sociale, il capitale assolve anche la funzione di determinare la capacità economica e la responsabilità patrimoniale della società.
Difatti la possibilità dei creditori sociali di soddisfarsi sul patrimonio della società potrebbe essere pregiudicata mediante il rimborso o l’esonero parziale dei conferimenti da parte dei soci, nell’ambito di un’operazione di riduzione per esuberanza del capitale sociale effettuata fuori dall’ipotesi legale espressamente disciplinata.
Una particolare disciplina è prevista dall’articolo 1, comma 4, legge 21 giugno 1974, n. 216, per le società soggette al controllo della Consob. In sintesi la società deve comunicare alla Consob la proposta di riduzione – come essa risulta dall’avviso di convocazione, ma corredandola da una relazione illustrativa – il giorno stesso in cui è effettuata la convocazione e, in ogni caso, 45 giorni prima della data fissata per l’assemblea straordinaria.
La delibera di riduzione <può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione> (articolo 2445, terzo comma, Codice civile). Tuttavia il <tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia> (articolo 2445, quarto comma, Codice civile).
2.3.2. L’attuazione della delibera di riduzione del capitale. La riduzione del capitale esuberante deve effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie, eventualmente possedute dopo la riduzione, non eccedano la decima parte del capitale sociale (articolo 2445, secondo comma, Codice civile) e può avvenire in uno dei seguenti modi:
1) liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti;
2) rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412, Codice civile;
3) acquisto e successivo annullamento di azioni proprie.
In ordine all’incidenza della riduzione del capitale esuberante sulle partecipazioni azionarie, i primi due modi di riduzione, previsti dal 1^ comma dell’articolo 2445, Codice civile, possono comportare o la riduzione del valore nominale di tutte le azioni o l’eliminazione di una parte delle azioni (proporzionale a quelle possedute da ciascun socio e quindi sempre nel rispetto della parità di trattamento). Il terzo modo di riduzione, richiamato dagli articoli 2357 e 2357-bis, Codice civile, può invece, realizzarsi solo attraverso il riscatto e l’annullamento di una parte delle azioni in circolazione.
Per la riduzione di capitale attraverso l’acquisto e l’annullamento di azioni proprie, si rinvia a quanto già esposto nel principio contabile n. 20, “Titoli e partecipazioni” (punto III Azioni proprie).
Con riferimento sia alle società soggette al controllo della Consob, sia alle società non soggette, la legge non richiede la redazione e presentazione all’assemblea né di una situazione patrimoniale, né di una relazione degli amministratori.
Una circostanziata relazione verbale che illustri più dettagliatamente la proposta di riduzione del capitale sociale può essere richiesta dai soci in assemblea. Gli amministratori potranno quindi prepararla, corredandola, ove ritenuto opportuno, da una situazione patrimoniale aggiornata. La situazione sarà necessaria, anche per rispettare il diritto d’informazione, se dalla chiusura dell’ultimo esercizio si sono verificati eventi che abbiano rilevantemente inciso sul patrimonio netto.
2.4 Emissione di prestiti obbligazionari (articolo 2410, Codice civile)
L’emissione di prestiti obbligazionari è attualmente prevista per le società per azioni (non per le società a responsabilità limitata, articolo 2486, ultimo comma, Codice civile). La norma di riferimento è l’articolo 2410, Codice civile, che al primo comma stabilisce che <la società (per azioni, ndr) può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato>.
Tale disposizione si applica anche nel caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni.
I commi successivi dell’articolo 2410, Codice civile (secondo e terzo), prevedono specifiche deroghe a tale limitazione; tali deroghe non vengono riportate nella presente rassegna perché ininfluenti al fine del problema in esame.
La normativa sopra richiamata fa riferimento all’”ultimo bilancio approvato”. Deve intendersi quindi l’ultimo bilancio di esercizio che è stato approvato e in tal caso non sorge la necessità di redigere un bilancio intermedio. La giurisprudenza tuttavia ha concordemente ritenuto ammissibile la redazione di un bilancio “intermedio” utilizzabile ai fini dell’articolo 2410, Codice civile, a condizione che sia approvato con delibera assembleare.
Sotto questo profilo pertanto si pone il problema della redazione di un bilancio “intermedio” e quindi dei criteri di redazione dello stesso.
Tale bilancio deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. I criteri di presentazione e valutazione sono quelli del bilancio d’esercizio.
É opportuno che gli amministratori motivino in apposita relazione l’emissione del prestito obbligazionario con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse finanziarie ottenibili e al recupero dell’investimento ai fini di giustificare il piano di rimborso.
2.5 Distribuzione di acconti sui dividendi (articolo 2433-bis, Codice civile)
Stabilisce l’articolo 2433-bis Codice civile che le società per azioni, il cui bilancio <è assoggettato per legge alla certificazione da parte di società di revisione iscritte all’albo speciale>, (4) possono distribuire acconti sugli utili in corso, se tale distribuzione è prevista dallo statuto e se dal bilancio dell’esercizio precedente non risultino delle perdite ancorché esse siano relative ad esercizi precedenti. L’ammontare di tali acconti non può superare la minore somma tra l’importo degli utili in corso, al netto della quota destinata a riserva legale e statutaria, e quello delle riserve disponibili.
La possibilità della distribuzione di acconti sui dividendi deve risultare da un prospetto contabile e da una relazione, assoggettati al parere della società di revisione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consenta tale distribuzione.
Si ritiene che il prospetto contabile debba essere costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti secondo gli schemi edittali, non necessariamente accompagnati dalla nota integrativa. Infatti i due citati documenti offrono una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda sociale. I due documenti devono essere aggiornati onde offrire un’informazione tempestiva e debbono essere corredati da informazioni e dati complementari onde consentire di prendere consapevolmente la decisione richiesta dalla fattispecie in esame.
La relazione dovrà evidenziare i criteri di valutazione applicati nella redazione dei documenti citati; tali criteri devono essere quelli che sovrintendono alla formazione del bilancio d’esercizio. Nella relazione dovrà essere comunicato l’importo degli utili in corso, al netto e al lordo dell’effetto fiscale, e messo in relazione detto importo, al netto dell’effetto fiscale, con le riserve distribuibili al fine di determinare la somma massima disponibile per un acconto sul dividendo. La relazione infine illustrerà la proposta formulata all’assemblea, ovvero l’acconto proposto e la sua compatibilità con le risultanze di bilancio.
2.6 Aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve (articolo 2442, Codice civile)
Il 1^ comma dell’articolo 2442, Codice civile stabilisce: <l’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio>.
Trattasi di aumento “nominale” del capitale sociale con utilizzo di riserve disponibili di utile o di capitale. Il legislatore in tale ultima dizione si è riferito agli accantonamenti effettuati ad incremento del patrimonio sociale, formati volontariamente per criteri prudenziali senza che esistano obblighi di legge o disposizioni statutarie in merito.
Dall’esame letterale e sistematico della norma si evince che le società, nel caso sopra descritto, non devono redigere alcun bilancio ad hoc. Le riserve ed i fondi speciali a cui si riferisce l’articolo sono quelli iscritti nell’ultimo bilancio approvato dall’assemblea che può essere o il bilancio di esercizio o anche un bilancio intermedio ad hoc redatto con i criteri del bilancio d’esercizio ed approvato dall’assemblea, allorché s’intende utilizzare una riserva costituita dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio. (5)
2.7 Acquisto di azioni proprie (articolo 2357, Codice civile)
Il 1^ comma dell’articolo 2357, Codice civile, recita: <La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate>.
L’acquisto di azioni proprie, consentito secondo le modalità indicate nell’articolo 2357, primo comma, Codice civile, deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria.
Tale norma non lascia alcun dubbio interpretativo: alle società viene posto il limite dato dai valori risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Pertanto non deve essere redatto un bilancio intermedio (6) allorché si decida di acquistare azioni proprie. É chiaro che nel caso in cui gli amministratori procedono alla redazione di un bilancio intermedio questo dovrà essere sottoposto all’assemblea per l’approvazione.
In particolare si evidenzia che per “utili distribuibili” si intendono quelli che l’assemblea, in passato, avrebbe potuto distribuire deliberandone invece l’accantonamento, mentre le riserve citate nell’articolo sono quelle disponibili.
2.8 Recesso del socio nelle società di capitali (articolo 2437, Codice civile)
A norma del 1^ comma dell’articolo 2437, Codice civile <i soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell’oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede sociale all’estero hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell’ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o , in caso contrario, in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio>.
Il bilancio di riferimento, nel caso di azioni non quotate in borsa, è, senza dubbio, quello dell’ultimo esercizio. Se ne deduce che nessun bilancio intermedio deve essere redatto.
Può peraltro accadere, seppur raramente, che un socio receda nel corso del primo esercizio sociale: in tal caso occorre redigere un bilancio intermedio, avente i contenuti propri del bilancio d’esercizio.
2.9 Trasformazione, fusione e scissione
2.9.1. Trasformazione in società di capitali. Nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, la stima del patrimonio sociale, richiesta dall’articolo 2498 Codice civile, ha lo scopo di indicare e valutare gli elementi che appariranno nel primo bilancio della società di capitali. La finalità è quella di garantire non solo l’esistenza del patrimonio netto risultante dallo stato patrimoniale, ma anche che tale valore è il risultato della contrapposizione di attività e passività, rappresentate secondo lo schema dell’articolo 2424 e valutate con i principi di cui agli articoli 2423 e 2423-bis e i criteri di cui all’articolo 2426 Codice civile.
La trasformazione in società di capitali comporta, infatti, l’osservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (articolo 2394, comma 1), osservanza non richiesta od ottenuta nelle società di persone in considerazione della responsabilità patrimoniale illimitata e solidale dei soci o di alcuni di essi. É evidente che sono strumentali all’osservanza del citato obbligo non solo l’indicazione veritiera dell’ammontare del patrimonio netto, ma anche la rappresentazione chiara e corretta dei vari elementi attivi e passivi che lo compongono, giacché quest’ultima condiziona la misurazione futura del patrimonio stesso.
La stima del patrimonio si attua con la redazione di uno stato patrimoniale rispettando lo schema di cui agli articoli 2424 e 2424-bis Codice civile, accompagnato dall’esposizione dei criteri di valutazione adottati nel rispetto degli articoli 2423-bis e 2426 Codice civile: quindi, tra gli altri, del principio della continuità dei valori contabili e del metodo del costo (7). I criteri di valutazione sono quelli prescritti per la redazione del bilancio d’esercizio in quanto la trasformazione non comporta l’acquisto di azienda, ma solo la modifica del tipo di società che dell’azienda è proprietaria e il conseguente suo assoggettamento alla disciplina di garanzia e conservazione del capitale.
2.9.2. Fusione e scissione. Nei trenta giorni che precedono l’assemblea, convocata per deliberare la fusione, devono essere depositate presso la sede delle società che partecipano alla fusione, oltre al progetto di fusione con le relazioni degli amministratori e degli esperti e ai bilanci degli ultimi tre esercizi, le situazioni patrimoniali delle società medesime, riferite ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno del deposito (articoli 2501-ter, comma 1, e 2501-sexies, Codice civile). La situazione patrimoniale è redatta con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio è può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima della data del summenzionato deposito (articolo 2501-ter, commi 2 e 3).
Conformemente alla dottrina prevalente e alla prassi giurisprudenziale, la situazione patrimoniale è costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, in quanto essa consente di valutare compiutamente le società partecipanti alla fusione e le cause delle variazioni intervenute nel periodo di tempo successivo alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato.
Si ritiene non obbligatoria, nel silenzio del legislatore, la nota integrativa, essendo sufficiente che siano indicati i criteri di valutazione se diversi da quelli adottati nell’ultimo bilancio approvato ed ogni altra informazione necessaria per ottenere dai suindicati documenti una rappresentazione fedele della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Quanto sopra esposto si applica anche in caso di scissione (articolo 2504-novies, comma 1, Codice civile).
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3) I BILANCI INTERMEDI DELLE SOCIETÄ QUOTATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI
3.1 Premesse
Le società quotate nei mercati regolamentati sono tenute alla redazione e messa a disposizione del pubblico di relazioni semestrali e trimestrali. Il termine “relazione” indica che non si tratta, dal punto di vista giuridico, di veri e propri bilanci in quanto sono possibili alcune semplificazioni che sono in seguito descritte.
3.2 La relazione semestrale
3.2.1. Fonti normative. L’obbligo alla redazione di una relazione semestrale scaturisce dal combinato disposto dell’articolo 2428, comma 3, del Codice civile, e dall’articolo 206, del Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58.
Il citato articolo del Codice civile stabilisce i tempi di predisposizione della relazione semestrale e demanda alla Consob la fissazione dei relativi criteri di redazione e pubblicazione.
La disciplina aggiornata è contenuta nel Regolamento 11971/99 del 14 maggio 1999 e nella successiva integrazione di cui alla comunicazione DAC/28034 del 12 aprile 2000, nonché nella delibera Consob n. 12475 del 6 aprile 2000.
3.2.2. Principi di riferimento. I prospetti sono redatti in conformità alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio e quello consolidato. In tal senso vale il principio dell’indipendenza del periodo semestrale (8) che è da considerarsi come periodo autonomo. L’argomento è analizzato, nei suoi contenuti tecnici, nel successivo paragrafo del capitolo I bilanci intermedi: enunciazione dei principi contabili per la loro redazione.
3.2.3. Contenuto e forma. La relazione è così costituita:
*a per gli emittenti non tenuti alla redazione del bilancio consolidato:
– prospetti contabili
– note integrative ed esplicative;
*a per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato:
– prospetti contabili della società capogruppo (9) e prospetti contabili e note esplicative ed integrative consolidate di gruppo. Se necessarie all’informativa al pubblico vengono compilate le note relative ai prospetti della capogruppo.
3.2.4. Prospetti contabili semplificati o altri prospetti. Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del decreto n.127/91 possono indicare nello stato patrimoniale solo le voci precedute da numeri romani e nel conto economico solo le voci precedute dai numeri arabi.
Le società finanziarie, il cui bilancio sia disciplinato dal Codice civile e che esercitano esclusivamente attività di assunzione di partecipazioni in imprese diverse da quelle bancarie o finanziarie, dovranno riportare nella relazione semestrale il conto economico riclassificato indicato dalla comunicazione Consob n. 940001437 del 23 febbraio 1994, qualora lo stesso sia anche fornito in sede di rendicontazione annuale.
3.2.5. Quantità stimate. L’articolo 81 del regolamento Consob 11971 come modificato dalla delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 prevede che la Consob possa autorizzare singoli emittenti a presentare alcuni dati sotto forma di quantità stimate in casi eccezionali e comunque a condizione che le relative azioni non siano ammesse alla quotazione in altri Stati membri dell’Unione Europea.
In tal senso la comunicazione Consob n. DAC/28034 precisa che è richiesta una valutazione da parte della Consob al fine di garantire che la relazione semestrale fornisca informazioni tali da rappresentare in maniera attendibile la situazione economico-patrimoniale dell’emittente.
3.2.6. Risultato di periodo. Può essere esposto al lordo o al netto delle imposte e degli accantonamenti effettuabili in applicazione di norme tributarie.
Vanno indicati gli acconti sui dividendi corrisposti o deliberati, esponendo in tal caso il risultato al netto delle imposte.
3.2.7. Comparabilità. I dati dei prospetti contabili devono essere comparabili con quelli del corrispondente periodo dell’esercizio precedente e quelli di chiusura dell’esercizio medesimo.
3.2.8. Arrotondamenti. I dati in cifre devono essere espressi in milioni o miliardi di lire e/o in migliaia o milioni di euro.
Tale disposizione dovrà essere applicata fino al 31^ dicembre 2001, data nella quale avrà termine il regime transitorio. Successivamente i dati dovranno essere espressi unicamente in migliaia o milioni di euro.
La tecnica da utilizzare è comunque quella dell’arrotondamento e non quella del troncamento.
3.2.9. Note esplicative e integrative. Secondo l’articolo 81 del regolamento Consob già citato, le note devono contenere:
* informazioni che permettano di giudicare l’evoluzione dell’attività e il risultato economico indicando i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato;
* i fatti di rilievo intervenuti dopo la fine del semestre e la prevedibile evoluzione dell’attività nell’esercizio in corso;
* il confronto con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente.
Le note devono essere redatte secondo i criteri indicati nell’allegato 3C-bis della delibera Consob n.11971/99 (allegato A al presente documento).
Detto allegato fornisce il contenuto minimo (informazioni sulla gestione, criteri di valutazione e informazioni sullo stato patrimoniale, sul conto economico, altre informazioni, area di consolidamento) delle note esplicative ed integrative della relazione.
Le note esplicative sono divise in sei sezioni:
1. informazioni sulla gestione;
2. criteri di valutazione;
3. informazioni sullo stato patrimoniale;
4. informazione sul conto economico;
5. altre informazioni;
6. area di consolidamento.
Si rimanda a detto allegato per un’analisi più dettagliata del contenuto di queste sezioni.
É da evidenziare che la comunicazione Consob n. DAC/28034 conclude sottolineando la necessità di fornire nella relazione semestrale delle informazioni già raccomandate con appositi provvedimenti, in particolare:
* le operazioni con parti correlate;
* le informazione sull’andamento della gestione nelle diverse categorie di attività e aree geografiche;
* le informazioni connesse con l’introduzione della moneta unica europea;
* l’informativa da fornire a seguito del cambiamento dei criteri contabili;
* presenza di eventuali dati stimati.
3.3 La relazione trimestrale
3.3.1. Fonti normative. L’obbligo alla redazione della relazione trimestrale scaturisce dal Regolamento Consob 11971/99, articolo 82 e allegato 3D come modificati dalla delibera n.12475 del 6/4/00 (allegato B al presente documento).
É previsto l’esonero dalla pubblicazione della trimestrale per i periodi scadenti in concomitanza dei semestri qualora gli emittenti comunichino alla Consob e al pubblico che:
* renderanno disponibile al pubblico la semestrale entro 75 giorni dalla scadenza del semestre;
* renderanno disponibile alla società di gestione del mercato e presso la sede della società il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
3.3.2. Principi di riferimento. I prospetti sono redatti in conformità alle norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio e consolidato.
3.3.3. Contenuto e forma. La relazione trimestrale deve contenere:
* prospetti contabili;
* note di commento ai prospetti;
* osservazioni degli amministratori sull’andamento della gestione.
I prospetti sono semplificati rispetto sia a un bilancio d’esercizio sia alla relazione semestrale. Essi devono contenere almeno:
* volume d’affari e risultato dell’attività operativa;
* posizione finanziaria netta (10).
Il livello di dettaglio di detti prospetti è lasciato alla discrezionalità degli emittenti
I dati economici sono forniti con riguardo al trimestre di riferimento e al periodo intercorrente tra l’inizio dell’esercizio e la data di chiusura del trimestre. Inoltre essi devono essere confrontati con i dati relativi agli analoghi periodi dell’esercizio precedente.
I dati finanziari sono confrontati con quelli dell’ultimo trimestre e del corrispondente trimestre dell’esercizio precedente.
3.3.4. Note di commento. Le note di commento devono evidenziare:
* eventuali modifiche ai principi contabili;
* presenza di eventuali dati stimati;
* indicazione delle variazioni più significative rispetto alle situazioni trimestrali allegate a scopo comparativo;
* ripartizione, se significativa, del volume d’affari per tipologia di attività e per aree geografiche;
* prevedibile evoluzione dell’attività per l’esercizio in corso.
3.3.5. Osservazioni degli amministratori
Esse illustrano sinteticamente i fatti gestionali con evidenziazione di quelli di natura straordinaria, indicandone gli effetti sulla situazione economica, gestionale e finanziaria della società e del gruppo.
4) LEGISLAZIONE FISCALE
La funzione dei bilanci intermedi è quella di informare il pubblico circa l’evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio: sono esclusi altri obiettivi, tipici del bilancio di esercizio, quali, ad esempio, la misurazione dell’utile distribuibile o dell’utile tassabile. É questa stessa definizione che ne esclude qualsiasi rilevanza tributaria. L’articolo 52 del Testo unico delle imposte sui redditi, infatti, letteralmente, prevede che <Il reddito di impresa … è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente Testo unico>.
Tra l’altro la norma parla di <conto economico relativo all’esercizio chiuso…>: pertanto, i bilanci intermedi non rivestono alcuna rilevanza fiscale ai fini delle imposte sul reddito.
Per quanto riguarda l’Irap, l’articolo 5 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 fa riferimento al conto economico di cui all’articolo 2425 Codice civile, relativo al “bilancio di esercizio” (articolo 2423, comma 1, Codice civile).
Si tenga conto che, per la normativa tributaria, al di fuori del bilancio di esercizio, hanno rilevanza i bilanci relativi a periodi inferiori all’esercizio nelle sole ipotesi di trasformazione, di fusione e scissione (articolo 11, Dpr 29 settembre 1973 n. 600), nonché di liquidazione (articolo 5 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322), ovvero nelle ipotesi di “operazioni straordinarie”.
* * *
5) I BILANCI INTERMEDI: ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO REDAZIONE
5.1 Definizione e obiettivi
In questo capitolo sono trattate le modalità di presentazione e redazione di bilanci intermedi destinati alla diffusione pubblica, in particolare ad uso degli investitori. In questo contesto un bilancio intermedio è definito come un bilancio d’impresa (11), di norma, per un periodo inferiore ai dodici mesi (12). In genere si tratta di bilanci di durata pari a tre, sei o nove mesi a cui si fa riferimento con la dizione di bilanci trimestrali (primo, secondo, terzo trimestre) o semestrali (nel caso di bilanci presentati per il secondo trimestre).
Un bilancio intermedio come sopra definito ha l’obiettivo di informare il pubblico circa l’evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio, sia per gli aspetti patrimoniali sia per quelli reddituali, e risponde all’esigenza dei mercati finanziari di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale.
Sono, invece, generalmente esclusi altri obiettivi, tipici del bilancio d’esercizio, quali, fra gli altri, la misurazione dell’utile distribuibile. Inoltre questi tipi di bilanci intermedi non sempre richiedono l’approvazione da parte dei soci. In alcuni casi specifici, individuati dal Codice civile e dalla normativa fiscale, i bilanci intermedi sono soggetti a particolari formalità quali il deposito nella sede della società e costituiscono talora la base di commisurazione del reddito imponibile.
Essendo documenti contabili pubblici, destinati ad informare i lettori sull’andamento dell’impresa in corso d’anno, i bilanci intermedi devono osservare i requisiti del secondo comma dell’articolo 2423 Codice civile: <il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio>. (13)
Un bilancio intermedio, affinché sia di effettiva utilità per i destinatari, deve essere comunicato con tempestività poiché il ritardo nella rilevazione dell’informazione può rendere la stessa scarsamente significativa per coloro che, sulla base di tale bilancio, avrebbero dovuto prendere delle decisioni.
Tuttavia le imprese non devono essere gravate di costi eccessivi per produrre continuamente informazioni finanziarie destinate al pubblico. Pertanto, pur dovendo rispettare i criteri generali sopra citati, i bilanci intermedi possono essere predisposti con un dettaglio informativo più contenuto e con modalità di rappresentazione più sintetiche, come sarà illustrato nel seguito di questo documento.
Se il bilancio intermedio non rispetta tutte le regole formali di un bilancio d’esercizio, le imprese dovranno evitare nelle titolazioni ed in ogni riferimento il termine “bilancio”, specificando inoltre che i dati contabili oggetto di presentazione si riferiscono ad un periodo inferiore all’esercizio. Si possono utilizzare, per esempio i termini “relazione trimestrale” (o semestrale), “prospetto contabile” (articolo 2433-bis Codice civile), “situazione patrimoniale” (articolo 2446 e 2501-ter Codice civile); nel contesto internazionale si usa la dizione “interim financial reporting”.
Inoltre, nella nota integrativa, si dovrà specificare che, in funzione del fatto che trattasi di bilancio intermedio, sono state adottate regole semplificate di presentazione. (14)
5.2 Criteri di rappresentazione
Fatta eccezione per alcune situazioni patrimoniali redatte in occasione di operazioni straordinarie, un bilancio intermedio deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, cioè dagli stessi prospetti contabili e informativi previsti per il bilancio d’esercizio. (15)
Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono gli stessi previsti dagli articoli 2424 e 2425, Codice civile per il bilancio d’esercizio. É tuttavia possibile aggregare alcune voci purché tale aggregazione non alteri significativamente l’intelligibilità dei prospetti contabili. L’aggregazione massima è comunque costituita:
– per lo stato patrimoniale, almeno dalle voci precedute da numeri romani,
– per il conto economico, almeno dalle voci precedute da numeri arabi.
Per non alterare la comparabilità nel tempo dei bilanci intermedi, il tipo di aggregazione prescelta non può di norma essere modificato nei periodi successivi, salvo fornire un maggiore dettaglio qualora se ne presenti la necessità per migliorare l’intelligibilità del bilancio.
Il contenuto della nota integrativa può essere ridotto, anche in misura sostanziale, rispetto a quanto dettagliatamente previsto dal Codice civile per il bilancio d’esercizio. Le imprese devono però includere nelle note ai bilanci intermedi quelle informazioni ritenute essenziali per non fuorviare il lettore del bilancio.
L’argomento è più diffusamente trattato nel successivo paragrafo 5.5 di questo capitolo.
Infine i bilanci intermedi (non necessariamente le situazioni patrimoniali redatte in occasione di operazioni straordinarie) devono essere comparativi, ovvero presentare il raffronto con l’analogo periodo precedente e, ove ritenuto necessario, con la situazione patrimoniale dell’ultimo esercizio. (16)
5.3 Principi contabili
I bilanci intermedi devono essere redatti utilizzando le stesse regole sulla formazione del bilancio d’esercizio. Si applicano pertanto ai bilanci intermedi i criteri di redazione previsti dal Codice civile in materia di bilancio d’esercizio, interpretati ed integrati sul piano della tecnica dai corretti principi contabili.
Ciò equivale a considerare il periodo contabile intermedio come un autonomo “esercizio”, ancorché di durata inferiore all’anno. Nel linguaggio internazionale questo criterio è noto con il termine di discrete method.
Conseguentemente, ogni elemento di costo o ricavo deve essere contabilizzato in stretta osservanza del postulato della competenza economica, riferita al periodo; pertanto eventi di competenza di periodi successivi destinati a modificare in misura significativa il risultato finale dell’esercizio, dovranno essere oggetto di informazione solo nella nota integrativa. Si dovrà tener conto invece di eventi avvenuti dopo la chiusura del periodo intermedio che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio e richiedono pertanto modifiche ai valori delle attività e passività.
Nel bilancio intermedio dovranno inoltre essere utilizzati gli stessi criteri di valutazione adottati per il bilancio d’esercizio; salvo il caso di cambiamento di principi contabili nel bilancio d’esercizio (si veda documento Cndc-Cnr n.29 par. A <Cambiamenti di principi contabili>) che può essere anticipato nei bilanci intermedi.
La Commissione ha anche esaminato un criterio alternativo, noto internazionalmente con il termine di integral approach, secondo il quale un periodo intermedio deve essere considerato come parte integrante ed inscindibile dell’intero esercizio annuale. Secondo questo criterio, costi e ricavi di periodo sono ritenuti “frazioni” ideali di costi e ricavi che si avranno nell’arco dell’esercizio annuale. Ne consegue che costi e ricavi aventi un andamento erratico nel corso dell’anno sono contabilizzati nei bilanci intermedi come pro-quota dell’importo atteso a fine anno anziché in funzione del loro effettivo sostenimento o maturazione.
La Commissione ha concluso che l’uso dell’integral approach non è idoneo per la redazione di bilanci intermedi che correttamente soddisfino l’obiettivo di rappresentare l’andamento gestionale di un’impresa in un periodo inferiore a quello annuale. Infatti, l’integral approach elimina gli effetti della stagionalità e della volatilità che, invece, sono un fenomeno tipico per le imprese. Pertanto i loro effetti devono essere riflessi nei rendiconti periodici in modo da permettere al destinatario dell’informazione contabile di apprezzare l’andamento aziendale nei vari periodi intermedi e di formarsi un giudizio su come l’impresa ha operato. Della non comparabilità dei dati di periodo con i dati di un intero esercizio, dovuta per esempio, a stagionalità si dovrà dare notizia nella nota integrativa, ovvero nelle note a corredo del bilancio intermedio.
5.4 Specifici criteri di valutazione
5.4.1. Premesse. Come enunciato al paragrafo precedente, nei bilanci intermedi devono essere osservate le regole di valutazione previste per i bilanci annuali, considerando il periodo intermedio come un autonomo “esercizio”.
Vi sono tuttavia situazioni particolari per le quali l’osservanza del principio generale sopra descritto può comportare alcune difficoltà interpretative. In questo capitolo sono trattate alcune delle fattispecie più ricorrenti.
5.4.2. Costi di ricerca e sviluppo. Nel bilancio d’esercizio i costi di ricerca e sviluppo sono imputati a conto economico quando sostenuti oppure, alternativamente ed a certe condizioni, essi possono essere capitalizzati come attività immateriali e poi soggetti ad un processo di ammortamento. (17)
Nel caso in cui l’impresa adotti nel bilancio d’esercizio il criterio alternativo, si pone il problema, anche nei bilanci intermedi, di verificare il rispetto delle condizioni previste per la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo. Queste condizioni si riferiscono alla realizzabilità del progetto e alla ricuperabilità dei costi tramite ricavi futuri generati dal progetto stesso. (18)
Il problema consiste nel fatto che, in corso d’esercizio, possono non essere noti tutti gli elementi occorrenti per verificare il rispetto delle condizioni necessarie per la capitalizzazione dei costi, ma tali elementi potrebbero rendersi disponibili a fine esercizio. (19)
In tale circostanza, si potrebbe considerare di capitalizzare, nei bilanci intermedi, i costi di ricerca e sviluppo, rinviando a fine esercizio la determinazione finale dell’esistenza dei requisiti per la loro capitalizzazione. Non si ritiene, invece, che ciò sia possibile perché in contrasto con i principi generali enunciati nel documento 24, <Le immobilizzazioni immateriali>.
Infatti, in merito alla realizzabilità del progetto, il predetto documento stabilisce che <… . i costi di ricerca e sviluppo siano capitalizzati solo dal momento in cui il progetto si dimostri realizzabile>. Si tratta perciò di una condizione che fa riferimento ad un istante e non ad un arco temporale. Analoga considerazione è altresì applicabile per analogia al secondo requisito (ricuperabilità dei costi tramite flussi futuri di ricavi).
5.4.3. Costi di manutenzione. É regola generale che ogni costo deve essere rappresentato nei bilanci intermedi in funzione del suo effettivo sostenimento. (20)
In osservanza della predetta regola, i costi per interventi programmati di manutenzione, che si prevede saranno sostenuti in un certo periodo dell’anno, non possono essere accantonati nei bilanci intermedi dei periodi precedenti e, pertanto, devono essere imputati a conto economico quando sostenuti.
Quanto sopra esposto non si applica, ovviamente, al Fondo manutenzione ciclica che deve essere alimentato con accantonamenti periodici, come previsto dal principio contabile 19 (nella parte Fondi per rischi ed oneri) al quale si rimanda sia per la definizione di manutenzione ciclica sia per le relative modalità di trattamento contabile.
5.4.4. Premi di fine anno. L’erogazione di premi o sconti al raggiungimento di determinati obiettivi (target) di vendita è una prassi contrattuale assai comune in alcuni settori merceologici. Il premio da corrispondere è usualmente commisurato a volumi di vendita annui e non per singoli periodi, salvo il caso di sporadiche campagne promozionali. Inoltre non è infrequente il caso in cui l’ammontare del premio, in genere una percentuale, sia variabile in funzione dell’importo annuo delle vendite.
Ne consegue che, solo a fine anno, è possibile determinare con attendibilità l’importo del premio da corrispondere (o da incassare a seconda che l’impresa sia venditrice o acquirente).
É questo un caso esemplificativo della maggior difficoltà a stimare, in un bilancio intermedio, l’entità di alcuni elementi di costi o di ricavi che “maturano” su base annua. Tuttavia la maggior difficoltà di stima non può comportare che, nei bilanci intermedi, non sia iscritta quella quota parte di costo o di ricavo che, ragionevolmente, si ritiene di competenza del periodo.
Pertanto nei bilanci intermedi si dovrà far uso di tutte le informazioni disponibili – quali, per esempio, gli andamenti storici e le previsioni di vendita (o di acquisto a seconda dei casi) – per stimare, nel miglior modo possibile, la percentuale di premio che si suppone maturerà a fine anno ed applicarla ai volumi di vendita (acquisto) del periodo intermedio.
Nella stima occorrerà esercitare particolare cautela, specialmente nei periodi più lontani dalla chiusura dell’esercizio, onde evitare di rilevare ricavi che poi non si realizzeranno a fine esercizio oppure costi inferiori a quelli che poi saranno sostenuti. (21)
Quanto esposto in questo capitolo si applica anche a tutti quegli elementi di reddito, positivi o negativi, la cui esatta determinazione è nota unicamente a fine anno e solo stimabile nei periodi intermedi. (22)
5.4.5. Ammortamento delle immobilizzazioni. L’ammortamento delle immobilizzazioni deve essere effettuato in relazione ai soli cespiti che siano disponibili e pronti per l’uso durante il periodo (23), utilizzando l’aliquota annua, opportunamente ridotta in proporzione alla durata del periodo intermedio (24) rispetto all’intero esercizio. Solo così è possibile correlare il deprezzamento del cespite alla sua partecipazione al processo produttivo.
Non è invece consentito calcolare gli ammortamenti in funzione anche delle acquisizioni e dismissioni pianificate nel corso dell’esercizio. Questa prassi, infatti, produrrebbe incongruenze logiche, oltre che distorsioni contabili, perché, per esempio, si calcolerebbero ammortamenti su cespiti non presenti in azienda ma acquistati in un periodo infrannuale successivo.
Pertanto, l’ammortamento deve iniziare nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso (25) e per la durata residua del periodo intermedio al quale si riferisce il documento contabile.
Per i bilanci d’esercizio vi è la facoltà di utilizzare la metà dell’aliquota normale per i cespiti acquisiti nell’anno, a condizione che la quota di ammortamento così ottenuta non si discosti significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso. Analoga facoltà è consentita, alla stessa condizione, per gli ammortamenti nei bilanci intermedi, ovviamente rapportando l’aliquota dimezzata alla durata del periodo intermedio. L’ammortamento non può essere anticipato ai periodi nei quali un cespite non è ancora utilizzabile: se il bene viene acquistato ed utilizzato dal secondo trimestre, l’onere per ammortamenti che sarà inserito nel bilancio di fine esercizio deve essere ripartito fra il secondo, il terzo e quarto trimestre, mentre non è corretto inserire tale costo anche nel conto economico del primo trimestre.
L’ammortamento, in un sistema contabile a valori storici, è la ripartizione del costo di un’immobilizzazione tra gli esercizi della sua stimata vita utile (26). Ciò presuppone, ovviamente, la partecipazione dell’immobilizzazione al processo produttivo fino al termine dell’esercizio.
Nel caso di alienazione, perdita o comunque dismissione del cespite nel corso dell’esercizio, è corretto calcolare l’ammortamento relativo alla frazione dell’esercizio nel quale il cespite medesimo è stato utilizzato e quindi la plusvalenza o minusvalenza al netto di tale ammortamento.
5.4.6. Valutazione delle rimanenze di magazzino. Le rimanenze di magazzino alla chiusura del periodo intermedio devono essere valutate con gli stessi criteri adottati per il bilancio annuale, in osservanza del già citato criterio generale secondo cui un bilancio intermedio rappresenta un autonomo, ancorché più breve, esercizio finanziario.
Di conseguenza si dovranno utilizzare le stesse configurazioni di costo (fifo, lifo, medio ponderato) di fine anno e si dovrà valutare, ad ogni chiusura di periodo intermedio, l’eventuale necessità di svalutazione per ricondurre le scorte al minor valore di realizzo. Quest’ultimo dovrà essere stimato in funzione degli elementi conosciuti alla data di valutazione senza anticipare mere aspettative di recupero nei periodi successivi.
Nel caso di rimanenze il cui costo è determinato in funzione del metodo lifo, l’applicazione del criterio generale può comportare variazioni anche di importo consistente nella cosiddetta “riserva lifo”, in particolare per le imprese soggette a forte stagionalità nelle vendite in periodi precedenti alla chiusura annuale.
Infatti queste imprese riducono notevolmente il volume delle scorte per far fronte alle vendite concentrate in un certo periodo dell’anno, per poi ricostituire successivamente un livello ottimale di giacenze di magazzino. Di conseguenza si ha l’emersione della “riserva lifo” (e relativi profitti) in un certo periodo infrannuale (quello caratterizzato dalla elevata stagionalità di vendita) che sarà poi riassorbita a fine anno (annullando i precedenti profitti). (27)
In questa circostanza si potrebbe considerare di non riflettere, nei bilanci intermedi, l’effetto derivante dalla riduzione delle scorte valutate a lifo se vi è una ragionevole aspettativa che l’effetto di tale riduzione sarà poi annullato a fine anno. (28)
Non si ritiene accettabile il sopra descritto criterio sia perché esso introdurrebbe un’eccessiva latitudine discrezionale, sia perché priverebbe il lettore di bilancio di un’utile informazione circa gli effetti della stagionalità sui bilanci intermedi dell’impresa. L’esplicitazione del fatto che una parte degli utili di periodo è dovuta dall’emersione temporanea della riserva lifo e l’indicazione che tali utili potrebbero essere annullati, in tutto o in parte, dalla ricostituzione delle scorte in uno o più periodi intermedi successivi, costituiscono tuttavia un’informativa importante da fornirsi nelle note illustrative al bilancio intermedio.
5.4.7. Le imposte sul reddito. (29) La stima delle imposte sul reddito (30) nei bilanci intermedi merita, per la sua particolarità e complessità, una trattazione specifica.
Vi sono due differenti modi di affrontare la questione. Da un lato, si può applicare integralmente il concetto di autonomia del bilancio intermedio e dunque stimare il carico fiscale ed il conseguente fondo per imposte (31) come se esse dovessero veramente essere liquidate in base all’utile lordo di fine periodo; in questo caso si apportano le relative rettifiche fiscali, simulando una vera e propria dichiarazione dei redditi per il periodo intermedio.
In assenza di rettifiche fiscali di natura permanente, questo metodo fa sì che, in ogni periodo intermedio, il carico di imposte corrisponda alla applicazione dell’aliquota fiscale in vigore sull’utile lordo di periodo
Secondo un’altra metodologia, invece, bisogna stimare il carico fiscale che l’impresa avrà a fine esercizio e ripartirlo quindi, pro quota, sui risultati lordi di ogni periodo intermedio. Ciò comporta, come ovvio, di stimare l’utile lordo previsto di fine anno.
Quest’ultimo approccio non è ritenuto accettabile perché esso non consente di fornire un’attendibile misura del contributo che ogni periodo intermedio ha fornito per il conseguimento dell’utile netto di esercizio ed inoltre introduce un eccessivo elemento di aleatorietà nella stima, in particolare nei primi periodi intermedi.
Pertanto si raccomanda di commisurare il carico fiscale all’utile lordo di ogni periodo, e, per ciò che concerne l’aliquota da adottare, si raccomanda di utilizzare l’aliquota fiscale annua effettiva in luogo di quella effettiva per il periodo. (32)
L’aliquota fiscale annua effettiva è quella che si presume in vigore a fine esercizio e dunque la precisazione è importante in tre fattispecie:
a) nel caso di cambiamento di aliquota in corso d’esercizio per effetto di modifiche nella legislazione tributaria;
b) nel caso di aliquote progressive sul reddito d’impresa;
c) se un’impresa ritiene, sulla base di piani e previsioni attendibili, di chiudere l’esercizio in pareggio o in perdita e dunque di essere soggetta ad un’imposizione fiscale ridotta. (33)
Se un’impresa ha perdite fiscali pregresse, per le quali in precedenza non aveva calcolato imposte anticipate perché ne mancavano i presupposti, ma prevede utili sufficienti a fine anno per recuperare fiscalmente le perdite pregresse, le imposte anticipate devono essere riflesse pro-quota nei bilanci intermedi di ogni periodo sulla base della loro realizzabilità nei periodi medesimi.
In ogni caso, sarà necessario che nella nota integrativa si dia un’indicazione del criterio di calcolo applicato.
L’Appendice fornisce esempi di calcolo di imposte sul reddito (correnti e differite) secondo i concetti sopra espressi.
5.5 La nota integrativa
La nota integrativa ad un bilancio intermedio può contenere informazioni meno dettagliate rispetto a quelle fornite in un bilancio d’esercizio.
Dovrà essere cura e responsabilità dei redattori dei bilanci intermedi decidere quali siano le informazioni essenziali, cioè quelle la cui mancanza possa pregiudicare una corretta interpretazione dei dati contabili di periodo. (34)
Il contenuto minimo di nota integrativa ad un bilancio intermedio è comunque il seguente:
1. descrizione dei principi e criteri di valutazione, eventualmente tramite rinvio a quanto indicato nel precedente bilancio d’esercizio e menzionando, ove il caso, che non si è proceduto a stimare il carico fiscale limitandosi ad esporre un risultato al lordo delle imposte;
2. nel caso di cambiamento di principi contabili, descrizione del nuovo principio e dell’effetto del cambiamento sul bilancio; (35)
3. descrizione di effetti significativi sull’utile (lordo o netto) dovuti a stagionalità o a fatti rilevanti di natura non ricorrente;
4. eventuali voci di bilancio stimate per le quali è possibile che la stima di fine anno possa divergere sensibilmente da quella effettuata nel bilancio intermedio nei rari casi in cui tutte le informazioni si renderanno disponibili solo a fine anno (ad esempio premi di fine anno);
5. eventi successivi di rilievo;
6. principali impegni e passività potenziali (ed evoluzione delle stesse rispetto ai precedenti periodi);
7. effetti di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, scorpori;
8. variazioni nelle componenti del patrimonio netto;
9. il criterio di calcolo delle imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse non riconosciute in precedenza;
10. nel caso di bilanci consolidati:
10.1 composizione dell’area di consolidamento (eventualmente tramite rinvio a quanto indicato nel precedente bilancio consolidato);
10.2 effetti delle eventuali variazioni significative nell’area di consolidamento;
11. ogni altra informazione ritenuta rilevante e/o richiesta dalle autorità competenti.
* * *
6) RAFFRONTO CON I PRINCIPI ENUNCIATI DALLO IASC
Il presente principio contabile è sostanzialmente in linea con lo Ias 34 Interim reporting, ad eccezione della valutazione delle scorte il cui costo è determinato secondo la configurazione lifo. Mentre il presente principio impone, in caso di riduzione nel livello delle scorte, di registrare sempre in bilancio l’emersione della cosiddetta riserva lifo, lo Ias 34 vieta tale iscrizione se i redattori del bilancio stimano che a fine anno tale riserva sarà riassorbita a seguito della ricostituzione delle scorte.
Inoltre, in analogia con quanto stabilito sul bilancio d’esercizio, non è prescritta la redazione del rendiconto finanziario.
(1) La situazione patrimoniale potrebbe essere contenuta nella relazione degli amministratori e costituire con detta relazione un documento unico.
(2) Cfr. Principio contabile n. 28, Il patrimonio netto, II, B), 2.
(3) Secondo la giurisprudenza onoraria del Tribunale di Milano, 15 gennaio 2000, <ove si richieda il deposito di una situazione patrimoniale, si deve ritenere che la stessa debba essere redatta con l’osservanza delle norme sul bilancio, e ciò non solo nei casi in cui la legge lo preveda espressamente (ad esempio fusione) ma anche in quelli dove la garanzia dell’effettività del capitale è imprescindibile (ad esempio riduzione per perdite). La situazione deve pertanto essere accompagnata da un documento informativo dei criteri seguiti per la sua redazione e deve essere approvata dall’assemblea. Non sono consentiti documenti informali o con la sola firma del compilatore>.
(4) Rectius revisione contabile obbligatoria, nelle società le cui azioni sono trattate nei mercati regolamentati, nelle società da queste controllate e, in genere, in tutte le società soggette a revisione contabile obbligatoria.
(5) Si ritiene tuttavia che, se l’assemblea ha destinato a riserva tutto o parte dell’utile dell’esercizio con la delibera di approvazione del bilancio d’esercizio, non sia necessario un successivo bilancio, ma sia sufficiente quello d’esercizio, dandosi atto dell’avvenuta imputazione a riserva.
(6) Si rinvia per quanto concerne il bilancio intermedio ad hoc a quanto affermato nel paragrafo precedente e nella nota 5.
(7) La redazione di un <apposito conto dei profitti e delle perdite> è richiesto ai fini fiscali dell’articolo 122, comma 2, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.
(8) La Consob richiama quale punto di riferimento a tale proposito le indicazioni fornite dallo IAS 34, Interim financial reporting, in vigore dall’1-1-1999.
(9) La redazione della relazione semestrale non richiede una chiusura contabile formale. In contabilità devono essere rilevati tutti i fatti di gestione di competenza del periodo, ma non è necessaria la registrazione di scritture di rettifica.
(10) La posizione finanziaria netta può essere definita come la differenza fra le disponibilità liquide sommate ai crediti finanziari a breve e a lungo termine e l’indebitamento finanziario a breve e a lungo termine.
(11) In questo capitolo si fa riferimento al bilancio della singola impresa, ma quanto esposto si applica anche al bilancio intermedio consolidato.
(12) L’affermazione è valida nella generalità dei casi in quanto si possono avere bilanci d’esercizio di durata inferiore all’anno.
(13) Anche la Consob, nel comma 3 dell’articolo 81 del regolamento 11971 del 14 maggio 1999, modificato dalla Delibera 12475 del 6 aprile 2000 in materia di relazioni semestrali, così si esprime: <I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato>.
(14) Oltre a regole semplificate di presentazione, talora le informazioni contabili infrannuali si limitano a fornire dati intermedi; è il caso della relazione semestrale secondo le direttive Consob per la quale è possibile non calcolare l’effetto fiscale fermandosi all’utile lordo di periodo prima delle imposte.
(15) La compilazione del rendiconto finanziario non è obbligatoria per tutte le imprese, ma consigliabile (si veda Documento 12, Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, di questa Commissione).
(16) Secondo la Consob per le relazioni semestrali delle società quotate, ciò è obbligatorio.
(17) Si veda Documento 24 di questa Commissione, Le immobilizzazioni immateriali.
(18) Il Documento 24 pone un’ulteriore condizione consistente nella chiara definizione del progetto, identificabilità e misurabilità dei costi; si tratta di un prerequisito essenziale ed imprescindibile.
(19) E ne sarebbe legittima la capitalizzazione, qualora le condizioni previste dal Documento 24 siano soddisfatte.
(20) Ovvero in funzione della sua maturazione se il costo dipende dal passare del tempo.
(21) Si tratta, pertanto, di esercitare la dovuta prudenza ricordando però che <i suoi eccessi devono essere evitati perché … rendono il bilancio inattendibile e non corretto> (si veda Principio Contabile n. 11 – Bilancio d’esercizio: finalità e postulati).
(22) Per esempio, bonus a dipendenti non discrezionali ma legati a performance aziendali, royalties, incentivi alle forze vendita, commissioni variabili in funzione di obiettivi, eccetera.
(23) Ovvero in funzione della loro produzione di benefici, se trattasi di immobilizzazioni immateriali.
(24) O con la stessa metodologia di fine anno, qualora si utilizzino metodi diversi dall’ammortamento lineare, tenendo opportunamente conto della minor durata del periodo infrannuale.
(25) Si veda Principio Contabile n. 16 – Le immobilizzazioni materiali.
(26) Principio contabile n. 16, Le immobilizzazioni materiali, par. D.XI.
(27) L’effetto è ancora più rilevante per quelle imprese che valutano le scorte a lifo con la metodologia degli scatti annuali.
(28) Il principio internazionale Ias 34, Interim reporting, raccomanda di adottare questo criterio.
(29) Si ricorda che, per le relazioni trimestrali e semestrali secondo il già citato Regolamento Consob, è possibile non calcolare le imposte sul reddito, fermandosi al risultato prima delle imposte.
(30) Sia correnti sia differite; per il calcolo di queste ultime si rinvia al Principio Contabile n. 25 della Commissione, Il trattamento contabile delle imposte sul reddito.
(31) Nei periodi intermedi la passività fiscale può solo essere presunta e pertanto iscritta al fondo imposte e non come debito.
(32) Nel caso di bilancio consolidato il calcolo deve essere effettuato separatamente per ogni impresa inclusa nell’area di consolidamento; non è possibile adottare un’aliquota media di gruppo.
(33) In questa situazione si può porre la possibilità di iscrivere nei bilanci intermedi un credito per imposte anticipate per riconoscere il beneficio fiscale delle perdite riportabili a nuovo; ciò è possibile se e solo se sono soddisfatte tutte le condizioni previste dal Principio Contabile n. 25.
(34) Questo documento non intende scoraggiare una full disclosure nei bilanci intermedi, in linea con l’informativa di un bilancio d’esercizio.
(35) Il trattamento dei cambiamenti di principi contabili è oggetto del capitolo A del documento n. 29.
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