Il principio di avvalimento ora fissato dalle direttive UE nn. 17 e 18/2004? procedura mentre ? invece necessario che nel corso della procedura si dimostri che essi saranno disponibili al momento? che l?impresa dia dimostrazione del possesso dei requisiti anche ai fini della partecipazione si deve ribadire che quel che rileva ai fini della gara, in caso di avvalimento di requisiti altrui cos? come nella ipotesi che qui viene in rilievo di acquisizione di nuovi mezzi propri,? la prova seria ed?Con il che ? irrilevante la circostanza che la cessione non fosse ancora efficace al momento? e non per la partecipazione alla.
Con il che ? concettualmente chiaro che l?offerta non si presenta condizionata in quanto il condizionamento non concerne l?offerta ma il definitivo possesso dei requisiti all?esito dell?aggiudicazione>
ECCO GLI ARTICOLI DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE A CUI SI RIFERISCE L?EMARGINATA DECISIONE:
DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi
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Articolo 47
Capacit? economica e finanziaria
1. In linea di massima, la capacit? economica e finanziaria dell’operatore economico pu? essere provata mediante una o pi? delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) bilanci o estratti di bilanci, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese nel quale l’operatore economico ? stabilito;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attivit? oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attivit? dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su di tali fatturati siano disponibili.
2. Un operatore economico pu?, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacit? di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporr? dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di questi soggetti.
Articolo 48
Capacit? tecniche e professionali
1. Le capacit? tecniche e professionali degli operatori economici sono valutate e verificate secondo i paragrafi 2 e 3.
2. Le capacit? tecniche degli operatori economici possono essere provate in uno o pi? dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantit? o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi:
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3. Un operatore economico pu?, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacit? di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all’amministrazione aggiudicatrice che per l’esecuzione dell’appalto disporr? delle risorse necessarie ad esempio presentando l’impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell’operatore economico le risorse necessarie? i cd requisiti generali che devono invece essere posseduti da tutti i partecipanti una procedura ad evidenza pubblica
a cura di Sonia LAZZINI
- qui la decisione
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