Ai sensi dell’art. 115 comma 1 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/09, “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Pertanto, la parte che allega fatti non specificamente contestati viene esonerata dal relativo onere della prova, in quanto la non specifica contestazione viene considerata un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, posto che in questo caso l’atteggiamento difensivo delle parti sottrae il fatto medesimo dall’ambito degli accertamenti richiesti.
L’evidente fine che si persegue con tale formulazione è quello di imporre al convenuto (o all’attore in caso di domanda riconvenzionale) una specifica presa di posizione su tutti i fatti allegati dall’attore, in quanto, in caso contrario, il giudice deciderà sulla base di tali fatti.
Dalla lettura della disposizione in commento emerge che il principio dell’equiparazione tra mancata contestazione e prova è limitato ai casi in cui le parti siano costituite, così escludendo le ipotesi di contumacia ed è applicabile sia al caso di mancate contestazioni del convenuto che alle mancate contestazioni dell’attore; infatti, la portata soggettiva della norma è riferibile ad entrambe le parti processuali, essendo stato usato l’inciso “parte costituita” e non “convenuto” oppure “attore”.
Inoltre la contestazione deve essere specifica e riferita a tutti fatti, sia principali che secondari.
Anche al processo tributario si ritiene applicabile l’art. 115 c.p.c. ed il principio di non contestazione in esso riferito (v. anche Circolare Agenzia delle Entrate n.17/E del 31 marzo 2010), sia perché, essendo il rito speciale strutturato sulla falsariga del processo civile, può anche ad esso riconoscersi natura dispositiva ed è anch’esso caratterizzato dalla necessità di una difesa tecnica e da un sistema di preclusioni (benché meno stringente di quello previsto per il rito civile ed il rito lavoro), sia perché, a norma dell’art. 1 comma 2 D.Lgs. 546/1992, i giudici tributari applicano le norme del medesimo decreto, e, per quanto in esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.
In virtù ed in applicazione della suddetta disposizione, recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sez. 4, con la sentenza n.152/4/11 depositata il 4 marzo 2011, in un procedimento contro il Comune di Gravina di Catania (condannato a €.2.000,00 di spese!) ha stabilito che: “consolidata giurisprudenza vuole, pertanto, che il convenuto in giudizio si esprima sui fatti allegati dal ricorrente a fondamento della propria domanda e che se non lo fa in maniera specifica, puntuale e circostanziata il giudice può dedurne l’ammissione dei fatti costitutivi del diritto azionato. Principio, questo, di “non contestazione” da sempre applicato in virtù di un’interpretazione consolidata della Suprema Corte ogni qualvolta non fosse stata confutata dalla parte resistente la circostanza affermata dall’attore e, di recente, introdotto dall’art. 45 della L. n.69/09”.
GIURISPRUDENZA COLLEGATA
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sez. 4, ha condannato a €.2.000,00 di spese Comune di Gravina di Catania e ha stabilito che: “consolidata giurisprudenza vuole, pertanto, che il convenuto in giudizio si esprima sui fatti allegati dal ricorrente a fondamento della propria domanda e che se non lo fa in maniera specifica, puntuale e circostanziata il giudice può dedurne l’ammissione dei fatti costitutivi del diritto azionato.
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI CATANIA PROVINCIALE SEZIONE 4
REG.GENERALE N°3273/10
UDIENZA DEL 12/01/2011
SENTENZA N”152/4/11
XXXXXXXXXX nella qualità di legale rappresentante della società “xxxxxxxxx”, rappresentato e difeso giusta procura a margine, ricorre contro il Comune di Gravina di Catania avverso 1’avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni n.xxx, del 23.11.09, relativo ad ICI anno d’imposta 2006, con cui 1’ente impositore contesta l’ornessa dichiarazione ed anche 1’omesso versamento dell’ICI per 1’ammontare di €128.895,18 oltre sanzioni per €38.668,55 ed interessi, per un complessivo importo di € 179.058,00.
L’Ente ha proceduto applicando l’imposta su un’area fabbricabile di proprietà della ricorrente, per un periodo di 11 mesi di possesso, e calcolata sul valore imponibile di € 20.678.370,00.
Lo stesso Ente con altro accertamento n. 450367 del 23.11.09, che la ricorrente ha separatamente opposto, accertava per 1’anno 2005 l’omesso versamento dell’ICI, per un periodo di possesso di mesi 6, e per un complessivo ammontare di € 148.189,00, calcolando l’imposta sempre sullo stesso imponibile di € 20.678.370,00.
II valore imponibile su cui il Comune di Gravina di Catania calcola I’ICI è desunto dal prezzo pagato alla ricorrente dalla “xxxxxxxx S.r.l.” giusto atto di compravendita del 05.12.2006, con cui la ricorrente a seguito di specifiche condizioni previste nel contratto preliminare, cedeva il terreno oggetto dell’imposizione a condizione che si fosse realizzato un progetto imprenditoriale convenuto, e questa era una delle condizioni fondamentali del preliminare.
Nella fattispecie si verifica che la ricorrente, proprietaria di un appezzamento di terreno esteso circa mq.90232, stipula un contratto preliminare con la “xxxxxxxxxxxx S.r.l”.
Le parti convengono nel preliminare la cessione delle quote della società
“XXXX”, posseduta in maggioranza dalla ricorrente, e che è titolare di un progetto imprenditoriale che ha quale scopo principale quello della realizzazione del centro commerciale “XXXXXXXXXXXXX”.
La ricorrente si obbligava a conferire i1 terreno nella società XXXX dopo essere divenuta titolare delle licenze commerciali del realizzando centro commerciale, impegnandosi infine a cedere 1‘intero pacchetto della XXXX ad altra società denominata “xxxxxxxxxxx s.r.l..
I1 prezzo comprensivo del terreno, delle licenze edilizie, delle licenze commerciali e delle autorizzazioni amministrative veniva inizialmente convenuto in € 16.750.000,00 che poi in sede di stipula dell’atto definitivo,essendosi verificate tutte le condizioni previste nel preliminare, veniva rimodulato in € 20.719.120,00.
Il Comune di Gravina in data 04.07.2005 con deliberazione n. 51 includeva il terreno in parola nel PRG, in zona D2, e cosi che da terreno agricolo si trasformava potenzialmente in terreno edificabile.
Successivamente, in data 04.12.2006 lo stesso Comune di Gravina rilasciava 1’autorizzazione amministrativa per 1’apertura del centro commerciale.
La dichiarazione ICI veniva presentata per 1’anno 2007 dalla società “xxxxxxxx s.r.l.” ormai divenuta proprietaria dell‘area ed in sede di dichiarazione la società indicava quale valore dell’area, dal 01.01.2007 1’importo di € 20.678.370,00.
Avendo così la difesa della ricorrente società chiarito i termini dell’intera vicenda, con 1’attuale gravame ricorre chiedendo l’annullamento dell’impugnato avviso di accertamento perchè illegittimo ed infondato.
All’uopo eccepisce 1’inesistenza delta notifica in violazione e falsa applicazione dell’art.l comma 161 della L. 296/06 art. 149 del c.p.c. Sostiene infatti che 1’accertamento è stato spedito a mezzo raccomandata, in violazione all’iter previsto dall’art. 149 del cpc che prevede la notifica a mezzo posta, ma tramite i messi notificatori. Inoltre contesta che nello stesso plico sono stati contenuti più avvisi di accertamento.
Eccepisce anche il difetto di motivazione in quanto il Comune nel determinare il valore imponibile non indica alcuna area similare, nè opera alcun confronto, nè allega stima.
Nel merito la difesa sostiene che concretamente il terreno oggetto dell’imposizione è stato incluso nel PRG solo nel mese di luglio del 2005, mentre il valore imponibile che il Comune applica è stato determinato solamente nel dicembre del 2006, in sede di stipula di compravendita definitiva.
La difesa pertanto sostiene che per 1’anno 2005 l’obbligazione tributaria è inesistente, stante che al 1° gennaio 2005 il terreno risultava ancora agricolo e l’ICI era stata dichiarata e versata in conseguenza.
Continua affermando che per 1’anno 2006 risulta invece errata, in quanto il terreno, non avendo la società ancora ottenuto le autorizzazioni ad avviare il Centro commerciale, non aveva il valore poi determinato nel dicembre del 2006, ma un minor valore.
A tal uopo la parte, sciogliendo la riserva di produzione documentale, produce perizia giurata del 21.12.2010, a firma dell’Arch. XXXX, da cui risulta che il valore del terreno, nell’anno 2006, non poteva eccedere la complessiva somma di € 4.350.000,00.
Il Comune di Gravina di Catania non risulta costituito.
Il Collegio esaminato il fascicolo e gli atti prodotti dalla ricorrente società osserva che il ricorso merita parziale accoglimento.
Infatti, alla luce della perizia giurata prodotta dalla società ricorrente, e nel silenzio del Comune di Gravina di Catania, stante che non ha ritenuto costituirsi in giudizio, il Collegio ritiene equo assumere quale valore imponibile da assoggettare, per i1 periodo di mesi 11, per 1’anno 2006, quello determinato dal perito incaricato dalla ricorrente, Arch. XXXX, ed ammontante complessivamente ad € 4.350.000,00.
Al comma 3, l’art. 23 del D.Lgs. 546/92, che regola la costituzione in giudizio della parte resistente, recita: “nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese, prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi proponendo, altresì, le eccezioni processuali e di merito…” consolidate giurisprudenza vuole, peraltro, che il convenuto in giudizio si esprima sui fatti allegati dal ricorrente a fondamento della propria domanda e che se non lo fa in maniera specifica, puntuale e circostanziata il giudice può dedurne l’ammissione dei fatti costituivi del diritto azionato.
Principio, questo, di “non contestazione” da sempre applicato in virtù di un’interpretazione consolidata della Suprema Corte ogni qualvolta non fosse stata confutata dalla parte resistente la circostanza affermata dall’attore e, di recente, introdotto dall’art. 45 della Legge n° 69/2009 che nel sostituire l’art. 115 c.p.c. ha riscritto così il 1 ° comma: “salvi i casi previsti dalla Legge, il giudice deve porre a fondamento della decisone le prove proposte dalle parti … nonchè i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Considerato che, come già rilevato, il Comune di Gravina di Catania, non si è costituito in giudizio e conseguentemente non ha contraddetto alcuna delle eccezioni poste dalla parte e neppure quindi ha eccepito la stima tecnica prodotta per ultimo dalla ricorrente, questo giudice, non può che ritenere la stessa attendibile.
Le eccezioni di diritto poste dalla difesa non appaiono condivisibili stante che comunque la notifica dell’atto contestato ha prodotto gli effetti voluti e che la carente motivazione relativa alla determinazione del valore, sostanzialmente risulta superata dall’avere questo giudice accolto l’indicazione del valore di stima determinato dal perito nominato dalla stessa parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si determinano in €2.000,00 a carico del Comune di Gravina di Catania,in assenza di notula.
P.Q.M.
La Commissione annulla 1’accertamento impugnato e determina in € 4.350.000,00 l’imponibile su cui dovrà calcolarsi I’ICI dovuta per l’anno 2006,maggiorata dei soli interessi.
Condanna il Comune di Gravina di Catania alle spese di giudizio,che liquida in € 2.000,00, in assenza di notula.
Così deciso in Catania il 12 gennaio 2011.
1 Estratto dal volume “Come applicare la procedura civile nel contenzioso tributario” ***************** 2011
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