La sentenza in esame rappresenta un’interessante applicazione del principio di tassatività, e del divieto di interpretazione analogica che ne fa da corollario, spieganti effetto non solo sulla fattispecie di reato nel suo complesso, ma anche sull’elemento extrapenale ivi collocato.
Nel caso di specie, la normativa in esame è la legge n. 401 del 1989 in materia di ‘’interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive’’. L’art. 6 di detta legge introduce il c.d. D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) assieme a una serie di misure di sicurezza che il questore può attivare contro soggetti denunciati o condannati, a titolo esemplificativo, per reati con l’uso della violenza in occasione di manifestazioni sportive. Tra le misure di sicurezza può figurare, oltre al divieto di assistere a determinati eventi, l’obbligo di presentarsi presso la questura in costanza di essi.
Il provvedimento questorile costituisce elemento extrapenale costitutivo del reato di cui al comma 6 del medesimo articolo, in quanto il soggetto che contravviene alle disposizioni dell’Autorità è punito con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 40.000 euro.
I fatti di causa
Il Sig. F. è destinatario di un provvedimento del Questore ex art. 6 l. 401/89, in base al quale non può assistere alle partite di calcio disputate dalla squadra A.X., e deve presentarsi alla questura dopo mezz’ora dall’inizio sia del primo che del secondo tempo di ogni incontro in cui la suddetta squadra è parte.
Qualche tempo dopo, la squadra A.X. viene dichiarata fallita, e conseguentemente anche radiata dal campionato italiano con comunicato ufficiale della Figc. Per dare continuità alla pratica agonistica del gioco del calcio nella città, viene costituita un’altra società sportiva, la A.Y., che viene ammessa al campionato di serie D.
Il Sig. F., durante una partita disputata dalla società A.Y., non si presenta in questura. Per questo motivo viene avviata un’indagine nei suoi confronti per il delitto di cui all’art. 6, comma 6, l. 401/89. Il Tribunale, e successivamente la Corte d’Appello, ritengono le prescrizioni del Questore cogenti, applicabili e pertanto non osservate dal Sig. F., il quale viene dichiarato colpevole e condannato. La Sezione III penale della Corte di Cassazione, adita in ultima istanza, ribalta tuttavia il risultato cassando senza rinvio la sentenza impugnata.
Le ragioni in diritto
La norma incriminatrice in esame ha lo scopo di rendere effettive le prescrizioni del Questore. Il Sig. F. aveva l’obbligo di presentarsi davanti all’Autorità durante gli incontri disputati dalla società A.X.. L’estinzione e la radiazione della società A.X. hanno comportato il venir meno dell’obbligo in cui si sostanziava la prescrizione impartita al Sig. F., in assenza di una successiva integrazione del provvedimento del questore (menzionando la nuova società di calcio A.Y.). Non può ritenersi infatti che l’obbligo di presentarsi in questura si ristabilisca automaticamente per effetto della ricostituzione all’interno della comunità di un’altra società sportiva, la quale, dal punto di vista soggettivo, non può che considerarsi del tutto autonoma rispetto alla precedente compagine.
Stante il provvedimento questorile rimasto immutato, pertanto, ‘’il reato di violazione dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia contestualmente allo svolgimento delle partite disputate da una squadra di calcio, imposto assieme al Daspo, non è configurabile una volta che detta squadra sia stata radiata, nemmeno qualora all’interno della medesima comunità venga ricostituita un’altra società sportiva e quest’ultima sia ammessa a disputare un campionato di calcio’’. Sotto il profilo penalistico dunque lampeggia l’insussistenza del fatto ascritto al Sig. F..
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