Privacy e accesso agli atti anagrafici

Redazione 14/05/02
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di Mauro Gatti

1. Comunicazione dei dati da parte degli Enti Pubblici e privacy degli interessati…1

2. Conoscibilità degli atti anagrafici…2

3. I rapporti fra la normativa in tema di atti anagrafici, la L. n. 241/’90 e la L. n. 675/’96…3

3.1 Un caso particolare: utilizzazione di dati anagrafici da parte del sindaco…6

1. Comunicazione dei dati da parte degli Enti Pubblici e privacy degli interessati

Il problema del contemperamento fra diritto di accesso agli atti amministrativi e tutela della privacy dei soggetti interessati è stata una delle tematiche che maggiormente hanno coinvolto la dottrina e la giurisprudenza nel corso degli ultimi anni, dovendosi raccordare norme “fondamentali” quali la L. n. 241/’90 e la L. n. 675/’96.

La ricostruzione analitica del suddetto rapporto esula dal presente contributo, in cui ci si limiterà a richiamare i principi fondamentali della questione.

Come noto, la Legge n. 241/’90 prevede un regime generalizzato di accessibilità agli atti amministrativi, individuando tassativamente i casi in cui esigenze particolari ne impongono una limitazione; anche la L. n. 675/’96 detta una disciplina specifica in tema di comunicazione di dati personali da parte di Enti Pubblici[i], la quale è ammessa quando sia prevista “da norme di legge o di regolamento”, o risulti comunque necessaria “per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione (…) al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge”, mentre “La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento”.

Per poter comunicare dati personali a soggetti privati o pubblici occorrono dunque “norme di legge o di regolamento”; salvo che le trasmissioni di dati, ma solo nei confronti di soggetti pubblici, “risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali”.

L’articolo 27 è una norma speciale all’interno della L. n. 675/’96, in quanto, ferma restando la necessità di rendere l’informativa di cui all’articolo 10 agli interessati[ii], non subordina il trattamento dei dati all’espressione del consenso di cui all’articolo 11 della stessa Legge, dal quale può prescindersi in virtù dal perseguimento dell’interesse pubblico da parte delle Amministrazioni, le quali trattano i dati unicamente per finalità legate al soddisfacimento di tale interesse.

In questo senso le norme dettate in tema di diritto di accesso costituiscono una fonte idonea a legittimare la comunicazione di dati personali da parte delle pp.aa, nella misura in cui la L. n. 675/’96 ne subordina la liceità all’esistenza di una norma; la L. n. 241/’90, unitamente al Regolamento attuativo in tema di diritto di accesso, soddisfano tale condizione. Si osservi che per la L. n. 675/’96 “Restano ferme le vigenti norme in tema di accesso ai documenti amministrativi”. Tale ricostruzione dei rapporti fra L. n. 241 e L. n. 675 è stata più volte ribadita dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali, il quale, rendendo un parere in data 08.06.1998, proprio in tema di presupposti per la comunicazione di dati relativi a soggetti terzi, ha stabilito che “La comunicazione e/o la diffusione dei dati da soggetti pubblici a privati o ad enti pubblici economici (come avviene in caso di richiesta di accesso ai sensi della Legge n. 241/’90) è basata non sul consenso degli interessati, ma sull’esigenza di una norma di legge o di regolamento che deve prevedere puntualmente tale comunicazione o diffusione (il che si verifica, nel caso di specie, poiché le disposizioni normative in tema di accesso ai documenti amministrativi rappresentano una idonea fonte ai fini dell’applicazione dell’art. 27 c. 3)”.

Ovviamente la comunicazione di dati di cui sopra non è ammessa indiscriminatamente, essendo necessario un contemperamento fra le esigenze pubblicistiche connesse alla trasparenza dell’agire amministrativo, e quelle di riservatezza legate alla tutela della sfera privata degli interessati. Tale bilanciamento non è operato dalla L. n. 675/’96, bensì dal regolamento attuativo della L. n. 241/’90, e in particolare dall’art. 8 c. 5 lett. d) del D.P.R.27.06.1992 n. 352, il quale, in deroga alla regola generale dell’accessibilità ad ogni atto amministrativo, stabilisce che “Nell’ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all’accesso: (…) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici”.

La norma, rinviando a concetti non univocamente interpretabili, quali la “vita privata o la riservatezza”, ha favorito il fiorire di una pluralità di interpretazioni giurisprudenziali, in particolare una recente sentenza, pronunciandosi in tema di diritto di accesso in un caso in cui erano in gioco particolari dati sensibili (inerenti lo stato di salute o la vita sessuale), ha ritenuto che, previa valutazione discrezionale dell’Amministrazione, potrebbe ritenersi prevalente il diritto alla riservatezza[iii].

2. Conoscibilità degli atti anagrafici

Gli atti anagrafici costituiscono probabilmente una delle categorie di atti maggiormente richieste da privati ed enti pubblici, a causa delle pluralità di utilizzazioni derivanti dalla conoscenza dei medesimi.

E’ legittima la comunicazione di dati anagrafici? A quali soggetti? Con quali limiti?

Per rispondere a tali domande occorre preliminarmente esaminare la disciplina specifica di settore, onde evidenziare le tipologie di dati interessati, nonché il loro regime di pubblicità, coordinando quest’ultimo con i principi sopra esposti introdotti dalla L. n. 241/’90 e dalla L. n. 675/’96.

Il regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, definisce 1 “anagrafe della popolazione residente”, la “raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio”; conseguentemente il comma due precisa che “l’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza”, il cui contenuto informativo è particolarmente rilevante, rientrandovi, tra l’altro, dati attinenti alla professione, al titolo di studio o all’insieme delle persone conviventi in un determinato nucleo[iv].

Con riferimento al regime di conoscibilità degli atti sopra menzionati, lo stesso D.P.R. n. 223/’89 prevede, ex art. 33, una disciplina speciale, circoscrivendo i dati comunicabili e i destinatari dei medesimi, infatti, sono rilasciabili “a chiunque ne faccia richiesta”, i soli certificati[v] “concernenti la residenza e lo stato di famiglia”; l’accesso ad altre informazioni richiede invece una preliminare valutazione circa l’insussistenza di “gravi o particolari esigenze di pubblico interesse” che rendano inopportuna la comunicazione, ad eccezione delle informazioni relative alla “professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell’art. 20, comma 2”, alle quali non possono invece avere accesso i terzi. La comunicazione può avere ad oggetto, oltre che i certificati, anche gli elenchi, ma solo nei confronti delle Amministrazioni pubbliche “che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità”; nei confronti di altri soggetti si ammette solo la comunicazione di “dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati”, e soltanto per finalità statistiche e di ricerca, ex art. 35.

Il D.P.R. n. 223/’89 non limitandosi a disciplinare il rilascio di certificati ed elenchi anagrafici, prevede, ex art. 37, regole specifiche anche per la semplice consultazione, la quale è consentita ai soli componenti dell’Ufficio anagrafe, essendo vietato agli estranei l’accesso all’Ufficio; “sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall’autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell’ordine ed al Corpo della Guardia di finanza”, ai quali è consentita la consultazione previa osservanza di talune formalità[vi].

3. I rapporti fra la normativa in tema di atti anagrafici, la L. n. 241/’90 e la L. n. 675/’96

Quali sono le disposizioni che consentono il coordinamento fra il regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al precedente paragrafo, e le norme fondamentali in tema di accesso e privacy?

Con riferimento al diritto di accesso, il principio generale della conoscibilità degli atti amministrativi, non sembra trovare deroghe nella disciplina sopra esaminata, in quanto, di norma, gli atti anagrafici non contengono dati che “riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”, per i quali, ex art. 8 c. 5 lett. d) del D.P.R. 27.06.1992 n. 352, è possibile sottrarre i medesimi all’accesso.

Al contrario, il D.P.R. n. 223/’89, laddove disciplina la conoscibilità di determinati atti, circoscrivendone altresì i limiti, integra una fonte idonea ai sensi di quanto richiesto dall’art. 27 L. n. 675/’96 ad effettuare legittimamente la comunicazione di dati da parte di un ente pubblico.

Il raccordo fra le due normative è stato evidenziato in giurisprudenza, per la quale le disposizioni in materia anagrafica, seppur anteriori, costituiscono una sorta di specificazione dei principi sanciti dalla L. n. 675/’96; “già il legislatore nella normativa speciale di riferimento aveva tenuto in debito conto l’esigenza di un bilanciamento tra contrapposti interessi, consistenti nel garantire da una parte la conoscibilità di determinati dati personali e dall’altra nel tutelare il rispetto della dignità e della riservatezza dell’interessato, prevedendo non già una libera consultabilità, e quindi diffondibilità, degli atti anagrafici, bensì la possibilità di ottenere singole certificazioni di (alcune) iscrizioni previa domanda da parte di un soggetto identificato. (…) Le modalità di acquisizione di dati personali contenute negli atti anagrafici integrano infatti adempimenti rilevanti sotto il profilo della tutela della riservatezza, in quanto finalizzati a consentire in qualche modo una forma di controllo sull’acquisizione e la conoscibilità di alcune informazioni attinenti la sfera personale del singolo. (…) Il regime di pubblicita’ degli atti anagrafici esclude la diretta consultabilità degli stessi e richiede che il rilascio della certificazione da parte dell’ufficiale dello stato civile sia preceduta dalla richiesta da parte di persona identificata. Costituisce pertanto lesione dei principi fissati dall’art. 9 L. n. 675 del 1996 la diffusione indiscriminata e priva di effettiva pertinenza rispetto agli scopi informativi essenziali del dato anagrafico delle residenza[vii]”.

Analogamente si è pronunciato il Garante per la Protezione dei Dati Personali, in un parere reso in data 23.05.2000, “secondo la normativa sugli atti anagrafici, l’ufficiale d’anagrafe deve rilasciare a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, soltanto i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia degli iscritti nell’anagrafe, ex art. 33 del d.P.R. n. 223/1989, e può comunicare i dati anagrafici, resi anonimi e aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca. E’ possibile poi rilasciare elenchi degli iscritti solo alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34 commi 1 e 2, d.P.R. n. 223/1989). Al di fuori di queste ipotesi, e fatta salva la particolare disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, la cui perdurante applicabilità non è pregiudicata dalle disposizioni contenute nella legge n. 675/1996 e nel d.lg. n. 135/1999, non è quindi possibile comunicare o diffondere a privati i dati personali provenienti dagli archivi anagrafici[viii]”.

3.1 Un caso particolare: utilizzazione di dati anagrafici da parte del sindaco

Come si è accennato sopra, il trattamento dei dati anagrafici viene effettuato per le finalità più varie, la cui liceità non è sempre indiscussa. Un caso che ha suscitato particolare clamore, anche per le sue implicazioni politico-amministrative, ha riguardato il trattamento di tali dati da parte di Sindaci onde effettuare comunicazioni ai cittadini in prossimità di scadenze elettorali. Il Garante investito della questione, non si è sottratto dall’evidenziare che tali trattamenti, pur essendo formalmente legittimi, presentano caratteristiche difficilmente compatibili con le finalità che ispirano l’attuale normativa in materia, auspicando interventi legislativi volti a disciplinare la fattispecie, contemperando i principi di cui si è detto in materia di tenuta degli elenchi anagrafici, con le esigenze legate alla necessità di garantire la più ampia diffusione alle c.d. comunicazioni di pubblica utilità[ix].

 

Note:
[i] Ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. c, per “dato personale” si intende “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”, mentre la “comunicazione”, è definita dall’art. 1 c. 2 lett. g “il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”, la quale integra, ai sensi di quanto disposto nel medesimo c. 2 lett. b, una forma di trattamento, intendendosi come tale “qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati”.

I commi 2 e 3 dell’articolo 27 della L. n. 675/’96 disciplinano, rispettivamente, la comunicazione nei confronti di soggetti pubblici o privati.

[ii] V. l’art. 2 c. 2 D.Lgs. 11.05.1999 n. 135, per il quale “Nell’informare gli interessati ai sensi dell’art. 10 della Legge i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento”.

[iii] La sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI n. 1882/2001, ha ridotto ulteriormente la categoria dei dati sensibili che possono consentire la soccombenza del diritto di accesso nei confronti della riservatezza, circoscrivendola ai soli dati inerenti le condizioni di salute e la vita sessuale dell’interessato.

“Il legislatore, con i commi 1 e 2 dell’art. 16 D.Lgs. 11.05.1999 n. 135, ha consentito il trattamento dei dati sensibili diversi da quelli sulla salute e sulla vita sessuale, mentre avrebbe condizionato l’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sulla salute e sulla vita sessuale ad un giudizio comparativo tra il diritto da far valere e il diritto alla riservatezza dell’interessato. Tale valutazione deve essere fatta in concreto, in modo da evitare soluzioni precostituite poggianti su una astratta scala gerarchica dei diritti in contesa”.

[iv] In dettaglio, le informazioni che devono essere contenute in tali schede sono precisate negli articoli 20 e ss.

Articolo 20, Schede individuali “1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e il comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonché l’indirizzo dell’abitazione.2. L’inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto centrale di statistica, a norma dell’art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno 3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del comune”.

Articolo 21, Schede di famiglia “1. Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono. 2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all’atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell’art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell’intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento. 3. In caso di mancata indicazione dell’intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all’atto del cambiamento dell’intestatario stesso, l’ufficiale di anagrafe provvederà d’ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all’intestatario della scheda di famiglia. 4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1. 5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro comune o all’estero.

Articolo 22, Schede di convivenza “1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti. 2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige. 3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte. 4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi. 5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro comune o all’estero”.

[v] Il contenuto dei certificati è evidenziato dall’articolo 35 “1. I certificati anagrafici devono contenere l’indicazione del comune e della data di rilascio; l’oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell’ufficiale di anagrafe ed il timbro dell’ufficio. 2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell’art. 20, comma 2, del presente regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento. 3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall’anagrafe all’atto del rilascio del certificato. 4. Previa motivata richiesta, l’ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.”

[vi] “I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell’ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all’ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell’art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (…). All’ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d’intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati”.

[vii] Tribunale Milano, I^ Sez. Civile, 13 aprile 2000 n. 3926, in Dir. informatica 2000, 371 e 469, nota di SICA.

[viii] Tra i numerosi pareri resi dal Garante sull’argomento si riportano anche quelli in data 31.12.1998, in tema di comunicazione di elenchi anagrafici ad una ASL “In merito al quesito formulato dalla Prefettura, in ordine alla possibilità per un’Azienda Sanitaria di ottenere dai Comuni elenchi anagrafici della popolazione e i relativi aggiornamenti periodici, al fine di effettuare uno screening dei tumori, si segnala che la normativa sugli atti anagrafici prevede la possibilità per l’Ufficiale dell’Anagrafe di rilasciare elenchi di iscritti nell’anagrafe della popolazione residente alle Amministrazioni Pubbliche che ne facciano motivata richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34 c. 1 D.P.R. n. 223/’89), pertanto i Comuni possono comunicare alla A.S.L. gli elenchi degli iscritti nelle anagrafi della popolazione residente”, nonché quello reso in data 03.09.98, circa la comunicazione a un partito dell’elenco dei capi famiglia “Codesto Comune ha opposto un diniego alla richiesta di un partito politico di ottenere l’elenco dei “capi famiglia” residenti nel territorio comunale, corredato dei relativi indirizzi. Al riguardo, il Garante ritiene di condividere l’orientamento espresso nella citata nota del Comune. La predetta richiesta riguarda infatti un’ipotesi di comunicazione di dati personali da un soggetto pubblico (il Comune) ad un soggetto privato (il partito politico). Ai sensi dell’art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, il soggetto pubblico può comunicare dati personali a privati solo quando tale operazione sia prevista da puntuali norme di legge o di regolamento. In materia di atti anagrafici, dello stato civile e di liste elettorali, esistono già precise disposizioni normative sulle quali il Garante si è soffermato nei provvedimenti, che, per opportuna conoscenza, si allegano in copia. In tali decisioni, l’Autorità ha ricordato che, secondo la normativa sugli atti anagrafici, l’ufficiale d’anagrafe deve rilasciare a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, soltanto i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia” degli iscritti nell’anagrafe (art. 33 del d.PR. n. 223/1989), e può comunicare i dati anagrafici, resi anonimi e aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca. E’ possibile poi rilasciare elenchi degli iscritti solo alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34, commi 1 e 2, d.PR. n. 223/1989). Al di fuori di queste ipotesi, non è quindi possibile comunicare o diffondere a privati i dati personali provenienti dagli archivi anagrafici. Come si potrà notare dai medesimi provvedimenti, resta peraltro ferma la particolare disciplina prevista per la pubblicità delle liste elettorali. Alla luce dell’esplicita previsione normativa contenuta nell’art. 51 del d.PR. 20 marzo 1967, n. 227, infatti, chiunque (ivi compresi gli esponenti locali di una formazione politica) può ottenere copia delle liste elettorali tenute presso il Comune”.

[ix] In particolare si veda la segnalazione del 19 aprile 2001 “In due casi l’Autorità ha esaminato segnalazioni riguardanti l’utilizzazione di dati estratti dall’anagrafe della popolazione per inviare lettere ai cittadini da parte del Sindaco. Il Garante non ha riscontrato un palese contrasto con le norme che regolano la materia, ma ha auspicato un chiarimento legislativo che definisca meglio anche i confini della comunicazione per pubblica utilità e i soggetti competenti a valutare il suo carattere istituzionale (…) I dati anagrafici e relativi all’indirizzo dei destinatari delle lettere sono stati estratti dall’anagrafe della popolazione residente da dipendenti appartenenti alla struttura organizzativa di competenza, seguendo le misure minime di sicurezza e in osservanza a quanto consente l’art. 34 D.P.R. 223/89 contenente il regolamento anagrafico (…). Il direttore del settore anagrafe avrebbe valutato l’utilità pubblica della finalità perseguita con l’uso dei dati, prima di disporre la loro estrapolazione.Il Collegio osserva che dall’esame di tale documentazione possono ravvisarsi anche taluni punti incerti, se rigorosamente confrontati con il paradigma normativo, ma che non sono tali da configurare un palese contrasto con le norme regolatrici della materia”.

 

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